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Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)

SINTESI DI:

Regolamento (Unione) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento aggiorna la normativa precedente dell’Unione europea (Unione) sui mercati degli strumenti finanziari1 per garantire che essi:

  • siano più trasparenti;
  • funzionino in modo più efficiente; e
  • diano maggiori protezioni agli investitori.

Esso riguarda:

  • la comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni;
  • la segnalazione delle operazioni alle autorità pertinenti;
  • la negoziazione di strumenti derivati2 nelle sedi organizzate;
  • l’accesso non discriminatorio alla compensazione3 e la negoziazione di valori di riferimento4;
  • i poteri delle autorità nazionali, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità bancaria europea;
  • i servizi e le attività di investimento da parte di aziende di paesi terzi;
  • l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di comunicazione dati [un cambiamento introdotto dal regolamento modificativo (Unione) 2019/2175, si veda di seguito].

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La normativa si applica a:

  • imprese di investimento e istituti di credito, quali le banche;
  • compagnie di assicurazione e riassicurazione o fondi di investimento alternativi (dette «controparti finanziarie»);
  • aziende di paesi terzi con l’autorizzazione necessaria della Commissione europea.

Trasparenza

Le regole di trasparenza:

  • intendono assicurare che le negoziazioni si svolgano in sedi di negoziazione5 organizzate e regolamentate in modo adeguato;
  • prescrivono che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendano pubbliche informazioni quali le quotazioni di acquisto e di vendita e i volumi, sia prima che dopo la negoziazione (quest’ultimo caso in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile);
  • prevedono casi di esenzioni limitate dall’obbligo di cui sopra;
  • stabiliscono che l’informazione debba essere resa disponibile al pubblico a condizioni commerciali ragionevoli, in modo non discriminatorio e accessibile gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione;
  • precisano i requisiti specifici per gli internalizzatori sistematici6 e le imprese di investimento che negoziano fuori borsa senza la supervisione di una borsa valori.

Regole sulle operazioni

Le regole sulle operazioni prescrivono quanto segue.

  • Le imprese di investimento sono tenute a:
    • conservare per 5 anni tutti i dati significativi relativi a ordini e operazioni compiute per conto proprio o per conto di clienti;
    • comunicare in modo completo e accurato tutte le operazioni all’autorità nazionale competente il più rapidamente possibile e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente;
  • Le sedi di negoziazione devono conservare per 5 anni tutti i dati sugli strumenti finanziari pubblicizzati attraverso i loro sistemi.

La negoziazione in derivati deve rispettare le regole seguenti.

  • Deve avere luogo in:
    • un mercato regolamentato;
    • un sistema multilaterale di negoziazione7;
    • un sistema organizzato di negoziazione8; o
    • un sistema di negoziazione ubicato al di fuori dell’Unione e autorizzato dalla Commissione.
  • Deve venire compensata da una controparte centrale9 nel minor tempo tecnicamente possibile.

Le controparti centrali devono compensare le operazioni finanziarie in modo trasparente e non-discriminatorio.

L’ESMA:

  • prepara alcune norme tecniche, specificamente sui titoli derivati e le controparti centrali;
  • agisce da osservatorio sugli strumenti finanziari commercializzati, distribuiti e venduti nell’Unione.

L’ESMA, l’Autorità bancaria europea e le autorità nazionali collaborano strettamente e hanno il potere di bloccare o ridurre temporaneamente l’uso di strumenti finanziari considerati una minaccia per gli investitori o per il sistema finanziario.

Legislazione di modifica

Il regolamento di modifica (Unione) 2019/2175 rafforza i poteri, la governance e il finanziamento di tutte le autorità di vigilanza europee a seguito di un riesame intrapreso nel 2017, che ha concluso che la vigilanza di alcune attività ed entità di particolare importanza per l’intera Unione o con un grado significativo di attività transfrontaliera dovrebbe essere effettuata dalle autorità di vigilanza europee anziché dalle autorità nazionali competenti. Per quanto riguarda più specificamente il regolamento (Unione) n. 600/2014, esso realizza quanto segue.

  • Aggiunge l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati all’ambito di applicazione del regolamento originario, insieme ai poteri di raccolta diretta dei dati ai fini della segnalazione e del calcolo della trasparenza.
  • Aggiunge alle definizioni del regolamento tre diversi tipi di fornitori di servizi di comunicazione dei dati soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ESMA:
    • un dispositivo di pubblicazione autorizzato10;
    • un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione11; e
    • un meccanismo di segnalazione autorizzato12.
  • Permette all’ESMA di richiedere le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti di vigilanza.
  • Istituisce l’ESMA quale autorità di vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati.
  • Definisce i poteri e le competenze dell’ESMA nell’esercizio della funzione di autorità competente.
  • Impone obblighi di segnalazione per la Commissione sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione.
  • Specifica il trasferimento dei poteri dalle autorità nazionali competenti all’ESMA.

