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Risanamento e risoluzione delle controparti centrali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCP)1.
  • È concepito per garantire che le CCP predispongano misure per aiutarle a uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza.
  • L’obiettivo generale consiste nel mantenimento della stabilità finanziaria e nella riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti.

PUNTI CHIAVE

Ogni Stato membro dell’Unione europea (Unione) ha le seguenti responsabilità:

  • nominare una o più autorità di risoluzione, le quali:
    • possono essere banche centrali nazionali, ministeri o autorità pubbliche con poteri amministrativi;
    • possiedono le competenze, le risorse, la capacità operativa e ampi poteri per agire in maniera rapida e flessibile;
    • sono responsabili della pianificazione della risoluzione, comprese le valutazioni della risoluzione e, se del caso, dell’esercizio dei poteri di risoluzione.
  • designare un singolo ministero con la responsabilità globale di esercitare le funzioni affidate ai ministeri ai sensi della legislazione;
  • imporre sanzioni per violazioni del regolamento.

Le autorità di risoluzione stabiliscono, gestiscono e presiedono un collegio di risoluzione, che comprende le autorità competenti e fornisce un quadro per:

  • la condivisione delle informazioni;
  • l’elaborazione di piani di risoluzione;
  • la valutazione della risolvibilità della CCP e di eventuali impedimenti;
  • il coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM):

Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM:

  • operano in stretta collaborazione per eseguire le attività stabilite nel regolamento;
  • fondano le decisioni su principi, quali:
    • proporzionalità in virtù della forma giuridica, della dimensione, della complessità e della liquidità della CCP;
    • l’esigenza di efficacia e tempestività, nonché di contenimento dei costi e, per quanto possibile, evitando di impiegare finanze pubbliche.

La pianificazione del risanamento richiede alle CCP di redigere e mantenere un piano di risanamento, che:

  • stabilisca misure, con o senza eventi di inadempimento, per ripristinare la solidità finanziaria;
  • comprenda misure per affrontare tutti i rischi possibili, assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie;
  • contenga indicatori basati sul profilo di rischio della CCP;
  • non presupponga l’accesso a un sostegno finanziario pubblico o alla liquidità di una banca centrale;
  • tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate;
  • assicuri che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

Inoltre, richiede all’autorità competente, al collegio di vigilanza e all’autorità di risoluzione di valutare il piano di risanamento e prendere in considerazione eventuali modifiche.

La pianificazione del risanamento richiede quanto segue:

  • l’autorità di risoluzione della CCP deve elaborare un piano di risoluzione che:
    • stabilisca in che modo eserciterà i poteri di risoluzione per assorbire le perdite e garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP;
    • tenga conto dell’impatto del piano su partecipanti diretti, mercati finanziari e sul sistema finanziario;
    • non presupponga l’accesso a un sostegno finanziario pubblico o all’assistenza fornita da una banca centrale;
    • formuli ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie eventualmente disponibili.
  • Le CCP in risoluzione devono cooperare con l’autorità di risoluzione e fornire tutte le informazioni necessarie.
  • Il collegio di risoluzione deve acconsentire al piano, anche a eventuali modifiche, entro quattro mesi dal suo ricevimento.

La valutazione della risolvibilità richiede all’autorità di risoluzione, in collaborazione con il collegio di risoluzione, di:

  • valutare se una CCP è risolvibile, per permetterle di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali;
  • individuare eventuali impedimenti alla risolvibilità e di istruire la CCP ad agire per eliminarli.

Le misure di intervento precoce permettono a un’autorità competente di ordinare a una CCP che ritiene essere alle prese con problemi finanziari di:

  • adottare misure correttive;
  • rimuovere alcuni o tutti i membri dell’alta dirigenza o del consiglio di amministrazione.

Le autorità di risoluzione tengono conto in particolare dei seguenti aspetti durante l’attuazione dei propri piani.

