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Il regolamento (UE) n. 600/2014 aggiorna la precedente normativa dell’Unione europea (UE) sui mercati degli strumenti finanziari1 al fine di garantire che tali mercati:
siano più trasparenti;
funzionino in modo più efficiente;
diano maggiori protezioni agli investitori.
Esso riguarda:
la comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni;
la segnalazione delle operazioni alle autorità pertinenti;
la negoziazione di strumenti derivati2 nelle sedi organizzate;
l’accesso non discriminatorio alla compensazione3 e la negoziazione di valori di riferimento4;
i servizi e le attività di investimento da parte di aziende di paesi terzi;
l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di comunicazione dati [un cambiamento introdotto dal regolamento modificativo (Unione) 2019/2175, si veda di seguito].
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La normativa si applica a:
sedi di negoziazione, imprese di investimento e enti creditizi quali le banche;
prestatori di servizi di comunicazione dati;
compagnie di assicurazione e riassicurazione o fondi di investimento alternativi (dette «controparti finanziarie»);
aziende di paesi terzi con l’autorizzazione necessaria della Commissione europea.
Trasparenza
Le regole di trasparenza:
intendono assicurare che le negoziazioni si svolgano in sedi di negoziazione5 organizzate e regolamentate in modo adeguato;
prescrivono che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendano pubbliche informazioni quali le quotazioni di acquisto e di vendita e i volumi, sia prima che dopo la negoziazione (quest’ultimo caso in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile);
prevedono casi di esenzioni limitate dall’obbligo di cui sopra;
stabiliscono che l’informazione debba essere resa disponibile al pubblico a condizioni commerciali ragionevoli, in modo non discriminatorio e accessibile gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione;
definiscono requisiti specifici per gli internalizzatori sistematici6 e le imprese di investimento che negoziano fuori borsa senza il coinvolgimento di una borsa valori.
Regole sulle operazioni
Le regole sulle operazioni richiedono quanto segue:
Le imprese di investimento sono tenute a:
conservare per cinque anni tutti i dati rilevanti relativi agli ordini e alle operazioni effettuate per proprio conto o per conto di un cliente;
comunicare all’autorità nazionale competente i dettagli completi e accurati di tutte le operazioni il più rapidamente possibile e comunque entro la chiusura del giorno lavorativo successivo;
le sedi di negoziazione devono conservare per cinque anni tutti i dati relativi agli strumenti finanziari pubblicizzati attraverso i propri sistemi.
La negoziazione in derivati deve rispettare le regole seguenti.
un sistema di negoziazione non UE autorizzato dalla Commissione;
la Commissione può, mediante atto di esecuzione, sospendere l’obbligo di negoziazione dei derivati per determinate controparti finanziarie, a condizione che queste soddisfino determinati requisiti;
Deve venire compensata da una controparte centrale9 nel minor tempo tecnicamente possibile.
Le controparti centrali devono compensare le operazioni finanziarie in modo trasparente e non-discriminatorio.
L’ESMA:
prepara alcune norme tecniche, specificamente sui titoli derivati e le controparti centrali;
agisce da osservatorio sugli strumenti finanziari commercializzati, distribuiti e venduti nell’Unione.
L’Autorità bancaria europea, l’ESMA e le autorità nazionali collaborano strettamente e hanno il potere di vietare o limitare temporaneamente l’uso di strumenti finanziari ritenuti una minaccia per gli investitori o per il sistema finanziario.
Legislazione di modifica
Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 rafforza i poteri, la governance e il finanziamento di tutte le autorità europee di vigilanza (ESA) a seguito di una revisione effettuata nel 2017, dalla quale è emerso che la vigilanza su determinate attività ed entità di particolare importanza per l’UE nel suo complesso, o con un livello significativo di attività transfrontaliere, dovrebbe essere esercitata dalle autorità europee di vigilanza anziché dalle autorità nazionali. Più specificamente, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 600/2014, la modifica introduce le seguenti novità:
aggiunge l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di segnalazione dei dati all’ambito di applicazione del regolamento originario, insieme a poteri diretti di raccolta dei dati ai fini della segnalazione e dei calcoli di trasparenza;
aggiunge alle definizioni del regolamento tre diversi tipi di fornitori di servizi di comunicazione dei dati soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ESMA:
conferisce all’ESMA il potere di richiedere le informazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza;
designa l’ESMA come autorità di vigilanza sui fornitori di dati consolidati e su determinati sistemi di pubblicazione approvati e meccanismi di segnalazione;
definisce i poteri e le competenze che l’ESMA dovrebbe avere nell’esercizio del proprio ruolo di autorità competente;
impone alla Commissione obblighi di rendicontazione sul funzionamento del sistema di pubblicazione consolidato;
Specifica il trasferimento dei poteri dalle autorità nazionali competenti all’ESMA.
