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Document 32013R0575

    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 176 del 27/06/2013, p. 1–337 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj

    27.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 2013

    relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La dichiarazione del G-20 del 2 aprile 2009 sul rafforzamento del sistema finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Tale dichiarazione ha chiesto inoltre l'introduzione di misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario e l'instaurazione di un quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato conferitogli dal G-20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ("GHOS") ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G-20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il CBVB per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato le misure definitive che sono denominate il quadro di Basilea III.

    (2)

    Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière ("gruppo de Larosière"), ha invitato l'Unione a sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di istituire un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato interno.

    (3)

    Come si afferma nella relazione del gruppo de Larosière del 25 febbraio 2009 ("relazione de Larosière"), uno Stato membro dovrebbe poter adottare misure normative nazionali più rigorose ritenute adeguate a livello nazionale per salvaguardare la stabilità finanziaria, purché siano rispettati i principi del mercato interno e le norme minime di base concordate.

    (4)

    La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (3), e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (4), sono state notevolmente modificate in varie occasioni. Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alle imprese di investimento. Per ragioni di chiarezza e per assicurare l'applicazione coerente di tali disposizioni, è opportuno fonderle in nuovi atti legislativi che siano applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, segnatamente il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del (5) Per garantire una maggiore accessibilità, è opportuno integrare le disposizioni degli allegati delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'articolato della direttiva 2013/36/UE e del presente regolamento

    (5)

    Il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero formare insieme il quadro giuridico di disciplina dell'accesso all'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito congiuntamente "enti"). È pertanto opportuno che il presente regolamento sia letto in combinato disposto con tale direttiva.

    (6)

    La direttiva 2013/36/UE, basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dovrebbe contenere, tra l'altro, le disposizioni sull'accesso all'attività degli enti, le modalità della loro governance e il relativo quadro di vigilanza, quali le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi, i poteri delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia e le disposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti.

    (7)

    Il presente regolamento dovrebbe contenere, tra l'altro, i requisiti prudenziali per gli enti strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti. Il presente regolamento è volto a contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno, di conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 TFUE, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    (8)

    Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e possibilità per gli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali, che potrebbero ostacolare la fornitura transfrontaliera di servizi e la libertà di stabilimento e in tal modo creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

    (9)

    Per motivi di certezza del diritto e per la necessità di una parità di condizioni all'interno dell'Unione, un unico insieme di norme per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento chiave per il funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare distorsioni del mercato e l'arbitraggio regolamentare, requisiti prudenziali minimi dovrebbero garantire la massima armonizzazione. Di conseguenza, i periodi transitori previsti dal presente regolamento sono essenziali per la corretta attuazione del medesimo e per evitare incertezza sui mercati.

    (10)

    Visto il lavoro svolto dal gruppo per l'attuazione delle norme del CBVB per la vigilanza bancaria nel sorvegliare e rivedere l'attuazione, da parte dei paesi membri, del quadro di Basilea III, la Commissione dovrebbe fornire relazioni di aggiornamento su base continua, e almeno dopo la pubblicazione, a cura del CBVB, di ogni rapporto sullo stato di avanzamento, in ordine all'attuazione e adozione nazionale del quadro di Basilea III in altre giurisdizioni importanti, inclusa una valutazione della coerenza delle normative o dei regolamenti di altri paesi rispetto alle norme minime internazionali, al fine di identificare differenze che potrebbero sollevare preoccupazioni circa possibili disparità di condizioni.

    (11)

    Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi e le distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze tra le normative nazionali, nonché per prevenire probabili ulteriori ostacoli al commercio e distorsioni significative della concorrenza è pertanto necessario adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.

    (12)

    L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilità. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente regolamento tutti gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilità degli enti, soprattutto in periodi di stress. L'adozione di un regolamento consentirebbe inoltre di ridurre la complessità della regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per gli enti che operano su base transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda la situazione particolare dei mercati dei beni immobili, che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali specifici a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che le autorità competenti possano stabilire fattori di ponderazione del rischio più elevati o applicare criteri più severi alle esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili in determinate aree, stabiliti in base ai default desunti dalla propria esperienza e agli sviluppi previsti del mercato.

    (13)

    Nei settori non contemplati dal presente regolamento, quali l'accantonamento dinamico, le disposizioni sui sistemi nazionali di obbligazioni garantite non relative al trattamento di obbligazioni garantite ai sensi del presente regolamento, l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni sia nel settore finanziario che in quello non finanziario a fini non relativi ai requisiti prudenziali di cui al presente regolamento, occorre che le autorità competenti o gli Stati membri siano in grado di imporre norme nazionali, a condizione che esse siano coerenti con il presente regolamento.

    (14)

    Le più importanti raccomandazioni dettate nella relazione de Larosière e successivamente attuate nell'Unione attengono all'istituzione di un codice unico e di un quadro europeo per la vigilanza macroprudenziale che, insieme, hanno lo scopo di garantire la stabilità finanziaria. Il codice unico assicura un quadro regolamentare solido e uniforme che agevola il funzionamento del mercato interno ed elimina le possibilità di arbitraggio regolamentare. Nell'ambito del mercato interno per i servizi finanziari, i rischi macroprudenziali possono tuttavia differire in vari modi con una gamma di specificità nazionali, con la conseguenza che si osservano variazioni, ad esempio con riguardo alla struttura e alle dimensioni del settore bancario rispetto all'economia in generale e al ciclo del credito.

    (15)

    Nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE sono stati inseriti vari strumenti intesi a prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali e sistemici, garantendo la flessibilità e assicurando nel contempo che l'utilizzo di tali strumenti sia soggetto a adeguati controlli per non pregiudicare la funzione del mercato interno, garantendo altresì la trasparenza e la coerenza dell'utilizzo di tali strumenti.

    (16)

    Oltre allo strumento della riserva di rischio sistemico incluso nella direttiva 2013/36/UE se i rischi macroprudenziali o sistemici riguardano uno Stato membro, le autorità competenti o designate dello Stato membro in questione dovrebbero poter fare fronte a tali rischi tramite specifiche misure macroprudenziali nazionali, ove ciò sia ritenuto più efficace per affrontare i suddetti rischi. Il Comitato europeo per il rischio sistemico ("CERS") istitutito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (6), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE") istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (7), dovrebbero avere la possibilità di formulare i loro pareri sul soddisfacimento delle condizioni relative a tali misure macroprudenziali nazionali e un meccanismo dell'Unione dovrebbe impedire che le misure nazionali siano applicate qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le condizioni pertinenti non sono soddisfatte. Mentre il regolamento stabilisce norme microprudenziali per gli enti, gli Stati membri mantengono un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale a motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità in relazione alla stabilità finanziaria. In tale caso specifico, poiché la decisione di adottare misure macroprudenziali nazionali implica talune valutazioni in relazione ai rischi che potrebbero, in ultima analisi, incidere sulla situazione macroeconomica, fiscale e di bilancio dello Stato membro interessato, è necessario conferire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, il potere di respingere le misure macroprudenziali nazionali proposte, a norma dell'articolo 291 TFUE.

    (17)

    Qualora la Commissione abbia presentato al Consiglio una proposta di respingimento delle misure nazionali macroprudenziali, il Consiglio dovrebbe esaminate tale proposta senza indugio e decidere se respingere o meno le misure nazionali. Si potrebbe procedere ad una votazione conformemente al regolamento interno del Consiglio (8) su richiesta di uno Stato membro o della Commissione. A norma dell'articolo 296 TFUE, il Consiglio dovrebbe motivare la sua decisione in relazione al rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento per il suo intervento. Considerata l'importanza del rischio macroprudenziale e sistemico per il mercato finanziario dello Stato membro interessato e, quindi, la necessità di una reazione rapida, è importante fissare il termine tale decisione del Consiglio ad un mese. Se il Consiglio, dopo aver esaminato a fondo la proposta della Commissione di respingere le misure nazionali proposta, giunge alla conclusione che le condizioni stabilite nel presente regolamento per il respingimento delle misure nazionali non sono state soddisfatte, dovrebbe in ogni caso motivare la sua conclusione in modo chiaro e inequivocabile.

