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Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), una delle tre autorità europee di vigilanza (AEV), che rafforza il coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati finanziari e garantisce l’applicazione uniforme della normativa finanziaria dell’Unione europea (Unione) negli Stati membri dell’Unione.
  • È stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2175 che conferisce a tutte e tre le autorità europee di vigilanza una maggiore responsabilità di garantire la convergenza della vigilanza dei mercati finanziari nei propri rispettivi settori.

PUNTI CHIAVE

Applicazione uniforme del diritto

  • L’ESMA elabora norme tecniche e di regolamentazione basate sulla normativa finanziaria dell’Unione. Ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione del diritto dell’Unione.

Protezione dei consumatori e attività finanziarie

  • L’ESMA promuove la trasparenza, la semplicità e l’equità nei mercati per proteggere i consumatori di prodotti finanziari. Monitora le attività finanziarie e analizza le tendenze dei consumi, oltre a svolgere altri compiti. In determinate condizioni rigorose, può temporaneamente vietare o limitare le attività finanziarie che presentano una minaccia per la stabilità dei mercati.

Violazione del diritto

  • L’ESMA può effettuare indagini su una violazione del diritto da parte di un’autorità nazionale. Ciò si verifica quando quest’ultima omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti il diritto dell’Unione.
  • Entro due mesi, l’ESMA può emettere una raccomandazione che impone all’autorità nazionale di adottare le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Quindi, la Commissione europea può formulare un parere formale. Se il mancato rispetto dell’autorità nazionale persiste, l’ESMA può adottare direttamente una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, a determinate condizioni rigorose. Tale decisione prevale su decisioni precedenti prese dall’autorità nazionale.

Regolamento di modifica (UE) 2019/2175

  • Tale regolamento di modifica conferisce all’ESMA poteri di vigilanza diretti sugli amministratori di indici di riferimento critici1 e sui fornitori di servizi di comunicazione dei dati.
  • Trasferisce l’autorizzazione e i poteri di vigilanza relativi ai fornitori di servizi di comunicazione dei dati2 dalle autorità competenti all’ESMA, a eccezione di quelle che beneficiano di una deroga alla luce di una rilevanza limitata a livello unionale. Ciò contribuisce a ridurre la frammentazione e i costi, garantendo lo stesso livello di qualità e attendibilità dei dati in tutta l’Unione.
  • L’ESMA assume un maggiore ruolo di coordinamento nei casi di abuso di mercato. Qualora determinati ordini, operazioni o comportamenti destino sospetti relativi ad abusi di mercato e abbiano implicazioni transfrontaliere per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell’Unione, l’ESMA può esprimere un parere sulle verifiche da effettuare.
  • Il regolamento conferisce all’ESMA, oltre alle autorità competenti, le competenze per la raccolta di dati diretta dai partecipanti al mercato in virtù dei requisiti di trasparenza di pre e post-negoziazione e per autorizzare e sorvegliare i fornitori di servizi di comunicazione dei dati.
  • L’ESMA può condurre indagini e ispezioni in loco e imporre sanzioni o penalità di mora al fine di obbligare i fornitori di servizi di comunicazione dei dati di porre fine a una violazione o di fornire informazioni complete e corrette come richiesto.
  • In qualità di autorità competente incaricata del riconoscimento di amministratori di indici di riferimento di paesi terzi, l’ESMA opera come controparte dell’Unione per le autorità di vigilanza dei paesi terzi, rendendo la cooperazione transfrontaliera più efficiente ed efficace.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è in vigore dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 (per quanto concerne le modifiche al regolamento (UE) n. 1095/2010) è in vigore dal .

CONTESTO

  • L’ESMA, che ha sede a Parigi, è stata istituita nel 2010 per salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari dell’Unione e risolvere le lacune della vigilanza finanziaria.
  • L’ESMA fa parte del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), istituito nel 2010 insieme ad altri organismi di vigilanza:
    • l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte;
    • l’Autorità bancaria europea con sede a Parigi.
  • Il SEVIF comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico della sorveglianza finanziaria, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e le autorità di vigilanza nazionali.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Indici di riferimento critici. Gli indici o gli indicatori di riferimento si usano per determinare i prezzi di strumenti e contratti finanziari o per misurare le prestazioni di un fondo di investimento.
  2. Fornitori di servizi di comunicazione dei dati. Aziende che permettono la comunicazione delle operazioni riguardanti strumenti finanziari alle autorità di regolamentazione e al pubblico.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 1095/2010 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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