Al fine di rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell’UE, il regolamento (UE) 2022/2554, modificato, ovvero il Digital Operational Resilience Act dell’UE (noto come DORA), stabilisce i requisiti di resilienza delle reti e dei sistemi informativi delle imprese operanti nel settore finanziario e assoggetta a un quadro di vigilanza i soggetti terzi critici che forniscono loro servizi relativi alle TIC. Crea un quadro normativo sulla resilienza operativa digitale per cui tutte le imprese che operano nel settore finanziario devono assicurarsi di poter resistere, rispondere e riprendersi da tutti i tipi di perturbazioni e minacce legate alle TIC.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/791 migliora la trasparenza e l’accesso ai dati di mercato e aggiorna le norme sui sistemi consolidati di pubblicazione, sugli obblighi di negoziazione e sul pagamento per il flusso degli ordini:
rende i dati sulle negoziazioni più trasparenti e semplifica i limiti alla negoziazione di strumenti di capitale esentata dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione in virtù della deroga per il prezzo di riferimento, sostituendo il precedente doppio massimale con un unico massimale a livello dell’UE pari al 7 %;
elimina gli ostacoli all’emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, che forniscono una visione completa dei prezzi e dei volumi degli strumenti finanziari negoziati in tutta l’UE nelle diverse sedi di negoziazione;
impone alle sedi di negoziazione e ai dispositivi di pubblicazione autorizzati di fornire dati armonizzati ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione selezionati e autorizzati dall’ESMA per ciascuna classe di attività pertinente (obbligazioni, azioni e fondi indicizzati quotati e derivati negoziati fuori borsa);
chiarisce quando le azioni devono essere negoziate nelle sedi di negoziazione o da internalizzatori sistematici (obbligo di negoziazione delle azioni);
conferisce alla Commissione la facoltà di sospendere l’obbligo di negoziazione dei derivati per talune controparti finanziarie richiedenti qualora soddisfino determinate condizioni;
vieta alle imprese di investimento di accettare compensi, commissioni o benefici non monetari da un terzo per indirizzare gli ordini dei clienti verso una particolare sede di esecuzione o verso un terzo ai fini dell’esecuzione (pagamento per il flusso degli ordini).
Decisione (Unione) 2017/2238 relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti.
Decisione (Unione) 2019/541 relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore, come modificata dalla decisione (Unione) 2020/2127.
Regolamento (UE) 2026/1288 relativo alla sospensione autonoma dell'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.
Regolamento (UE) 2025/1157 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per l’autorizzazione dei dispositivi di pubblicazione approvati, dei meccanismi di segnalazione approvati e dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione, e le relative notifiche, e che abroga il regolamento (UE) 2017/1110.
Atti delegati
Norme tecniche di regolamentazione
Regolamento (Unione) 2016/2020 sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione.
Regolamento (Unione) 2016/2021 sull’accesso ai valori di riferimento.
Regolamento (UE) 2016/2022 relativo alle informazioni necessarie per la registrazione delle imprese extra-UE e al formato delle informazioni da fornire ai clienti.
Regolamento (UE) 2017/572 relativo alle specifiche relative all’offerta di dati pre-negoziazione e post-negoziazione e al livello di disaggregazione dei dati.
Regolamento (UE) 2017/583, modificato dai regolamenti (UE) 2021/529, 2022/629 e 2025/1246, relativo ai requisiti di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento in materia di obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
Regolamento (Unione) 2017/590 relativo alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.