    (18)

    Fino all'armonizzazione dei requisiti di liquidità nel 2015 e all'armonizzazione di un coefficiente di leva finanziaria nel 2018, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tali misure come ritengono opportuno, comprese le misure per attenuare il rischio macroprudenziale o sistemicoin un determinato Stato membro.

    (19)

    Dovrebbe essere possibile applicare le riserve a fronte del rischio sistemico o le singole misure adottate dagli Stati membri per fare fronte ai rischi sistemici che li riguardano al sistema bancario in generale o a uno o più comparti di tale settore, ovvero a comparti di enti che presentano profili di rischio simili nelle rispettive attività, oppure alle esposizioni verso uno o più settori economici o geografici nazionali in tutto il settore bancario.

    (20)

    Se due o più autorità designate degli Stati membri individuano le medesime variazioni d'intensità del rischio sistemico o macroprudenziale che rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale in ciascuno Stato membro, minaccia che, secondo tali autorità designate, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali, gli Stati membri possono presentare al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE una notificazione congiunta. Allorché notificano al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE, gli Stati membri dovrebbero presentare le prove pertinenti, compresa una motivazione della notificazione congiunta.

    (21)

    Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che aumenti temporaneamente il livello dei requisiti in materia di fondi propri, dei requisiti per i fattori di ponderazione del rischio, dei requisiti per le grandi esposizioni e degli obblighi di informativa. È opportuno che tali disposizioni si applichino per un periodo di un anno, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano sollevato obiezioni all'atto delegato entro un termine di tre mesi. La Commissione dovrebbe motivare il ricorso a tale procedura. La Commissione dovrebbe essere abilitata unicamente a imporre requisiti prudenziali più severi per le esposizioni derivanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori dell'Unione che incidono su tutti gli Stati membri.

    (22)

    Un riesame delle norme macroprudenziali è giustificato per consentire alla Commissione di valutare, tra l'altro, se gli strumenti macroprudenziali contenuti nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti, se sia opportuno proporre nuovi strumenti, se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione degli strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, nonché di valutare come le norme convenute a livello internazionale per gli enti a rilevanza sistemica interagiscono con il presente regolamento o la direttiva 2013/36/UE.

    (23)

    Qualora gli Stati membri adottino orientamenti di portata generale, in particolare in ambiti in cui è in corso l'adozione da parte della Commissione di progetti di norme tecniche, è necessario che tali orientamenti non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.

    (24)

    Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di imporre, se del caso, requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento.

    (25)

    I requisiti prudenziali generali previsti dal presente regolamento sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale dei singoli enti. Occorre tra l'altro che la gamma di tali dispositivi di vigilanza sia stabilita nella direttiva 2003/36/UE poiché è opportuno che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre.

    (26)

    È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi la capacità delle autorità competenti di imporre requisiti specifici nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE che dovrebbe essere adattato allo specifico profilo di rischio degli enti.

    (27)

    Il regolamento (UE) n. 1093/2010 mira ad accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza sui gruppi transfrontalieri.

    (28)

    Considerato il maggior numero dei compiti attribuiti all'ABE dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garabture che siano rese disponibili adeguate risorse umane e finanziarie.

    (29)

    Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di operare nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. L'ABE è tenuta altresì ad operare nel settore delle attività degli enti in relazione a questioni non direttamente coperte dalle predette direttive, purché tali azioni siano necessarie per assicurare un'applicazione efficace e uniforme di tali direttive. Occorre che il presente regolamento tenga conto del ruolo e della funzione dell'ABE e faciliti l'esercizio dei suoi poteri fissati nel regolamento (UE) n. 1093/2010.

    (30)

    Dopo il periodo di osservazione e la piena applicazione del requisito in materia di copertura della liquidità conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se il conferimento all'ABE di un potere di iniziativa per intervenire con una mediazione vincolante in relazione al raggiungimento di decisioni congiunte da parte delle autorità competenti a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento faciliterebbe sul piano pratico la costituzione e il funzionamento di singoli sottogruppi di liquidità nonché la determinazione del soddisfacimento dei criteri per uno specifico trattamento intragruppo per gli enti transfrontalieri. Pertanto, nel contesto di una delle relazioni periodiche sull'operato dell'ABE a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione dovrebbe esaminare in maniera specifica la necessità di conferire all'ABE tali poteri e includere i risultati di detto esame nella sua relazione, che dovrebbe essere corredata di proposte appropriate, ove opportuno.

    (31)

    Secondo la relazione de Larosière, la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello, mentre la vigilanza macroprudenziale ha senso solo se è in grado di incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello. La stretta cooperazione tra l'ABE e il CERS è essenziale per garantire la piena efficacia del funzionamento del CERS stesso e del seguito dato alle sue segnalazioni e raccomandazioni. In particolare, l'ABE dovrebbe poter trasmettere al CERS tutte le informazioni pertinenti ricevute dalle autorità competenti in conformità degli obblighi di segnalazione sanciti dal presente regolamento.

    (32)

    Visti gli effetti devastanti dell'ultima crisi finanziaria, gli obiettivi generali del presente regolamento sono quelli di incoraggiare le attività bancarie economicamente utili che soddisfano l'interesse generale e scoraggiare la speculazione finanziaria insostenibile priva di reale valore aggiunto. Ciò implica una riforma globale delle modalità con cui i risparmi sono incanalati in investimenti produttivi. Al fine di salvaguardare un ambiente bancario sostenibile e diversificato nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a imporre requisiti patrimoniali più elevati per gli enti di importanza sistemica che, in virtù delle loro attività, possono rappresentare una minaccia per l'economia globale.

    (33)

    Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti che detengono fondi o titoli appartenenti ai loro clienti.

    (34)

    Poiché sul mercato interno gli enti si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta l'Unione, tenendo conto dei diversi profili di rischio degli enti.

    (35)

    Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti, è opportuno che tale calcolo sia fatto in conformità del presente regolamento.

    (36)

    Conformemente al presente regolamento i requisiti in materia di fondi propri si applicano su base individuale e consolidata, a meno che le autorità competenti, ove lo ritengano opportuno, decidano di non applicare la vigilanza su base individuale. La vigilanza su base individuale e consolidata e la vigilanza su base consolidata a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi.

    (37)

    Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti appartenenti ad un gruppo, è essenziale applicare i requisiti in materia di fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata di tali enti del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e la loro disponibilità, se necessario, per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti in materia di fondi propri ad ogni singolo ente del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

    (38)

    Le partecipazioni di minoranza che derivano da società di partecipazione finanziaria intermedie soggette ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata possono essere ammissibili, con le dovute limitazioni, anche come capitale primario di classe 1 del gruppo su base consolidata, dal momento che il capitale primario di classe 1 di una società di partecipazione finanziaria intermedia riconducibile a partecipazioni di minoranza e la quota del medesimo capitale riconducibile all'impresa madre coprono, in proporzioni uguali, le eventuali perdite delle rispettive filiazioni.

    (39)

    Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali è esposto un ente creditizio, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni dovrebbe tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (9), che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (10), ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (11), qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti ai sensi della normativa nazionale.

    (40)

    Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti in materia di fondi propri in base ai quali le attività e gli elementi fuori bilancio siano ponderati in funzione del livello di rischio.

    (41)

    Il 26 giugno 2004 il CBVB ha approvato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti in materia di fondi propri ("quadro di Basilea II"). Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE riprese nel presente regolamento costituiscono l'equivalente delle disposizioni del quadrodi Basilea II. Di conseguenza, con l'integrazione degli elementi supplementari del quadro di Basilea III, il presente regolamento costituisce l'equivalente delle disposizioni dei quadri di Basilea II e III.

    (42)

    È essenziale tener conto della diversità degli enti nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre incoraggiare gli enti ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti ai sensi del presente regolamento, è opportuno che gli enti potenzino i loro processi per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti in materia di fondi propri previsti dalla normativa che siano indicativi della natura, dell'ampiezza e della complessità dei singoli processi degli enti. A tale riguardo, è opportuno che il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti includa anche lo sviluppo e la validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti, quanto alla finalità del presente regolamento di applicare metodi migliori per la misurazione e la gestione del rischio e di utilizzarli anche a fini regolamentari in materia di fondi propri. Ciò nondimeno, i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio richiedono competenze e risorse notevoli, nonché un volume sufficiente di informazioni di elevata qualità. Occorre pertanto che gli enti rispettino norme di elevata qualità prima di applicare tali metodi a fini regolamentari in materia di fondi propri. Tenuto conto dei lavori in corso per garantire adeguati meccanismi di protezione ai modelli interni, è opportuno che la Commissione prepari una relazione sulla possibilità di estendere il requisito minimo di Basilea I, corredata di una proposta legislativa, se del caso.

