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Il regolamento stabilisce le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCP)1.
È concepito per garantire che le CCP predispongano misure per aiutarle a uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza.
L’obiettivo generale consiste nel mantenimento della stabilità finanziaria e nella riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti.
nominare una o più autorità di risoluzione, le quali:
possono essere banche centrali nazionali, ministeri o autorità pubbliche con poteri amministrativi;
possiedono le competenze, le risorse, la capacità operativa e ampi poteri per agire in maniera rapida e flessibile;
sono responsabili della pianificazione della risoluzione, comprese le valutazioni della risoluzione e, se del caso, dell’esercizio dei poteri di risoluzione.
designare un singolo ministero con la responsabilità globale di esercitare le funzioni affidate ai ministeri ai sensi della legislazione;
imporre sanzioni per violazioni del regolamento.
Le autorità di risoluzione stabiliscono, gestiscono e presiedono un collegio di risoluzione, che comprende le autorità competenti e fornisce un quadro per:
la condivisione delle informazioni;
l’elaborazione di piani di risoluzione;
la valutazione della risolvibilità della CCP e di eventuali impedimenti;
il coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione.
ha elaborato varie norme tecniche di regolamentazione che sono state adottate dalla Commissione europea;
istituisce il comitato di risoluzione AESFEM che promuove l’elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e mette a punto metodi per la risoluzione delle CCP in dissesto;
conserva una banca dati centrale delle sanzioni nazionali imposte per violazioni della legislazione.
Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM:
operano in stretta collaborazione per eseguire le attività stabilite nel regolamento;
fondano le decisioni su principi, quali:
proporzionalità in virtù della forma giuridica, della dimensione, della complessità e della liquidità della CCP;
l’esigenza di efficacia e tempestività, nonché di contenimento dei costi e, per quanto possibile, evitando di impiegare finanze pubbliche.
La pianificazione del risanamento richiede alle CCP di redigere e mantenere un piano di risanamento, che:
stabilisca misure, con o senza eventi di inadempimento, per ripristinare la solidità finanziaria;
comprenda misure per affrontare tutti i rischi possibili, assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie;
contenga indicatori basati sul profilo di rischio della CCP;
non presupponga l’accesso a un sostegno finanziario pubblico o alla liquidità di una banca centrale;
tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate;
assicuri che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.
Inoltre, richiede all’autorità competente, al collegio di vigilanza e all’autorità di risoluzione di valutare il piano di risanamento e prendere in considerazione eventuali modifiche.
La pianificazione del risanamento richiede quanto segue:
l’autorità di risoluzione della CCP deve elaborare un piano di risoluzione che:
stabilisca in che modo eserciterà i poteri di risoluzione per assorbire le perdite e garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP;
tenga conto dell’impatto del piano su partecipanti diretti, mercati finanziari e sul sistema finanziario;
non presupponga l’accesso a un sostegno finanziario pubblico o all’assistenza fornita da una banca centrale;
formuli ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie eventualmente disponibili.
Le CCP in risoluzione devono cooperare con l’autorità di risoluzione e fornire tutte le informazioni necessarie.
Il collegio di risoluzione deve acconsentire al piano, anche a eventuali modifiche, entro quattro mesi dal suo ricevimento.
La valutazione della risolvibilità richiede all’autorità di risoluzione, in collaborazione con il collegio di risoluzione, di:
valutare se una CCP è risolvibile, per permetterle di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali;
individuare eventuali impedimenti alla risolvibilità e di istruire la CCP ad agire per eliminarli.
Le misure di intervento precoce permettono a un’autorità competente di ordinare a una CCP che ritiene essere alle prese con problemi finanziari di:
adottare misure correttive;
rimuovere alcuni o tutti i membri dell’alta dirigenza o del consiglio di amministrazione.
Le autorità di risoluzione tengono conto in particolare dei seguenti aspetti durante l’attuazione dei propri piani.
Obiettivi:
continuità delle funzioni essenziali della CCP e dei suoi collegamenti principali con altre infrastrutture dei mercati finanziari;
prevenzione di danni al sistema finanziario;
protezione dei fondi pubblici.
Condizioni:
dissesto attuale o probabile della CCP;
assenza di una soluzione alternativa proveniente dal settore privato;
risoluzione nell’interesse pubblico.
Valutazione:
due valutazioni per garantire una stima giusta, prudente e realistica delle attività, delle passività, dei diritti e degli obblighi della CCP.