  • Obiettivi:
    • continuità delle funzioni essenziali della CCP e dei suoi collegamenti principali con altre infrastrutture dei mercati finanziari;
    • prevenzione di danni al sistema finanziario;
    • protezione dei fondi pubblici.
  • Condizioni:
    • dissesto attuale o probabile della CCP;
    • assenza di una soluzione alternativa proveniente dal settore privato;
    • risoluzione nell’interesse pubblico.
  • Valutazione:
    • due valutazioni per garantire una stima giusta, prudente e realistica delle attività, delle passività, dei diritti e degli obblighi della CCP.
  • Salvaguardie:
    • azionisti, partecipanti diretti e altri creditori non devono subire una perdita maggiore di quella che avrebbero subito se l’autorità di risoluzione non fosse intervenuta (principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato»);
    • clienti diretti e indiretti ai quali sono state trasmesse perdite dai propri partecipanti diretti hanno il diritto a una quota proporzionata del risarcimento che questi ultimi possono ricevere;
    • qualsiasi persona coinvolta da una misura di prevenzione della crisi o azioni di risoluzione dispone del diritto di impugnazione.

Le autorità di risoluzione possono applicare le seguenti misure, singolarmente o in combinazione:

  • posizione e allocazione delle perdite: la cessazione di contratti, la riduzione degli obblighi di pagamento di una CCP nei confronti di partecipanti diretti non inadempienti o che richiedono a questi ultimi di versare un contributo in contante alla CCP;
  • svalutazione e conversione: la riduzione o la conversione della dimensione delle partecipazioni e dei titoli di debito o di altre passività non garantite, che richiedono alla CCP di fornire e attuare un piano di riorganizzazione aziendale;
  • vendita dell’attività d’impresa: la vendita di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione;
  • CCP-ponte: il trasferimento temporaneo a un’altra CCP (CCP-ponte) di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione;
  • finanziamento alternativo: stipulazione di contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario per gestire problemi di flussi di cassa.

Gli Stati membri possono, come ultima istanza, in caso di dissesto di una CCP, iniettare contanti o subordinarla a proprietà pubblica temporanea (strumenti pubblici di stabilizzazione), a condizione che le misure siano temporanee e conformi alle norme relative agli aiuti di Stato dell’Unione e che lo Stato membro disponga di disposizioni per recuperare i fondi pubblici.

Il regolamento modifica quanto segue:

Nell’ambito della procedura di riesame:

  • l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse entro il ;
  • la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione sulla legislazione entro il e una relazione sull’efficacia dei meccanismi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell’Unione entro il .

Atti delegati

La Commissione ha adottato sette atti delegati:

  • il regolamento delegato (UE) 2023/840, che integra il regolamento (UE) 2021/23 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia per il calcolo e il mantenimento dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP (si veda l’articolo 9);
  • il regolamento delegato (UE) 2023/450 che integra il regolamento (UE) 2021/23 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti ai partecipanti diretti non inadempienti per la rispettiva perdita, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei propri utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (si veda l’articolo 20).
  • Il regolamento delegato (UE) 2023/451, che specifica i fattori che devono essere presi in considerazione dall’autorità competente e dal collegio di vigilanza nella valutazione del piano di risanamento delle CCP.
  • Il regolamento delegato (UE) 2023/1192, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto delle disposizioni e delle procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione;
  • il regolamento delegato (UE) 2023/1193 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto del piano di risoluzione;
  • il regolamento delegato (UE) 2023/1615, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma del regolamento (UE) 2021/23 ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato;
  • il regolamento delegato (UE) 2023/1616, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano:
    • le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale;
    • la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale;
    • la separazione delle valutazioni;
    • la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie;
    • la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui «nessun creditore può essere svantaggiato».
  • Il regolamento delegato (UE) 2024/450, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che deve soddisfare tale piano per essere approvato dall’autorità di risoluzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

L’accordo è entrato in vigore il . Le disposizioni principali relative alla pianificazione del risanamento si applicano dal e la maggior parte del resto del regolamento si applica dal .

CONTESTO

  • Le CCP costituiscono una parte fondamentale del sistema finanziario poiché gestiscono una quantità considerevole di rischio di controparte e fungono da legame tra diverse banche, altre controparti finanziarie e corporazioni.
  • L’adozione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, ossia il regolamento (UE) n. 648/2012, ha garantito che le CCP contribuissero a migliorare la trasparenza del mercato in seguito alla crisi finanziaria del 2008.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Controparte centrale. Entità che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, diventando l’acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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