    (43)

    Occorre che i requisiti patrimoniali siano proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, è necessario che i requisiti riflettano la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

    (44)

    Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura crescita dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle PMI stabilite nell'Unione di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI stabilite nell'Unione ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Risulta pertanto importante provvedere a colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto. Le coperture patrimoniali verso le esposizioni verso le PMI dovrebbero essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619 in modo da consentire agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle PMI. Per conseguire tale obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero monitorare periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale della detrazione di capitale.

    (45)

    Conformemente alla decisione del CBVB, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti di capitale di classe 2 di un ente possano essere pienamente detratti in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale primario di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio. La normativa necessaria per garantire che gli strumenti di fondi propri siano soggetti al meccanismo aggiuntivo di assorbimento delle perdite dovrebbe essere incorporata nel diritto dell'Unione quale parte integrante dei requisiti relativi al risanamento e alla risoluzione degli enti. Se, entro il 31 dicembre 2015, non fosse stata adottata, il diritto dell'Unione che disciplina il requisito secondo cui gli strumenti di capitale dovrebbero poter essere pienamente ridotti a zero in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale primario di classe 1 nel caso in cui l'ente non sia più considerato redditizio, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame e riferire se tale disposizione debba essere inclusa nel presente regolamento e, alla luce di tale riesame, presentare proposte legislative adeguate.

    (46)

    Le disposizioni del presente regolamento rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica altresì che per le esposizioni al dettaglio siano riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"). Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i requisiti di cui al presente regolamento siano proporzionati rispetto al tipo, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente.La Commissione dovrebbe assicurare che gli atti delegati e gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione siano coerenti con il principio di proporzionalità in modo tale da garantire che il presente regolamento sia applicato in modo proporzionato. L'ABE dovrebbe pertanto assicurare che tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano formulate in modo tale da rispettare ed essere coerenti con il principio di proporzionalità.

    (47)

    Le autorità competenti dovrebbero prestare la dovuta attenzione ai casi per i quali sospettino che le informazioni sono considerate esclusive o riservate al fine di evitare la pubblicazione di tali informazioni. Sebbene un ente possa scegliere di non pubblicare informazioni in quanto considerate esclusive o riservate, il fatto che tali informazioni siano state considerate esclusive o riservate non dovrebbe sollevare dalla responsabilità derivante dalla mancata pubblicazione di tali informazioni qualora risulti che detta mancata pubblicazione ha effetti rilevanti.

    (48)

    La natura "evolutiva" del presente regolamento permette agli enti di scegliere fra tre metodi per il rischio di credito di complessità variabile. Al fine di consentire in particolare agli enti di dimensioni minori di optare per il metodo IRB, più sensibile al rischio, è opportuno che le relative disposizioni siano interpretate nel senso che le classi di rischio comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o indirettamente, sono equiparate a quella di cui al presente regolamento. Come regola generale, occorre che le autorità competenti non distinguano fra i tre metodi in relazione al processo di revisione prudenziale, ossia occorre che agli enti che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non sia applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.

    (49)

    Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non sia compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.

    (50)

    Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali degli enti riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti, è necessario includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale. A tal fine, è necessaria una definizione chiara e completa di cartolarizzazione che rifletta ogni operazione o schema mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è segmentato. Un'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango diverso.

    (51)

    Oltre alla vigilanza volta a garantire la stabilità finanziaria, esiste la necessità di meccanismi atti a migliorare e sviluppare una vigilanza efficace e prevenire eventuali bolle, così da assicurare un'allocazione ottimale del capitale alla luce delle sfide e degli obiettivi macroeconomici, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine nell'economia reale.

    (52)

    Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti che richiede copertura con fondi propri. È essenziale tener conto della diversità degli enti nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, occorre che le norme siano soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse linee di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. A questo proposito è necessario prestare particolare attenzione alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio operativo.

    (53)

    La sorveglianza e il controllo delle esposizioni di un ente dovrebbero costituire parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti connessi può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità di un ente.

    (54)

    Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

    (55)

    Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sulle grandi esposizioni senza l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio né classi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso delle grandi esposizioni, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini delle grandi esposizioni.

    (56)

    Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente può essere altrettanto grave quanto una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.

    (57)

    È importante allineare gli interessi delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) con quelli delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). A tal fine, è opportuno che il cedente o il promotore mantengano un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, occorre che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. È opportuno che detto mantenimento intervenga in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito sia trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

    (58)

    Il presente regolamento prevede altresì che il requisito di mantenimento non sia oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto il cedente, il promotore o il prestatore originario sia soggetto al requisito. Analogamente, occorre che ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengono altre, quali ad esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento sia applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. È opportuno che i crediti commerciali acquistati non siano assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. È auspicabile che le autorità competenti applichino il fattore di ponderazione del rischio alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e di gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi sottostanti. La Commissione dovrebbe riesaminare inoltre se il fatto di evitare l'applicazione multipla del requisito di mantenimento possa sfociare in prassi di elusione del requisito in materia di mantenimento e se le autorità competenti applicano con efficacia le norme sulle cartolarizzazioni.

    (59)

    È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Occorre che le procedure basate sulla dovuta diligenza contribuiscano a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate.

    (60)

    Quando un ente assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. Occorre che la gestione di tali esposizioni assunte dagli enti sia condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di sana gestione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Ciò è di particolare importanza nel caso di grandi esposizioni e nei casi che non afferiscono unicamente all'amministrazione intragruppo o alle operazioni intragruppo consuete. Occorre che le autorità competenti rivolgano particolare attenzione a tali esposizioni intragruppo. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o società strumentali, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.

    (61)

    Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme sui requisiti in materia di fondi propri abbiano effetti significativi sul ciclo economico. È opportuno che la Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea (BCE), riferisca su tali aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (62)

    È opportuno riesaminare i requisiti in materia di fondi propri per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i negoziatori attualmente esentati dai requisiti della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12).

    (63)

    L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per l'Unione sia sul piano economico che su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti in materia di fondi propri, e le altre norme prudenziali, da applicare alle imprese operanti in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione del presente regolamento.

    (64)

    È necessario che gli enti che investono in ricartolarizzazioni esercitino la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Occorre che gli enti valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni verso le ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un'esposizione verso la cartolarizzazione o ricartolarizzazione, e in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso, una linea di liquidità specifica dell'aggregato non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione verso la ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione verso la cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione verso la cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un'esposizione verso la ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente che la promuove, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di default del promotore invece degli aggregati o delle attività sottostanti, allora la cambiale finanziaria in questione non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione verso la ricartolarizzazione.

    (65)

    Le disposizioni sulla valutazione prudente per il portafoglio di negoziazione dovrebbero applicarsi a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza è dedotto dai fondi propri.

    (66)

    È opportuno che gli enti possano scegliere se applicare un requisito in materia di fondi propri o dedurre dagli elementi di capitale primario di classe 1 le posizioni verso la cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % ai sensi del presente regolamento, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.

    (67)

    È opportuno impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.

    (68)

    Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dal presente regolamento, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti siano tenuti a comunicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nel presente regolamento, laddove tale informativa sia necessaria al predetto scopo. Al tempo stesso, occorre che le autorità competenti prestino la dovuta attenzione ai casi per i quali sospettino che le informazioni sono considerate da un ente esclusive o riservate al fine di evitarne la pubblicazione.

    (69)

    È opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione verso la cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. La posizione inerente a cartolarizzazione non dovrebbe essere detratta dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione che non tiene conto di tale protezione del credito.

    (70)

    Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare le norme per i modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che i requisiti patrimoniali includano una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti in materia di fondi propri in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. È inoltre opportuno che gli enti effettuino prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell'ente, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante metodi basati sui modelli interni, occorre limitare il riconoscimento della modellizzazione degli enti dei rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

    (71)

    Il presente regolamento stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti. In tali casi, l'ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività ad una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l'8 % della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.

