Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme dell’Unione europea sui contratti derivati negoziati fuori borsa, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) stabilisce le norme riguardanti i contratti derivati negoziati fuori borsa (OTC)*, le controparti centrali (CCP)* e i repertori di dati sulle negoziazioni*, in linea con gli impegni del G20 sottoscritti a Pittsburgh, Stati Uniti, nel settembre del 2009.
  • Il regolamento EMIR intende ridurre il rischio sistemico, migliorare la trasparenza nel mercato OTC e mantenere la stabilità finanziaria.
  • L’EMIR è stato modificato diverse volte, da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2554, il regolamento sulla resilienza operativa digitale (noto come DORA), che mira a garantire che il settore finanziario sia in grado di rimanere resiliente durante una grave perturbazione operativa (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

  • Al fine di incrementare la trasparenza, EMIR richiede che tutte le informazioni relative a tutti i contratti derivati europei siano segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e rese accessibili alle autorità di vigilanza, compresa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
  • Per attenuare il rischio di credito di controparte*, EMIR fissa rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziali per le CCP. I contratti derivati standardizzati devono essere compensati mediante una CCP (si veda il termine compensazione*).
  • Al fine di rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell’Unione europea (Unione), il regolamento di modifica (UE) 2022/2554 stabilisce i requisiti per la resilienza delle reti e dei sistemi informativi delle CCP e dei repertori di dati sulle negoziazioni per garantire che siano in grado di resistere, rispondere e recuperare da tutti i tipi di perturbazioni e minacce legate alle TIC.
  • Per ridurre il rischio operativo* per contratti derivati OTC non compensati a livello centralizzato, EMIR richiede alle controparti di disporre di procedure solide per la conferma puntuale dei termini dei contratti, per l’individuazione e la risoluzione anticipata di controversie e la valutazione ai prezzi di mercato* su base giornaliera del valore dei contratti in essere. Inoltre, le controparti devono scambiarsi garanzie e far sì di avere a disposizione capitali sufficienti per la gestione del rischio non coperto da garanzia.
  • Gli obblighi di compensazione e segnalazione si applicano alle imprese che hanno una partecipazione forte nei derivati OTC, tra cui:
    • imprese finanziarie, quali banche e compagnie di assicurazione;
    • imprese non finanziarie, quali aziende energetiche e compagnie aeree.

Deroghe

  • Le operazioni intragruppo sono esentate dalla compensazione a livello centralizzato, dalla segnalazione e dall’obbligo di scambiare i margini sui derivati OTC non compensati a livello centralizzato in presenza di determinate condizioni.
  • Gli schemi pensionistici sono temporaneamente esentati poiché non è stata ancora elaborata una soluzione praticabile per permetterne la partecipazione alla compensazione a livello centralizzato.
  • Alcuni enti pubblici e istituzioni internazionali sono esenti dall’ambito di applicazione di EMIR (con l’esenzione per la segnalazione a seconda dell’entità).
  • Una sospensione dell’obbligo di compensazione risulta possibile per determinati contratti derivati OTC o determinate controparti in determinate condizioni.

Responsabilità dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

  • L’ESMA è responsabile dell’individuazione dei contratti che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di compensazione, vale a dire i contratti standardizzati che devono essere compensati tramite una CCP.
  • L’ESMA svolge un ruolo importante nel garantire una migliore armonizzazione e cooperazione a livello dell’Unione tra le autorità degli Stati membri dell’Unione responsabili della vigilanza delle CCP dell’Unione.
  • L’ESMA è responsabile del riconoscimento delle CCP di paesi terzi che desiderano offrire servizi di compensazione nell’Unione, e vigila le CCP di paesi terzi che sono sistematicamente rilevanti per la stabilità finanziaria nell’Unione o in uno o più dei suoi Stati membri (CCP di livello 2).
  • Inoltre, l’ESMA vigila sui repertori di dati sulle negoziazioni.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2022/2554 richiede all’ESMA di sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i contenuti e i requisiti minimi della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, escludendo la politica di continuità operativa e i piani di ripristino in caso di disastro delle TIC.

Competenze

  • Il regolamento EMIR stabilisce le competenze:
    • di autorità nazionali competenti, collegi di vigilanza e dell’ESMA per l’autorizzazione e la vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione;
    • dell’ESMA, del collegio delle CCP dei paesi terzi e delle banche centrali di emissione delle valute dell’Unione per il riconoscimento delle CCP stabilite in paesi terzi e la vigilanza su base continuativa della conformità delle CCP di livello 2 al regolamento EMIR.
  • La Commissione europea ha adottato una serie di regolamenti delegati, che comprendono norme tecniche basate sui progetti dell’ESMA, per l’attuazione dei termini del regolamento. Le norme tecniche elaborate dall’ESMA riguardano un ventaglio di questioni, tra cui:
    • i requisiti patrimoniali delle CCP;
    • i dati minimi da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni;
    • le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relative al requisito di copertura della liquidità.
  • L’ESMA dispone inoltre del potere di adottare regolamenti delegati su una varietà di aspetti, tra cui:
    • modifiche all’elenco di entità esenti dal regolamento;
    • regolamenti interni relativi all’imposizione di sanzioni o penalità di mora;
    • misure per la modifica dell’allegato II al fine di tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari;
    • la precisazione del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento.
  • Essa ha adottato decisioni di esecuzione su una serie di aspetti, compresa l’equivalenza dei regimi di regolazione delle CCP situate in determinati paesi terzi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’16 agosto 2012.

CONTESTO

Di norma, i derivati OTC vengono negoziati privatamente. Di conseguenza, le informazioni che li riguardano sono accessibili soltanto alle parti contraenti, il che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi correlati.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Derivato negoziato fuori borsa (OTC). Un derivato è un contratto finanziario legato al valore o allo stato futuro di un’entità sottostante, quale un’attività, un indice o un tasso di interesse. Un derivato OTC è un derivato non negoziato in borsa o su un mercato extracomunitario equivalente, bensì privatamente tra due controparti, ad esempio una banca e un produttore.
Controparte centrale (CCP). Un organismo tra le due controparti di un’operazione che funge da acquirente per ogni venditore e da venditore per ogni acquirente. Lo scopo principale della CCP è di gestire il rischio di una controparte che non è in grado di effettuare i pagamenti richiesti quando sono dovuti, rendendosi inadempiente rispetto al contratto.
Repertorio di dati sulle negoziazioni. Una banca dati centrale alla quale vengono segnalate le operazioni in derivati. I repertori di dati sulle negoziazioni sono imprese commerciali. Esistono repertori di dati sulle negoziazioni relativi a derivati OTC di crediti (un particolare tipo di derivato, come ad esempio le opzioni o i future), tassi di interesse e strumenti capitali.
Rischio di credito di controparte. Il rischio che una controparte, ossia l’altra parte coinvolta in un’operazione finanziaria, si renda inadempiente nel pagamento.
Compensazione. Tutte le attività dal momento in cui viene preso un impegno fino a quando l’operazione non viene regolata.
Rischio operativo. Il rischio di perdite derivanti da processi interni inadeguati o falliti o da eventi esterni, ad esempio frodi, errori umani o atti di terrorismo.
Valutazione ai prezzi di mercato. Assegnazione a un’attività di un valore pari all’attuale prezzo di mercato dell’attività o a un prezzo calcolato sulla base di attività standardizzate correlate per le quali esiste un mercato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 648/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 25.10.2023

Top