Regolamento (Unione) 2017/582 relativo all’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e ai tempi di accettazione per la compensazione.
Regolamento (Unione) 2017/579 relativo ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi.
Regolamento (UE) 2017/587, modificato dai regolamenti (UE) 2019/442 e 2025/1246, relativo ai requisiti di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento in materia di azioni, certificati di deposito, fondi negoziati in borsa, certificati e altri strumenti finanziari simili, nonché agli obblighi di esecuzione delle operazioni relativi a determinate azioni in una sede di negoziazione o da parte di un internalizzatore sistematico.
Regolamento (UE) 2017/577, modificato dal regolamento (UE) 2026/392, relativo al meccanismo di limitazione del volume e alla fornitura di informazioni ai fini della trasparenza e di altri calcoli.
Regolamento (Unione) 2017/580 relativo alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari.
Regolamento (Unione) 2017/585 relativo agli strumenti finanziari e alle misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’ESMA e le autorità competenti.
Regolamento (Unione) 2017/581 concernente l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali.
Regolamento (Unione) 2017/2154 sugli accordi di compensazione indiretta.
Regolamento (UE) 2017/2417, come modificato dal regolamento (Unione) 2022/749, sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati.
Regolamento (UE) 2017/567 relativo alle definizioni, alla trasparenza, alla compressione del portafoglio e alle misure di vigilanza in materia di intervento sui prodotti e sulle posizioni, modificato dal regolamento (UE) 2026/482.
Regolamento (Unione) 2022/466 sui criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’ESMA.
Regolamento (UE) 2022/803 relativo alle norme procedurali per l’esercizio del potere di infliggere ammende o sanzioni pecuniarie periodiche da parte dell’ESMA nei confronti dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati, modificato dal regolamento (UE) 2025/1768.
Regolamento (UE) 2022/930 che stabilisce le tariffe relative alla vigilanza esercitata dall’ESMA sui fornitori di servizi di comunicazione dei dati, modificato dal regolamento (UE) 2025/884.
Regolamento (UE) 2025/1143 relativo ai requisiti in materia di autorizzazione e organizzazione per i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione autorizzati e ai requisiti in materia di autorizzazione per i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione, e che abroga il regolamento (UE) 2017/751.
Regolamento (UE) 2025/1155 relativo ai dati in entrata e in uscita dei sistemi consolidati di pubblicazione, alla sincronizzazione degli orologi aziendali e alla ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore del sistema consolidato di pubblicazione per le azioni e gli ETF.
Regolamento (UE) 2025/1156 sull'obbligo di mettere i dati di mercato a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli.
Altri aspetti
Regolamento (UE) 2017/1799, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1000, sull’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e della stabilità finanziaria.
Regolamento (Unione) 2017/2194 relativo agli ordini a pacchetto.
Regolamento (UE) 2025/1003 relativo ai dati di riferimento identificativi degli strumenti derivati negoziati fuori borsa da utilizzare a fini di trasparenza.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (CE) n. 600/2014 è in vigore dal .
Le modifiche introdotte dal regolamento (Unione) 2019/2175 si applicano dal .
Le modifiche introdotte dal regolamento di modifica (UE) n. 2022/2554 si applicano dal .
Le modifiche introdotte dal regolamento di modifica (UE) n. 2024/791 si applicano dal . Si veda anche la comunicazione della Commissione C/2024/2966 relativa all’interpretazione e all’attuazione della disposizione transitoria prevista dal MiFIR.
CONTESTO
La crisi finanziaria del 2008 ha esposto alcune lacune nelle regole Unione sugli strumenti finanziari diversi dalle azioni, che vengono principalmente scambiate tra investitori professionisti.
Parallelamente alla direttiva 2014/65/UE sui mercati di strumenti finanziari (MiFID II), questo regolamento introduce un nuovo quadro di riferimento che stabilisce requisiti uniformi per i vari strumenti finanziari.
Strumento finanziario. Un bene, o prova della titolarità di un bene, o un accordo contrattuale tra due parti per ricevere o consegnare un altro strumento finanziario.