    (72)

    Viste la natura e l'entità delle perdite inattese subite dagli enti nel corso della crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere. Ciò dovrebbe comprendere l'introduzione di una nuova definizione degli elementi fondamentali del capitale disponibile al fine di assorbire perdite impreviste nel momento in cui emergono, nonché il miglioramento della definizione di capitale ibrido e degli adeguamenti prudenziali uniformi dei fondi propri. È inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel momento in cui si verificano. È previsto che gli enti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato debbano soddisfare i loro requisiti patrimoniali per quanto riguarda gli elementi fondamentali del capitale unicamente con tali azioni che soddisfano criteri rigorosi concernenti gli strumenti di capitale primario e le riserve dichiarate dell'ente. Al fine di tenere in adeguata considerazione le diverse forme giuridiche nell'ambito delle quali operano gli enti nell'Unione, i criteri rigorosi concernenti gli strumenti di capitale di base dovrebbero garantire che questi ultimi siano della massima qualità per gli enti le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ciò non dovrebbe impedire agli enti di pagare, su azioni con diritti di voto diversi o azioni senza diritti di voto, distribuzioni che siano un multiplo di quelle pagate su azioni con livelli dei diritti di voto relativamente superiori, purché, indipendentemente dal livello dei diritti di voto, siano rispettati i criteri rigorosi degli strumenti del capitale primario di classe 1, compresi quelli relativi alla flessibilità dei pagamenti e purché, qualora sia pagata una distribuzione, questa sia pagata su tutte le azioni emesse dall'ente interessato.

    (73)

    Le esposizioni per i finanziamenti al commercio, pur essendo di natura diversa condividono però alcune caratteristiche quali l'esiguità del valore, la breve durata e la presenza di una fonte identificabile di rimborso. Esse sono sostenute da movimenti di beni e servizi che supportano l'economia reale e nella maggior parte dei casi aiutano le piccole imprese a far fronte alle esigenze quotidiane, creando in tal modo crescita economica e opportunità di lavoro. Gli afflussi e i deflussi di solito sono corrispondenti e il rischio di liquidità è pertanto limitato.

    (74)

    È opportuno che l'ABE tenga un elenco aggiornato di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE dovrebbe rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi ai criteri del regolamento stesso e dovrebbe annunciare pubblicamente tale rimozione. Se gli strumenti che l'ABE ha rimosso dall'elenco continuano ad essere riconosciuti dopo l'annuncio dell'ABE stessa, questa dovrebbe esercitare a pieno titolo i propri poteri, in particolare quelli derivanti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010 concernente la violazione del diritto dell'Unione. Si ricorda che è d'applicazione un meccanismo articolato in tre fasi ai fini di una risposta proporzionata ai casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell’Unione, il quale prevede, in primo luogo che l’ABE abbia il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l’autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione ha il potere di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell’ABE e che imponga all’autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell'autorità competente interessata, l'ABE ha il potere, in ultima istanza, di adottare decisioni indirizzate ai singoli enti finanziari. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 258 TFUE, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

    (75)

    Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità che le autorità competenti mantengano le procedure di pre-approvazione in relazione ai contratti che disciplinano gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di capitale di classe 2. In tali casi, detti strumenti di capitale dovrebbero essere computati unicamente rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 o al capitale aggiuntivo di classe 2 dell'ente, una volta completate, con esito positivo, dette procedure di approvazione.

    (76)

    Al fine di rafforzare la disciplina di mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre requisiti più dettagliati in materia di comunicazione della forma e della natura del capitale regolamentare e degli aggiustamenti prudenziali posti in essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente informati circa la solvibilità degli enti.

    (77)

    È altresì necessario che le autorità competenti siano a conoscenza del livello, almeno in termini aggregati, dei contratti di vendita con patto di riacquisto, delle concessioni dei titoli in prestito e di tutte le forme di gravame sulle attività. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità competenti. Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, occorrerebbe prevedere requisiti più dettagliati in materia di comunicazione riguardo ai contratti di vendita con patto di riacquisto e ai fondi garantiti.

    (78)

    Occorre che il nuovo concetto di capitale e di requisiti di capitale regolamentare tenga conto delle diverse situazioni di partenza e delle diverse realtà nazionali, nonché del fatto che le divergenze iniziali in merito alle nuove norme sono destinate a ridursi nel corso del periodo di transizione. Al fine di garantire un'adeguata continuità nel livello di fondi propri, gli strumenti emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato e prima della data di applicazione del presente regolamento beneficeranno di clausole grandfathering durante il periodo di transizione. In avvenire, occorre ridurre quanto più possibile la dipendenza dagli aiuti di Stato. Tuttavia, nella misura in cui gli aiuti di Stato risultino necessari in determinate situazioni, il presente regolamento dovrebbe prevedere un quadro che permetta di affrontare tali situazioni. In particolare, il presente regolamento dovrebbe precisare quale trattamento riservare agli strumenti di fondi propri emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato. La possibilità che gli enti beneficino di siffatto trattamento dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Inoltre, nella misura in cui tale trattamento consente di discostarsi dai nuovi criteri sulla qualità degli strumenti di fondi propri, tali scostamenti dovrebbero essere per quanto possibile limitati. Il trattamento degli strumenti di capitale esistenti emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato dovrebbe chiaramente distinguere tra gli strumenti di capitale che sono conformi ai requisiti del presente regolamento e quelli che non lo sono. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere opportune misure transitorie per questo secondo tipo di strumenti.

    (79)

    La direttiva 2006/48/CE stabiliva che gli enti creditizi detenessero fondi propri di importo almeno pari a specifici importi minimi fino al 31 dicembre 2011. Alla luce del perdurare degli effetti della crisi finanziaria nel settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie sui requisiti in materia di fondi propri adottate dal CBVB, è opportuno reintrodurre un limite inferiore per un periodo limitato, ossia fino a quando sarà costituita una quantità sufficiente di fondi propri conformemente alle disposizioni transitorie previste dal presente regolamento per il calcolo dei fondi propri che saranno introdotte progressivamente a partire dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 2019.

    (80)

    Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (13), prevede norme specifiche per tener conto di tale "doppio conteggio" di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. Il presente regolamento rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, che è previsto per il 2015.

    (81)

    La crisi finanziaria ha messo in evidenza che gli enti hanno ampiamente sottovalutato il livello di rischio di controparte (CCR) associato ai derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC"). Ciò ha indotto il G-20 a richiedere, nel settembre 2009, che un numero più elevato di derivati OTC sia compensato mediante una controparte centrale (CCP). Inoltre, lo stesso ha chiesto che i derivati OTC per cui non è possibile una compensazione a livello centrale siano soggetti a requisiti in materia di fondi propri più elevati, al fine di riflettere adeguatamente i maggiori rischi a essi associati.

    (82)

    In seguito alla richiesta del G-20, il CBVB, nell'ambito del quadro di Basilea III, ha modificato sostanzialmente il regime del rischio di controparte. Si prevede che il quadro di Basilea III aumenterà in misura significativa i requisiti in materia di fondi propri associati ai derivati OTC e alle operazioni di finanziamento tramite titoli degli enti e che creerà importanti incentivi affinché gli enti si avvalgano delle CCP. Ci si attende inoltre che il quadro di Basilea III fornirà ulteriori incentivi a rafforzare la gestione dei rischi inerenti alle esposizioni creditizie verso controparti e a rivedere l'attuale regime in materia di trattamento delle esposizioni al rischio di controparte verso le CCP.

    (83)

    È opportuno che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di aggiustamento della valutazione del credito riconducibile ai derivati OTC. È inoltre opportuno che gli enti applichino un grado di correlazione più elevato con il valore delle attività nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni al rischio di controparte inerenti ai derivati OTC e a operazioni di finanziamento tramite titoli verso determinati enti finanziari. Occorre inoltre richiedere agli enti di migliorare significativamente la misurazione e la gestione del rischio di controparte, adottando un approccio migliore per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole, le controparti caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria e le garanzie reali e ottimizzando al contempo i test retrospettivi e le prove di stress.