Salvaguardie:
azionisti, partecipanti diretti e altri creditori non devono subire una perdita maggiore di quella che avrebbero subito se l’autorità di risoluzione non fosse intervenuta (principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato»);
clienti diretti e indiretti ai quali sono state trasmesse perdite dai propri partecipanti diretti hanno il diritto a una quota proporzionata del risarcimento che questi ultimi possono ricevere;
qualsiasi persona coinvolta da una misura di prevenzione della crisi o azioni di risoluzione dispone del diritto di impugnazione.
Le autorità di risoluzione possono applicare le seguenti misure, singolarmente o in combinazione:
posizione e allocazione delle perdite: la cessazione di contratti, la riduzione degli obblighi di pagamento di una CCP nei confronti di partecipanti diretti non inadempienti o che richiedono a questi ultimi di versare un contributo in contante alla CCP;
svalutazione e conversione: la riduzione o la conversione della dimensione delle partecipazioni e dei titoli di debito o di altre passività non garantite, che richiedono alla CCP di fornire e attuare un piano di riorganizzazione aziendale;
vendita dell’attività d’impresa: la vendita di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione;
CCP-ponte: il trasferimento temporaneo a un’altra CCP (CCP-ponte) di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione;
finanziamento alternativo: stipulazione di contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario per gestire problemi di flussi di cassa.
Gli Stati membri possono, come ultima istanza, in caso di dissesto di una CCP, iniettare contanti o subordinarla a proprietà pubblica temporanea (strumenti pubblici di stabilizzazione), a condizione che le misure siano temporanee e conformi alle norme relative agli aiuti di Stato dell’Unione e che lo Stato membro disponga di disposizioni per recuperare i fondi pubblici.
l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse entro il ;
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione sulla legislazione entro il e una relazione sull’efficacia dei meccanismi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell’Unione entro il .
il regolamento delegato (UE) 2023/840, che integra il regolamento (UE) 2021/23 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia per il calcolo e il mantenimento dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP (si veda l’articolo 9);
il regolamento delegato (UE) 2023/450 che integra il regolamento (UE) 2021/23 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti ai partecipanti diretti non inadempienti per la rispettiva perdita, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei propri utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (si veda l’articolo 20).
Il regolamento delegato (UE) 2023/451, che specifica i fattori che devono essere presi in considerazione dall’autorità competente e dal collegio di vigilanza nella valutazione del piano di risanamento delle CCP.
Il regolamento delegato (UE) 2023/1192, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto delle disposizioni e delle procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione;
il regolamento delegato (UE) 2023/1193 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto del piano di risoluzione;
il regolamento delegato (UE) 2023/1615, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma del regolamento (UE) 2021/23 ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato;
il regolamento delegato (UE) 2023/1616, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano:
le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale;
la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale;
la separazione delle valutazioni;
la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie;
la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui «nessun creditore può essere svantaggiato».
Il regolamento delegato (UE) 2024/450, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che deve soddisfare tale piano per essere approvato dall’autorità di risoluzione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
L’accordo è entrato in vigore il . Le disposizioni principali relative alla pianificazione del risanamento si applicano dal e la maggior parte del resto del regolamento si applica dal .
CONTESTO
Le CCP costituiscono una parte fondamentale del sistema finanziario poiché gestiscono una quantità considerevole di rischio di controparte e fungono da legame tra diverse banche, altre controparti finanziarie e corporazioni.
L’adozione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, ossia il regolamento (UE) n. 648/2012, ha garantito che le CCP contribuissero a migliorare la trasparenza del mercato in seguito alla crisi finanziaria del 2008.
Controparte centrale. Entità che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, diventando l’acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (GU L 67 del , pag. 5).
Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione, del , che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali (GU L 67 del , pag. 7).
Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento (GU L 107 del , pag. 29).
Regolamento delegato (UE) 2023/1192 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione (GU L 158 del , pag. 31).
Regolamento delegato (UE) 2023/1193 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione (GU L 158 del , pag. 48).
Regolamento delegato (UE) 2023/1615 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato (GU L 199 del , pag. 9).
Regolamento delegato (UE) 2023/1616 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale, la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale, la separazione delle valutazioni, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui «nessun creditore può essere svantaggiato» (GU L 199 del , pag. 14).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul trattamento del capitale delle controparti centrali nel quadro dello strumento della svalutazione e conversione a norma del regolamento (UE) 2021/23 [COM(2022) 393 final del ].
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) (GU L 169 del , pag. 46).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2017/1132 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del , pag. 190).
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84).
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del , pag. 17).