Risanamento e risoluzione delle controparti centrali
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Il regolamento stabilisce le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCP)*.
- È concepito per garantire che le CCP predispongano misure per aiutarle a uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza.
- L’obiettivo generale consiste nel mantenimento della stabilità finanziaria e nella riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti.
PUNTI CHIAVE
Ogni Stato membro dell’Unione europea (Unione) ha le seguenti responsabilità:
- nominare una o più autorità di risoluzione, le quali:
- possono essere banche centrali nazionali, ministeri o autorità pubbliche con poteri amministrativi;
- possiedono le competenze, le risorse, la capacità operativa e ampi poteri per agire in maniera rapida e flessibile;
- sono responsabili della pianificazione della risoluzione, comprese le valutazioni della risoluzione e, se del caso, dell’esercizio dei poteri di risoluzione.
- designare un singolo ministero con la responsabilità globale di esercitare le funzioni affidate ai ministeri ai sensi della legislazione;
- imporre sanzioni per violazioni del regolamento.
Le autorità di risoluzione stabiliscono, gestiscono e presiedono un collegio di risoluzione, che comprende le autorità competenti e fornisce un quadro per:
- la condivisione delle informazioni;
- l’elaborazione di piani di risoluzione;
- la valutazione della risolvibilità della CCP e di eventuali impedimenti;
- il coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione.
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM):
Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM:
- operano in stretta collaborazione per eseguire le attività stabilite nel regolamento;
- fondano le decisioni su principi, quali:
- proporzionalità in virtù della forma giuridica, della dimensione, della complessità e della liquidità della CCP;
- l’esigenza di efficacia e tempestività, nonché di contenimento dei costi e, per quanto possibile, evitando di impiegare finanze pubbliche.
La pianificazione del risanamento richiede alle CCP di redigere e mantenere un piano di risanamento, che:
- stabilisca misure, con o senza eventi di inadempimento, per ripristinare la solidità finanziaria;
- comprenda misure per affrontare tutti i rischi possibili, assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie;
- contenga indicatori basati sul profilo di rischio della CCP;
- non presupponga l’accesso a un sostegno finanziario pubblico o alla liquidità di una banca centrale;
- tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate;
- assicuri che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.
Inoltre, richiede all’autorità competente, al collegio di vigilanza e all’autorità di risoluzione di valutare il piano di risanamento e prendere in considerazione eventuali modifiche.
La pianificazione del risanamento richiede quanto segue:
- l’autorità di risoluzione della CCP deve elaborare un piano di risoluzione che:
- stabilisca in che modo eserciterà i poteri di risoluzione per assorbire le perdite e garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP;
- tenga conto dell’impatto del piano su partecipanti diretti, mercati finanziari e sul sistema finanziario;
- non presupponga l’accesso a un sostegno finanziario pubblico o all’assistenza fornita da una banca centrale;
- formuli ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie eventualmente disponibili.
- Le CCP in risoluzione devono cooperare con l’autorità di risoluzione e fornire tutte le informazioni necessarie.
- Il collegio di risoluzione deve acconsentire al piano, anche a eventuali modifiche, entro quattro mesi dal suo ricevimento.
La valutazione della risolvibilità richiede all’autorità di risoluzione, in collaborazione con il collegio di risoluzione, di:
- valutare se una CCP è risolvibile, per permetterle di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali;
- individuare eventuali impedimenti alla risolvibilità e di istruire la CCP ad agire per eliminarli.
Le misure di intervento precoce permettono a un’autorità competente di ordinare a una CCP che ritiene essere alle prese con problemi finanziari di:
- adottare misure correttive;
- rimuovere alcuni o tutti i membri dell’alta dirigenza o del consiglio di amministrazione.
Le autorità di risoluzione tengono conto in particolare dei seguenti aspetti durante l’attuazione dei propri piani.
- Obiettivi:
- continuità delle funzioni essenziali della CCP e dei suoi collegamenti principali con altre infrastrutture dei mercati finanziari;
- prevenzione di danni al sistema finanziario;
- protezione dei fondi pubblici.
- Condizioni:
- dissesto attuale o probabile della CCP;
- assenza di una soluzione alternativa proveniente dal settore privato;
- risoluzione nell’interesse pubblico.
- Valutazione:
- due valutazioni per garantire una stima giusta, prudente e realistica delle attività, delle passività, dei diritti e degli obblighi della CCP.
- Salvaguardie:
- azionisti, partecipanti diretti e altri creditori non devono subire una perdita maggiore di quella che avrebbero subito se l’autorità di risoluzione non fosse intervenuta (principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato»);
- clienti diretti e indiretti ai quali sono state trasmesse perdite dai propri partecipanti diretti hanno il diritto a una quota proporzionata del risarcimento che questi ultimi possono ricevere;
- qualsiasi persona coinvolta da una misura di prevenzione della crisi o azioni di risoluzione dispone del diritto di impugnazione.