    (84)

    Le esposizioni da negoziazione verso le CCP solitamente beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle CCP. Di conseguenza, comportano un rischio di controparte molto basso ed è pertanto opportuno che siano soggette a un requisito in materia di fondi propri molto contenuto. Al contempo occorre che tale requisito abbia valore positivo al fine di garantire che gli enti sorveglino e controllino le proprie esposizioni verso le CCP nel quadro di una buona gestione del rischio e al fine di evidenziare il fatto che anche le esposizioni da negoziazione verso CCP non sono prive di rischio.

    (85)

    Un fondo di garanzia di una CCP è un meccanismo che consente la condivisione (mutualizzazione) delle perdite tra i partecipanti diretti della CCP. Vi si ricorre qualora le perdite subite dalla CCP a seguito del default di un partecipante diretto siano superiori ai margini e ai contributi al fondo di garanzia di tale partecipante diretto e a qualsiasi altra forma di difesa che la CCP possa impiegare prima di ricorrere ai contributi al fondo di garanzia dei restanti partecipanti diretti. Di conseguenza, il rischio di perdita associato ad esposizioni inerenti ai contributi al fondo di garanzia è superiore a quello associato alle esposizioni da negoziazione. Occorre pertanto che questo tipo di esposizione sia soggetto a un requisito in materia di fondi propri più elevato.

    (86)

    È opportuno che il "capitale ipotetico" di una CCP corrisponda ad una variabile necessaria per determinare il requisito in materia di fondi propri relativo alle esposizioni di un partecipante diretto derivante dai suoi contributi al fondo di garanzia della CCP. È necessario che detta nozione non sia intesa in nessun altro modo. In particolare, è necessario che non sia interpretata come l'importo del capitale che la CCP è obbligata a detenere su disposizione della rispettiva autorità competente.

    (87)

    Il riesame del trattamento del rischio di controparte, in particolare l'innalzamento dei requisiti in materia di fondi propri per i contratti bilaterali di derivati al fine di rispecchiare il maggiore rischio che tali contratti rappresentano per il sistema finanziario, è parte integrante degli sforzi della Commissione intesi ad assicurare che i mercati dei derivati siano efficienti, sicuri e solidi. Di conseguenza, il presente regolamento completa il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (14).

    (88)

    La Commissione dovrebbe riesaminare le pertinenti esenzioni per le grandi esposizioni entro il 31 dicembre 2015. In attesa dell'esito di tale riesame, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a decidere in merito all'esenzione di talune grandi esposizioni dall'applicazione di tali norme per un periodo transitorio sufficientemente lungo. Basandosi sul lavoro svolto nel contesto della preparazione e negoziazione della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (15), e tenendo conto degli sviluppi internazionali e nell'Unione in merito a tali questioni, la Commissione dovrebbe riesaminare se dette esenzioni debbano continuare ad essere applicate in modo discrezionale o in un modo più generale e se i rischi connessi a tali esposizioni siano affrontati mediante altri mezzi efficaci indicati nel presente regolamento.

    (89)

    Per garantire che le esenzioni per le esposizioni esercitate dalle autorità competenti non compromettano la coerenza delle norme uniformi fissate nel presente regolamento a titolo permanente, dopo un periodo transitorio, e in mancanza dell'esito di tale riesame, le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE in merito all'opportunità o meno di continuare ad avvalersi della possibilità di esentare determinate esposizioni.

    (90)

    Gli anni precedenti alla crisi finanziaria sono stati caratterizzati da un aumento eccessivo delle esposizioni di enti rispetto al livello dei fondi propri (leva finanziaria). Durante la crisi finanziaria, le perdite e le difficoltà di finanziamento hanno costretto gli enti a ridurre significativamente la leva finanziaria nell'arco di un breve periodo di tempo. Ciò ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con conseguenti ulteriori perdite per gli enti che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro fondi propri. Questa spirale negativa ha determinato in ultima analisi una riduzione della disponibilità del credito per l'economia reale ed una crisi più profonda e più lunga.

    (91)

    I requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio sono indispensabili per garantire un livello sufficiente di fondi propri a copertura di perdite inattese. Tuttavia, la crisi ha dimostrato che tali requisiti non sono sufficienti per evitare che gli enti assumano un rischio di leva finanziaria eccessivo e non sostenibile.

    (92)

    Nel settembre 2009 i leader del G20 si sono impegnati a sviluppare norme concordate a livello internazionale volte a scoraggiare il ricorso eccessivo alla leva finanziaria. A tal fine, essi hanno sostenuto l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria come misura aggiuntiva rispetto al quadro di Basilea II.

    (93)

    Nel dicembre 2010 il CBVB ha pubblicato orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di osservazione che si estenderà dal 1o gennaio 2013 al 1o gennaio 2017 e durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il CBVB intende apportare eventuali adeguamenti finali alla definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica di giungere, il 1o gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del CBVB prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti siano oggetto di informativa a partire dal 1o gennaio 2015.

    (94)

    Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018.

    (95)

    Nel quadro del riesame dell'impatto del coefficiente di leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità locali o enti pubblici. L'ABE, sulla scorta dei dati ricevuti e delle conclusioni tratte dalla revisione prudenziale durante un periodo di osservazione, dovrebbe sviluppare, in collaborazione con le autorità competenti, una classificazione dei modelli e rischi aziendali. In base a un'opportuna analisi, e anche tenendo conto dei dati storici o degli scenari di stress, si dovrebbe procedere a una valutazione dei livelli appropriati del coefficiente di leva finanziaria che garantiscono la resilienza dei rispettivi modelli aziendali, accertando anche se siffatti livelli debbano essere fissati come soglie o fasce. Dopo il periodo di osservazione e la calibrazione dei rispettivi livelli del coefficiente di leva finanziaria, nonché sulla base della valutazione, l'ABE può pubblicare una revisione statistica adeguata del coefficiente di leva finanziaria, che comprenda le medie e gli scostamenti standard. Dopo l'adozione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria, l'ABE dovrebbe pubblicare una revisione statistica adeguata, che comprenda le medie e gli scostamenti standard, del coefficiente di leva finanziaria in relazione alle categorie di enti individuate.

    (96)

    Gli enti dovrebbero controllare il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria, nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). È opportuno che tale controllo sia incluso nel processo di revisione prudenziale. In particolare, dopo l'entrata in vigore dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria, le autorità competenti dovrebbero seguire gli sviluppi del modello imprenditoriale e del corrispondente profilo di rischio per garantire una classificazione degli enti corretta e aggiornata.

    (97)

    Ai fini di sane politiche di remunerazione, sono essenziali buone strutture di governance, trasparenza e divulgazione delle informazioni. Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche di remunerazione, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente. Occorre che tali informazioni siano rese accessibili ai soggetti interessati. Tali particolari requisiti dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi di informativa più generali riguardanti le politiche di remunerazione applicabili in tutti i settori. Inoltre, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere che gli enti mettano a disposizione informazioni più dettagliate sulle remunerazioni.

    (98)

    Il riconoscimento di un'agenzia di rating del credito come agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) non dovrebbe incrementare la difficoltà di accesso a un mercato già dominato da tre grandi imprese. L'ABE e le banche centrali del SEBC, senza per questo semplificare il processo o renderlo meno rigoroso, dovrebbero prevedere il riconoscimento di un numero maggiore di agenzie di rating del credito come ECAI, così da aprire il mercato ad altre imprese.

    (99)

    Ai fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (16), e il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).

    (100)

    È opportuno che gli enti dispongano di una riserva diversificata di attività liquide da utilizzare per coprire il fabbisogno di liquidità in caso di stress di liquidità a breve termine. Dal momento che non è possibile conoscere ex ante con certezza quali attività specifiche, all'interno di ciascuna categoria di attività, potrebbero essere soggette a shock ex post, è opportuno promuovere una riserva di liquidità diversificata e di alta qualità che consista di diverse categorie di attività. Una concentrazione delle attività e una dipendenza eccessiva affidamento alla liquidità del mercato creano un rischio sistemico per il settore finanziario e andrebbero evitate. Pertanto, durante il periodo iniziale di osservazione, dovrebbe essere preso in considerazione un ampio spettro di attività di qualità che sarà utilizzato per lo sviluppo di una definizione di un requisito in materia di copertura della liquidità. Nel procedere a una definizione uniforme delle attività liquide, sarebbe opportuno considerare attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime almeno i titoli di Stato e le obbligazioni garantite negoziati su mercati trasparenti con un tasso di rotazione continuo. Sarebbe altresì opportuno includere nella riserva senza limitazioni le attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a c). Quando gli enti ricorrono alle riserve di liquidità, è opportuno che mettano in atto un piano di ripristino delle attività liquide detenute e occorre che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza del piano e la sua applicazione.