Al fine di rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell’Unione, il regolamento di modifica (Unione) 2022/2554 (si veda la sintesi), l’atto sulla resilienza operativa digitale dell’Unione (noto come DORA), stabilisce i requisiti per la resilienza delle reti e dei sistemi informativi delle imprese operanti nel settore finanziario e i soggetti critici di terzi che forniscono loro servizi connessi alle TIC in un quadro di vigilanza. Crea un quadro normativo sulla resilienza operativa digitale per cui tutte le imprese che operano nel settore finanziario devono assicurarsi di poter resistere, rispondere e riprendersi da tutti i tipi di perturbazioni e minacce legate alle TIC.

Atti di esecuzione e atti delegati

La Commissione ha adottato una serie di atti di esecuzione e atti delegati:

Atti di esecuzione

  • Decisione (Unione) 2017/2238 relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti.
  • Decisione (Unione) 2019/541 relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore, come modificata dalla decisione (Unione) 2020/2127.

Atti delegati

  • Norme tecniche di regolamentazione
    • Regolamento (Unione) 2016/2020 sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione.
    • Regolamento (Unione) 2016/2021 sull’accesso ai valori di riferimento.
    • Regolamento (Unione) 2016/2022 relativo alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti.
    • Regolamento (Unione) 2017/572 relativo alla specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati.
    • Regolamento (Unione) 2017/583, come modificato dai regolamenti (Unione) 2021/529 ed (EU) 2022/629, sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
    • Regolamento (Unione) 2017/590 relativo alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.
    • Regolamento (Unione) 2017/582 relativo all’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e ai tempi di accettazione per la compensazione.
    • Regolamento (Unione) 2017/579 relativo ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi.
    • Regolamento (Unione) 2017/587, come modificato dal regolamento (Unione) 2019/442, sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici.
    • Regolamento (Unione) 2017/577 sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli.
    • Regolamento (Unione) 2017/580 relativo alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari.
    • Regolamento (Unione) 2017/585 relativo agli strumenti finanziari e alle misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’ESMA e le autorità competenti.
    • Regolamento (Unione) 2017/581 concernente l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali.
    • Regolamento (Unione) 2017/2154 sugli accordi di compensazione indiretta.
    • Regolamento (Unione) 2017/2417, come modificato dal regolamento (Unione) 2022/749, sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati.
    • Regolamento (Unione) 2017/567 relativo alle definizioni, alla trasparenza, alla compressione del portafoglio e alle misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni.
    • Regolamento (Unione) 2022/466 sui criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’ESMA.
    • Regolamento (Unione) 2022/803 sulle norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento da parte dell’ESMA in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati.
    • Regolamento (Unione) 2022/930 che specifica le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’ESMA.
  • Altri aspetti
    • Regolamento (Unione) 2017/1799, come modificato dal regolamento (Unione) 2019/1000, sull’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e della stabilità finanziaria.
    • Regolamento (Unione) 2017/2194 relativo agli ordini a pacchetto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 600/2014 è in vigore dal .
  • Le modifiche introdotte dal regolamento (Unione) 2019/2175 si applicano dal .
  • Le modifiche introdotte dal regolamento di modifica (Unione) 2022/2554 si applicano a partire dal .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Strumento finanziario. Un bene, o prova della titolarità di un bene, o un accordo contrattuale tra due parti per ricevere o consegnare un altro strumento finanziario.
  2. Strumento derivato. Uno strumento finanziario il cui valore si basa sulla variazione di valore di una merce sottostante.
  3. Compensazione. Il processo usato per gestire i rischi di posizioni aperte controllando la disponibilità dei valori mobiliari, dei contanti o di entrambi.
  4. Valori di riferimento. Qualsiasi tassa, indice o cifra pubblicata, determinata mediante una formula o sul valore di un bene sottostante.
  5. Sede di negoziazione. Una sede ufficiale, quali sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o mercati regolamentati, in cui i titoli vengono scambiati.
  6. Internalizzatore sistematico. Un’impresa di investimento che su base organizzata, frequente, sistematica e sostanziale negozia per conto proprio al di fuori di un mercato regolamentato.
  7. Sistema multilaterale di negoziazione. Un sistema multilaterale, gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva MiFID II.
  8. Sistema organizzato di negoziazione. Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della MIFID II.
  9. Controparte centrale. Un’entità che svolge la funzione di intermediaria tra le parti di scambio e che assorbe una parte del rischio di liquidazione.
  10. Dispositivo di pubblicazione autorizzato. Un sistema che richiede alle imprese che eseguono le operazioni di pubblicare le segnalazioni delle operazioni attraverso un organismo che assicura il consolidamento e la pubblicazione tempestiva e sicura di tali dati.
  11. Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione. Una persona autorizzata ai sensi della MiFID II a fornire il servizio di raccolta delle informazioni relative alle negoziazioni per gli strumenti finanziari presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e dispositivi di pubblicazione autorizzati e il servizio di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni in tempo reale sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario.
  12. Meccanismo di segnalazione autorizzato. Una piattaforma che segnala le informazioni sulle operazioni per conto delle imprese attraverso il sistema multilaterale di negoziazione o il mercato regolamentato all’interno del quale è stata eseguita l’operazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (Unione) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (Unione) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84).

Le successive modifiche al regolamento (Unione) n. 600/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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