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I regolamenti sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Hanno un’applicazione generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione). Un regolamento fa parte del diritto secondario dell’Unione, ovvero del corpus giuridico che deriva dai principi e dagli obiettivi stabiliti nei trattati dell’Unione (diritto primario).
Un regolamento è rivolto a categorie astratte di soggetti/destinatari persone e non a specifici soggetti/destinatari . È questa caratteristica a differenziarlo da una decisione, come descritto nell’articolo 288 del TFUE. Un regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi.
Un regolamento deve essere rispettato nella sua interezza dalle persone dai soggetti ai quali è rivolto. Si tratta di un atto giuridico vincolante per:
Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione. Ciò significa che:
Un regolamento risulta applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione dalla data di entrata in vigore (ovvero la data stabilita dal regolamento stesso o, in caso essa manchi, 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea). I suoi effetti giuridici sono simultaneamente, automaticamente e uniformemente vincolanti in tutte le legislazioni nazionali.
Ai sensi dell’articolo 290 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti delegati per specificare o integrare determinati dettagli o aspetti di un regolamento o di una direttiva dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 291 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio possono autorizzare la Commissione ad adottare i regolamenti per garantire l’attuazione uniforme della legislazione in tutta l’Unione europea.
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