    (101)

    Occorre che la riserva di attività liquide sia disponibile in ogni momento al fine di garantire i deflussi di liquidità. È necessario che il livello del fabbisogno di liquidità in casi di stress di liquidità a breve termine sia determinato in maniera standardizzata al fine di garantire un criterio uniforme di solidità e condizioni di parità. È necessario garantire che tale determinazione standardizzata non abbia conseguenze indesiderate per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, tenendo anche conto dei diversi modelli aziendali e di investimento e dei diversi contesti di finanziamento degli enti in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno che il requisito in materia di copertura della liquidità sia soggetto ad un periodo di osservazione. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno delle relazioni dell'ABE, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare un atto delegato al fine di introdurre tempestivamente un requisito particolareggiato e armonizzato in materia di copertura della liquidità per l'Unione. Al fine di garantire un'armonizzazione globale in materia di regolamentazione della liquidità, è opportuno che l'eventuale atto delegato per l'introduzione del requisito in materia di copertura della liquidità sia equivalente al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel quadro internazionale definitivo per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità elaborato dal CBVB, tenendo conto delle specificità dell'Unione e nazionali.

    (102)

    A tal fine, durante il periodo di osservazione, l'ABE dovrebbe passare in rassegna e valutare, tra l'altro, l'adeguatezza di una soglia del 60 % delle attività liquide di livello 1, un massimale del 75 % di afflussi rispetto ai deflussi e l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità dal 60 % dal 1o gennaio 2015, con aumento graduale fino al 100 %. Nel valutare e riferire in merito alle definizioni uniformi della riserva di attività liquide, l'ABE dovrebbe tener conto della definizione, formulata dal CBVB, di attività liquide di elevata qualità quale base della sua analisi, tenuto conto delle specificità dell'Unione e nazionali. Se è opportuno che l'ABE individui le valute nelle quali il fabbisogno di attività liquide da parte degli enti stabiliti nell'Unione supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, è altresì opportuno che l'ABE valuti annualmente se debbano essere applicate deroghe, incluse quelle individuate nel presente regolamento. L'ABE dovrebbe inoltre valutare annualmente, in relazione a tali deroghe, nonché alle deroghe già individuate nel presente regolamento, se il ricorso alle stesse da parte di enti stabiliti nell'Unione debba essere subordinato a eventuali condizioni aggiuntive o se le condizioni vigenti debbano formare oggetto di revisione. L'ABE dovrebbe presentare i risultati della sua analisi in una relazione annuale alla Commissione.

    (103)

    Per migliorare l'efficacia e ridurre l'onere amministrativo, l'ABE dovrebbe istituire un quadro di segnalazione coerente sulla base di un insieme armonizzato di norme per i requisiti in materia di liquidità che dovrebbe essere applicato in tutta l'Unione. A tal fine, l'ABE dovrebbe elaborare modelli di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, che tengano conto delle disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE Fino alla data di applicazione dei requisiti di piena liquidità, gli enti dovrebbero continuare a rispettare i rispettivi requisiti nazionali di segnalazione.

    (104)

    L'ABE, in collaborazione con il CERS, dovrebbe fornire linee guida sui principi d'uso della riserva di liquidità in una situazione di stress.

    (105)

    Nulla garantisce che, in caso di difficoltà a rispettare le loro obbligazioni di pagamento, gli enti ricevano un sostegno di liquidità da altri enti appartenenti allo stesso gruppo. Tuttavia, a rigorose condizioni e previa approvazione specifica di tutte le autorità competenti interessate, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di esentare singoli enti dall'applicazione del requisito in materia di liquidità e sottoporli a requisiti consolidati, per consentire una gestione centralizzata della liquidità a livello di gruppo o sottogruppo da parte degli enti.

    (106)

    Nella stessa ottica, qualora non siano concesse deroghe, ai flussi di liquidità tra due enti appartenenti allo stesso gruppo e soggetti a vigilanza su base consolidata dovrebbero essere assegnati, nel caso in cui il requisito in materia di liquidità diventasse una misura vincolante, tassi di afflusso e deflusso preferenziali solo laddove si disponga delle necessarie salvaguardie. Tali trattamenti preferenziali specifici dovrebbero essere definiti con grande precisione e legati al soddisfacimento di una serie di condizioni oggettive e rigorose. Il trattamento specifico applicabile a un determinato flusso intragruppo dovrebbe essere ottenuto mediante una metodologia basata su criteri e parametri obiettivi, al fine di determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno della relazione dell'ABE, la Commissione, ove opportuno e nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità, dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per stabilire tali trattamenti specifici all'interno dello stesso gruppo, la metodologia e i criteri obiettivi ai quali sono collegati, nonché le modalità di decisioni congiunte per la valutazione di tali criteri.

    (107)

    Le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda rivestono particolare importanza per la ripresa del sistema bancario irlandese; la loro emissione è stata preventivamente approvata dagli Stati membri, come pure dalla Commissione che l'ha considerata aiuto di Stato in quanto misura di sostegno per rimuovere attività deteriorate dallo stato patrimoniale di taluni enti creditizi. L'emissione di tali obbligazioni, misura transitoria appoggiata dalla Commissione e dalla BCE, fa parte integrante dell'azione di ristrutturazione del sistema bancario irlandese. Tali obbligazioni sono garantite dal governo irlandese e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie. La Commissione dovrebbe prevedere specifici meccanismi di salvaguardia di attività trasferibili emesse o garantite da entità con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità. A tale riguardo, la Commissione tener conto del fatto che gli enti che calcolano i requisiti in materia di copertura della liquidità in conformità del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a conteggiare le obbligazioni senior NAMA alla stregua di attività con liquidità e qualità creditizia elevatissime fino a dicembre 2019.

    (108)

    Analogamente, le obbligazioni emesse dalla Asset Management Company spagnola rivestono particolare importanza per la ripresa del sistema bancario spagnolo e rappresentano una misura transitoria sostenuta dalla Commissione e dalla BCE, quale parte integrante della ristrutturazione del sistema bancario spagnolo. Dal momento che la loro emissione è prevista nel memorandum d'intesa sulla condizionalità delle misure in favore del settore finanziario, firmato dalla Commissione e dalle autorità spagnole il 23 luglio 2012, e che il trasferimento di attività richiede l'approvazione della Commissione quale misura di aiuto di Stato introdotta per rimuovere attività deteriorate dallo stato patrimoniale di taluni enti creditizi, e nella misura in cui sono garantite dal governo spagnolo e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie. La Commissione dovrebbe prevere specifici meccanismi di salvaguardia di attività trasferibili emesse o garantite da entità con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che gli enti che calcolano i requisiti in materia di copertura della liquidità in conformità del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a conteggiare le obbligazioni senior della Asset Management Company spagnola alla stregua di attività con liquidità e qualità creditizia elevatissime fino a dicembre 2023.

    (109)

    In base alle relazioni che l'ABE è tenuta a presentare, nel preparare la proposta di atto delegato sui requisiti in materia di di liquidità la Commissione dovrebbe anche valutare se le obbligazioni senior, emesse da entità giuridiche analoghe alla NAMA in Irlanda o alla Asset Management Company in Spagna, costituite per fini identici e che rivestono particolare importanza per la ripresa del settore bancario in qualunque altro Stato membro, debbano godere del medesimo trattamento, nella misura in cui sono garantite dal governo centrale dello Stato membro in questione e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie.

    (110)

    Nell'elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per la determinazione dei metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo, l'ABE dovrebbe prendere in considerazione un metodo standardizzato di analisi dei dati storica, quale metodo per tale misurazione.

    (111)

    In attesa dell'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile come norma minima obbligatoria, gli enti dovrebbero rispettare un obbligo generale di finanziamento. L'obbligo di generale finanziamento non dovrebbe essere un requisito espresso come coefficiente. Se, in attesa dell'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile, è introdotto un coefficiente di finanziamento stabile come norma minima mediante una disposizione nazionale, gli enti vi si dovrebbere conformare di conseguenza.

