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Offrire una maggiore protezione alle vittime di violenza
Le vittime di violenza, in particolare violenza domestica e stalking, godono della stessa protezione dai molestatori in qualunque paese dell’Unione europea (UE).
Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
Le vittime di violenza, in particolare violenza domestica e stalking, godono della stessa protezione dai molestatori in qualunque paese dell’Unione europea (UE).
Il regolamento introduce un semplice processo di certificazione che consente il riconoscimento in tutta l’Unione, in modo rapido e semplice, delle interdizioni e degli ordini restrittivi o di protezione emessi in uno dei paesi UE.
Il regolamento funziona in congiunzione con la direttiva 2011/99/UE, che stabilisce un meccanismo che consente a chi beneficia di un ordine di protezione in un paese UE di richiedere un ordine di protezione europeo e ottenere così protezione in tutta l’Unione.
Ogni persona protetta che desideri ricevere protezione in un altro paese dell’Unione deve fornire all’autorità competente di quel paese UE i seguenti documenti:
La validità del certificato in altri paesi dell’UE è pari a 12 mesi dalla data di emissione, anche nel caso in cui la durata dell’ordine di protezione sia superiore.
Se possibile, la persona che determina il rischio deve essere stata informata in merito all’ordine di protezione, affinché il certificato sia rilasciato in conformità con la legge del paese UE d’origine. Deve inoltre essere messa al corrente del rilascio del certificato e degli effetti di quest’ultimo.
Qualora risulti necessario adeguare gli elementi fattuali del certificato per dare pieno effetto all’ordine nel paese UE richiesto, ciò avverrà in conformità con le leggi di tale paese. La persona che determina il rischio deve essere informata in merito a tali adeguamenti.
Il riconoscimento o l’attuazione possono essere rifiutati dietro richiesta della persona che determina il rischio se:
A decorrere dall’11 gennaio 2015.
Per maggiori informazioni, si vedano:
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 606/2013 |
19.7.2013 |
- |
Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2-18)
Ultimo aggiornamento: 10.06.2015