Strumento derivato. Uno strumento finanziario il cui valore si basa sulla variazione di valore di una merce sottostante.
Compensazione. Il processo usato per gestire i rischi di posizioni aperte controllando la disponibilità dei valori mobiliari, dei contanti o di entrambi.
Valori di riferimento. Qualsiasi tassa, indice o cifra pubblicata, determinata mediante una formula o sul valore di un bene sottostante.
Sede di negoziazione. Una sede ufficiale, quale i sistemi di negoziazione multilaterali, i sistemi di negoziazione organizzati o i mercati regolamentati, in cui vengono scambiati strumenti finanziari.
Internalizzatore sistematico. Un’impresa di investimento che opera per conto proprio eseguendo ordini dei clienti al di fuori di una sede di negoziazione in modo organizzato, frequente e sistematico.
Sistema multilaterale di negoziazione. Un sistema multilaterale, gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva MiFID II.
Sistema di negoziazione organizzato. Un sistema multilaterale che non è un mercato regolamentato né un sistema multilaterale di negoziazione e nel quale più terzi che acquistano e vendono partecipazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati possono interagire all’interno del sistema in modo tale da dar luogo a un contratto ai sensi del titolo II della MiFID II.
Controparte centrale. Un soggetto che agisce in qualità di intermediario tra le controparti di negoziazione e che si assume parte del rischio di regolamento.
Sistema di pubblicazione approvato. Un sistema che richiede alle imprese che eseguono le operazioni di pubblicare le segnalazioni delle operazioni attraverso un organismo che assicura il consolidamento e la pubblicazione tempestiva e sicura di tali dati.
Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione. Una persona autorizzata dall’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 a fornire il servizio di raccolta dei dati dalle sedi di negoziazione e dai sistemi di pubblicazione approvati, nonché di consolidamento di tali dati in un flusso elettronico continuo di dati in tempo reale che fornisce dati di mercato fondamentali e dati normativi.
Meccanismo di segnalazione autorizzato. Una piattaforma che segnala le operazioni per conto delle imprese. Ciò può avvenire anche tramite la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 600/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2025/1143 relativo all’autorizzazione e ai requisiti organizzativi per dispositivi di pubblicazione autorizzati e meccanismi di segnalazione autorizzati e ai requisiti per l’autorizzazione di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.
Regolamento delegato (UE) 2025/1155 per quanto riguarda i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati.
Regolamento delegato (UE) 2025/1003 per quanto riguarda i dati di riferimento identificativi dei derivati OTC da utilizzare ai fini della trasparenza.
Regolamento delegato (UE) 2022/930 specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Regolamento delegato (UE) 2022/803 sulle norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati.
Regolamento delegato (UE) 2022/466 sui criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’ESMA.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore.
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America.
Regolamento delegato (UE) 2017/2417 sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 relativo alla sospensione a sé stante dell’obbligo di negoziazione di strumenti derivati conformemente al Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei meccanismi di segnalazione autorizzati e dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e per le relative comunicazioni.
Regolamento delegato (UE) 2017/2194 per quanto riguarda gli ordini a pacchetto.
Regolamento delegato (UE) 2017/2154 sugli accordi di compensazione indiretta.
Regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria.
Regolamento delegato (UE) 2017/567 per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni.
Regolamento delegato (UE) 2017/572 per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati.
Regolamento delegato (UE) 2017/577 sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli.
Regolamento delegato (UE) 2017/579 sui contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi.
Regolamento delegato (UE) 2017/580 per quanto riguarda la conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari.
Regolamento delegato (UE) 2017/581 per quanto riguarda l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali.
Regolamento delegato (UE) 2017/582 sull'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione.
Regolamento delegato (UE) 2017/583 sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
Regolamento delegato (UE) 2017/585 per quanto riguarda gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti.
Regolamento delegato (UE) 2017/587 sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici.
Regolamento delegato (UE) 2017/590 sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti.
Regolamento delegato (UE) 2016/2020 sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione.
Regolamento delegato (UE) 2016/2021 sull'accesso ai valori di riferimento.
Regolamento delegato (UE) 2016/2022 relativo alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti.
Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).