    (112)

    Oltre al fabbisogno di liquidità a breve termine, è opportuno che gli enti adottino strutture di finanziamento che siano stabili nel più lungo termine. Nel dicembre 2010 il CBVB ha deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile passerà a essere una norma minima a partire dal 1o gennaio 2018, e che il comitato stesso metterà in atto rigorose procedure di segnalazione al fine di monitorare il coefficiente nel corso del periodo transitorio, continuando anche successivamente a riesaminare le implicazioni di tali norme per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, nonché intervenendo opportunamente in caso di effetti indesiderati. Il CBVB ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame. In questo contesto, occorre che l'ABE, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valuti in che modo debba essere configurato il requisito di finanziamento stabile. Sulla base di tale valutazione, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali proposte appropriate per l'introduzione di un tale requisito entro il 2018.

    (113)

    Le carenze del governo societario in una serie di enti hanno contribuito ad un'assunzione di rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario, che ha portato al fallimento di singoli istituti e a problemi sistemici.

    (114)

    Al fine di facilitare il monitoraggio delle prassi in materia di governo societario degli enti e migliorare la disciplina di mercato, occorre che gli enti rendano pubblici i propri dispositivi di governo societario. È opportuno che i loro organi di gestione approvino e rendano pubblica una dichiarazione che assicuri al pubblico l'adeguatezza e l'efficienza di tali dispositivi.

    (115)

    Al fine di tener conto della diversità dei modelli aziendali degli enti nel mercato interno, è opportuno esaminare da vicino alcuni requisiti strutturali a lungo termine, quali il coefficiente netto di finanziamento stabile e il coefficiente di leva finanziaria, onde promuovere una varietà di strutture bancarie valide che sono state e dovrebbero continuare ad essere utili per l'economia dell'Unione.

    (116)

    Onde garantire la fornitura continua di servizi finanziari a famiglie e imprese, è necessaria una struttura di finanziamento stabile. I flussi di finanziamento a lungo termine nei sistemi finanziari fondati sulle banche di numerosi Stati membri possono avere, generalmente, caratteristiche diverse rispetto a quelle di altri mercati internazionali. Inoltre, determinate strutture finanziarie potrebbero essersi sviluppate negli Stati membri allo scopo di garantire finanziamenti stabili per investimenti a lungo termine, tra cui strutture bancarie decentrate volte a convogliare la liquidità o titoli specializzati garantiti da ipoteche che operano sui mercati altamente liquidi oppure sono investimenti ben accetti dagli investitori a lungo termine. Tali fattori strutturali dovrebero essere esaminati attentamente. A tal fine, è fondamentale che, una volta messe a punto le norme internazionali, l'ABE e il CERS, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valutino in che modo debba essere concepito il requisito di finanziamento stabile, tenendo pienamente conto della diversità delle strutture di finanziamento sul mercato bancario dell'Unione.

    (117)

    Al fine di assicurare nel periodo transitorio la progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla definizione di fondi propri stabilita dal presente regolamento, occorre che l'introduzione dei requisiti in materia di fondi propri di cui al presente regolamento avvenga gradualmente. È di cruciale importanza garantire che tale introduzione sia in linea con i recenti progressi compiuti dagli Stati membri rispetto ai livelli di fondi propri necessari e alla definizione di fondi propri in vigore negli stessi Stati membri. A tal fine è auspicabile che durante il periodo transitorio le autorità competenti stabiliscano, entro determinati limiti minimi e massimi, in che modo introdurre rapidamente il livello richiesto di fondi propri e gli adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento.

    (118)

    Al fine di agevolare un passaggio graduale dalle disposizioni divergenti in materia di adeguamenti prudenziali attualmente in vigore negli Stati membri alla serie di adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento, è opportuno che le autorità siano in grado, nel corso del periodo transitorio, di continuare a esigere, in misura limitata, dagli enti di effettuare adeguamenti prudenziali dei fondi propri in deroga al presente regolamento.

    (119)

    Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale che non rientrano nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano abbandonati gradualmente tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021. Inoltre è opportuno che determinati strumenti apportati dallo Stato siano riconosciuti interamente nei fondi propri per un periodo circoscritto. Inoltre, i sovrapprezzi di emissione relativi agli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere ammissibili, in determinate circostanze, come capitale primario di classe 1.

    (120)

    Al fine di assicurare la progressiva convergenza verso norme uniformi in materia di informativa che forniscano ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti, è necessario che gli obblighi di informativa siano introdotti gradualmente.

    (121)

    Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia tenuta a presentare delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate di proposte legislative, se del caso, sull'eventuale effetto dei requisiti in materia di fondi propri sul ciclo economico, nonché sui requisiti minimi in materia di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, sulle grandi esposizioni, sui requisiti in materia di liquidità, sulla leva finanziaria, sulle esposizioni al rischio di credito trasferito, sul rischio di controparte e sul metodo dell'esposizione originaria, sulle esposizioni al dettaglio, sulla definizione di capitale ammissibile, nonché sul livello di applicazione del presente regolamento.

    (122)

    L'obiettivo primario del quadro giuridico per gli enti creditizi dovrebbe essere quello di garantire il funzionamento di servizi vitali per l'economia reale limitando, al contempo, il rischio di azzardo morale. La separazione strutturale delle attività bancarie al dettaglio dalle attività bancarie d'investimento all'interno di un gruppo bancario potrebbe essere uno degli strumenti chiave per sostenere tale obiettivo. Pertanto, nessuna disposizione del quadro normativo dovrebbe ostare all'introduzione di misure atte a realizzare tale separazione. Alla Commissione si dovrebbe chiedere di analizzare la questione della separazione strutturale all'interno dell'Unione e di presentare una relazione, corredata di proposte legislative, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (123)

    Analogamente, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe altresì essere consentito agli Stati membri di adottare misure strutturali che impongano agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di entità giuridiche diverse a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività. Tuttavia, tenuto conto delle loro potenziali conseguenze negative in termini di frammentazione del mercato interno, tali misure dovrebbero essere approvate solo se subordinate a condizioni rigorose, in attesa dell'entrata in vigore di un futuro atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure.

    (124)

    Al fine di specificare i requisiti di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare al presente regolamento per chiarire le definizioni che garantiscano un'applicazione uniforme del presente regolamento o per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, per adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi, per adattare le disposizioni del presente regolamento relative ai fondi propri al fine di riflettere gli sviluppi delle norme contabili o deldiritto dell'Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza, per ampliare l'elenco delle classi di esposizioni ai fini del metodo standardizzato o del metodo IRB in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, per adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni per tenere conto degli effetti dell’inflazione, per adeguare l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio e per adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di controparte, al metodo standardizzato e al metodo IRB, all'attenuazione del rischio di credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, al rischio di mercato, alla liquidità, alla leva finanziaria e all'informativa, al fine di riflettere l'evoluzione dei mercati finanziari, dei principi contabili o del diritto dell'Unione oppure della convergenza delle prassi di vigilanza e della misurazione del rischio e per tenere conto dei risultati del riesame di diversi aspetti relativi all'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

    (125)

    Dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di stabilire una riduzione temporanea del livello di fondi propri o dei fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi del presente regolamento per tenere conto di specifiche circostanze, al fine di chiarire l'esenzione di talune esposizioni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alle grandi esposizioni, al fine di specificare gli importi utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione per tener conto degli sviluppi economici e monetari, al fine di adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli richiesti di fondi propri, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, al fine di chiarire l'obbligo a carico delle imprese di investimento di detenere fondi propri pari ad un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente, per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, al fine di determinare gli elementi dei fondi propri da cui è opportuno che siano detratti gli strumenti di entità rilevanti detenuti dall'ente, al fine di introdurre ulteriori disposizioni transitorie relative al trattamento degli utili e delle perdite attuariali nella misurazione delle passività dei fondi pensione a prestazioni definite degli enti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (126)

    Conformemente alla dichiarazione n. 39 relativa all'articolo 290 TFUE, la Commissione dovrebbe continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

    (127)

    È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l'armonizzazione, condizioni uniformi e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche, l'ABE dovrebbe garantire efficienti procedure amministrative e di segnalazione. I modelli per la segnalazione dovrebbero essere proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

    (128)

    La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o entità analoghe, determinati strumenti di fondi propri, adeguamenti prudenziali, frazioni dai fondi propri, strumenti aggiuntivi di fondi propri, partecipazioni di minoranza, servizi accessori ai servizi bancari, trattamento delle rettifiche di valore su crediti, probabilità di default, perdita in caso di default, metodi di ponderazione dei rischi delle attività, convergenza delle prassi in materia di vigilanza, liquidità e disposizioni transitorie per i fondi propri, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'ampiezza e alla complessità di tali enti e delle loro attività.