Le autorità di risoluzione possono applicare le seguenti misure, singolarmente o in combinazione:
- posizione e allocazione delle perdite: la cessazione di contratti, la riduzione degli obblighi di pagamento di una CCP nei confronti di partecipanti diretti non inadempienti o che richiedono a questi ultimi di versare un contributo in contante alla CCP;
- svalutazione e conversione: la riduzione o la conversione della dimensione delle partecipazioni e dei titoli di debito o di altre passività non garantite, che richiedono alla CCP di fornire e attuare un piano di riorganizzazione aziendale;
- vendita dell’attività d’impresa: la vendita di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione;
- CCP-ponte: il trasferimento temporaneo a un’altra CCP (CCP-ponte) di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione;
- finanziamento alternativo: stipulazione di contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario per gestire problemi di flussi di cassa.
Gli Stati membri possono, come ultima istanza, in caso di dissesto di una CCP, iniettare contanti o subordinarla a proprietà pubblica temporanea (strumenti pubblici di stabilizzazione), a condizione che le misure siano temporanee e conformi alle norme relative agli aiuti di Stato dell’Unione e che lo Stato membro disponga di disposizioni per recuperare i fondi pubblici.
Il regolamento modifica quanto segue:
Nell’ambito della procedura di riesame:
- l’AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse entro il 12 febbraio 2024;
- la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una relazione sulla legislazione entro il 12 febbraio 2026 e una relazione sull’efficacia dei meccanismi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell’Unione entro il 12 agosto 2027.
Atti delegati
La Commissione ha adottato sette atti delegati:
- il regolamento delegato (UE) 2023/840, che integra il regolamento (UE) 2021/23 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia per il calcolo e il mantenimento dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate della CCP (si veda l’articolo 9);
- il regolamento delegato (UE) 2023/450 che integra il regolamento (UE) 2021/23 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti ai partecipanti diretti non inadempienti per la rispettiva perdita, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei propri utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (si veda l’articolo 20).
- Il regolamento delegato (UE) 2023/451, che specifica i fattori che devono essere presi in considerazione dall’autorità competente e dal collegio di vigilanza nella valutazione del piano di risanamento delle CCP.
- Il regolamento delegato (UE) 2023/1192, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto delle disposizioni e delle procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione;
- il regolamento delegato (UE) 2023/1193 che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto del piano di risoluzione;
- il regolamento delegato (UE) 2023/1615, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma del regolamento (UE) 2021/23 ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato;
- il regolamento delegato (UE) 2023/1616, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano:
- le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale;
- la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale;
- la separazione delle valutazioni;
- la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie;
- la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui «nessun creditore può essere svantaggiato».
- Il regolamento delegato (UE) 2024/450, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri che deve soddisfare tale piano per essere approvato dall’autorità di risoluzione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
L’accordo è entrato in vigore il 11 febbraio 2021. Le disposizioni principali relative alla pianificazione del risanamento si applicano dal 12 febbraio 2022 e la maggior parte del resto del regolamento si applica dal 12 agosto 2022.
CONTESTO
- Le CCP costituiscono una parte fondamentale del sistema finanziario poiché gestiscono una quantità considerevole di rischio di controparte e fungono da legame tra diverse banche, altre controparti finanziarie e corporazioni.
- L’adozione del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, ossia il regolamento (UE) n. 648/2012, ha garantito che le CCP contribuissero a migliorare la trasparenza del mercato in seguito alla crisi finanziaria del 2008.
- Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Controparte centrale. Entità che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, diventando l’acquirente per ogni venditore e il venditore per ogni acquirente.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 5).
Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione, del 25 novembre 2022, che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali (GU L 67 del 3.3.2023, pag. 7).
Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 29).
Regolamento delegato (UE) 2023/1192 della Commissione, del 14 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione (GU L 158 del 21.6.2023, pag. 31).
Regolamento delegato (UE) 2023/1193 della Commissione, del 14 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione (GU L 158 del 21.6.2023, pag. 48).
Regolamento delegato (UE) 2023/1615 della Commissione, del 3 maggio 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato (GU L 199 del 9.8.2023, pag. 9).
Regolamento delegato (UE) 2023/1616 della Commissione, del 3 maggio 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui un soggetto è considerato indipendente dall’autorità di risoluzione e dalla controparte centrale, la metodologia per valutare il valore delle attività e passività di una controparte centrale, la separazione delle valutazioni, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e la metodologia per effettuare la valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui «nessun creditore può essere svantaggiato» (GU L 199 del 9.8.2023, pag. 14).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul trattamento del capitale delle controparti centrali nel quadro dello strumento della svalutazione e conversione a norma del regolamento (UE) 2021/23 [COM(2022) 393 final del 10.8.2022].
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2017/1132 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 28.07.2024