    (129)

    L'attuazione di taluni atti delegati previsti dal presente regolamento, come l'atto delegato relativo al requisito in materia di copertura della liquidità, potrebbe avere un impatto sostanziale sugli enti sottoposti a vigilanza e sull'economia reale. La Commissione dovrebbe garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano sempre ben informati sugli sviluppi pertinenti a livello internazionale e sulle posizioni attuali della Commissione, già prima della pubblicazione di atti delegati.

    (130)

    Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE con riguardo al consolidamento, alle decisioni congiunte, alle segnalazioni, all'informativa, alle esposizioni garantite da ipoteche, alla valutazione dei rischi, ai metodi di ponderazione del rischio delle attività, ai fattori di ponderazione del rischio e alla specificazione di determinate esposizioni, al trattamento di opzioni e warrant, alle posizioni in strumenti di capitale e in valuta, all'uso di modelli interni, alla leva finanziaria e agli elementi fuori bilancio mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    (131)

    Date le caratteristiche e il numero di norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma del presente regolamento, qualora la Commissione adotti una norma tecnica di regolamentazione identica al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il periodo entro il qualeil Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una norma tecnica di regolamentazione dovrebbe, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese. Inoltre, la Commissione dovrebbe mirare ad adottare le norme tecniche di regolamentazione in tempo utile al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare un esame completo, tenendo conto del volume e della complessità delle norme tecniche di regolamentazione e delle caratteristiche del regolamento interno, del calendario dei lavori e della composizione delParlamento europeo e del Consiglio.

    (132)

    Al fine di garantire un elevato grado di trasparenza, l'ABE dovrebbe avviare consultazioni sui progetti di norme tecniche di cui al presente regolamento. L'ABE e la Commissione dovrebbero cominciare a elaborare quanto prima le proprie relazioni in materia di requisiti di liquidità e di leva finanziaria, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

    (133)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).

    (134)

    Conformemente all'articolo 345 TFUE, che prevede che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, il presente regolamento non favorisce né discrimina tipi di proprietà che ricadono nel suo ambito di applicazione.

    (135)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere (19).

    (136)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    PARTE UNO

    DISPOSIZIONI GENERALI

    TITOLO I

    OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Ambito d'applicazione

    Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

    a)

    requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

    b)

    requisiti che limitano le grandi esposizioni;

    c)

    dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

    d)

    obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;

    e)

    obblighi di informativa al pubblico.

    Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

    Articolo 2

    Poteri di vigilanza

    Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE

    Articolo 3

    Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti

    Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

    Articolo 4

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    "ente creditizio", un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

    2)

    "impresa di investimento", un persona secondo la definzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE che è soggetta agli obblighi stabiliti da tale direttiva, ad eccezione:

    a)

    degli enti creditizi;

    b)

    delle imprese locali;

    c)

    delle imprese che non sono autorizzate a prestare servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5, di tale direttiva e che non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti;

    3)

    "ente", un ente creditizio o un'impresa di investimento;

    4)

    "impresa locale", un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia garantita dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, che se ne assumono la responsabilità;

    5)

    "impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (20);

    6)

    "impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

    7)

    "organismo di investimento collettivo" o "OIC", un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (21), comprese, salvo diversa disposizione, le entità di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, soggette a vigilanza conformemente al diritto dell'Unione o alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, o un FIA secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (22), o un FIA non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera aa), di tale direttiva;

    8)

    "organismo del settore pubblico", un organismo amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è di proprietà di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

    9)

    "organo di gestione", un organo di gestione secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE

    10)

    "alta dirigenza", alta dirigenza secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;

    11)

    "rischio sistemico", un rischio sistemico secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;

    12)

    "rischio di modello", un rischio di modello secondo la definzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;

    13)

    "cedente", un soggetto che:

    a)

    in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano l'esposizione cartolarizzata; o

    b)

    acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;

    14)

    "promotore", un ente diverso dall'ente cedente che istituisce e gestisce un programma di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper - ABCP) o altro schema di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;

    15)

    "impresa madre":

    a)

    un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

    b)

    ai fini del titolo VII, capi 3 e 4, sezione II, e del titolo VIII della direttiva 2013/36/UE e della parte cinque del presente regolamento, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

    16)

    "filiazione":

    a)

    un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

    b)

    un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

    La filiazione di una filiazione è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è al vertice di tali imprese;

    17)

    "succursale", una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell’ente;

    18)

    "società strumentale", un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti;

    19)

    "società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE e un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, comprese, salvo diversa disposizione, le entità di paesi terzi, che svolgono attività analoghe, che sono soggette alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;

    20)

    "società di partecipazione finanziaria", un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista;

    21)

    "società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;

    22)

    "società di partecipazione mista", un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;

    23)

    "impresa di assicurazione di un paese terzo", un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;

    24)

    "impresa di riassicurazione di un paese terzo", un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definzione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;

    25)

    "impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo", un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

    a)

    qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;

    b)

    è autorizzata in un paese terzo;

    c)

    è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE

    26)

    "ente finanziario", un'impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (23), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;

    27)

    "soggetto del settore finanziario", uno dei seguenti soggetti:

    a)

    un ente;

    b)

    un ente finanziario;

    c)

    una società strumentale inclusa nel perimetro di consolidamento finanziario di un ente;

    d)

    un'impresa di assicurazione;

    e)

    un'impresa di assicurazione di un paese terzo;

    f)

    un'impresa di riassicurazione;

    g)

    un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;

    h)

    una società di partecipazione assicurativa;

    i)

    una società di partecipazione mista;

    j)

    una società di partecipazione assicurativa mista secondo la definzione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;

    k)

    un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;

    l)

    un'impresa di paesi terzi con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

    28)

    "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detto ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

    29)

    "ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

    30)

    "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

    31)

    "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in uno Stato membro;

    32)

    "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;

    33)

    "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in uno Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in uno Stato membro;

    34)

    "controparte centrale" o "CCP", una CCP secondo la definzione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    35)

    "partecipazione", una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (24), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente di almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

    36)

    "partecipazione qualificata", una partecipazione, diretta o indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

    37)

    "controllo", il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

    38)

    "stretti legami", una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:

    a)

    da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

    b)

    da un legame di controllo;

    c)

    da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;

    39)

    "gruppo di clienti connessi":

    a)

    due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;

    b)

    due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.

    Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2;

    40)

    "autorità competente", una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;

    41)

    "autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti imprese madri nell'UE e degli enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE;

    42)

    "autorizzazione", un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività;

    43)

    "Stato membro d'origine", lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;

    44)

    "Stato membro ospitante", lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;

    45)

    "banche centrali del SEBC", le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);

    46)

    "banche centrali", le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;

    47)

    "situazione consolidata", la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a una o più altre entità, un ente unico;

    48)

    "base consolidata", sulla base della situazione consolidata;

    49)

    "base subconsolidata", sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di entità o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;

    50)

    "strumento finanziario":

    a)

    un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;

    b)

    qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;

    c)

    uno strumento finanziario derivato;

    d)

    uno strumento finanziario primario;

    e)

    uno strumento a pronti.

    Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;

    51)

    "capitale iniziale", l'importo e la tipologia dei fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE per gli enti creditizi e al titolo IV di tale direttiva per le imprese di investimento;

    52)

    "rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

    53)

    "rischio di diluizione", il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

    54)

    "probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno;

    55)

    "perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default;

    56)

    "fattore di conversione", il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato;

    57)

    "attenuazione del rischio di credito", una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

    58)

    "protezione del credito di tipo reale", tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, – nell'eventualità del default della controparte o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

    59)

    "protezione del credito di tipo personale", tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o al verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;

    60)

    "strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente, per il quale l'ente ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;

    61)

    "cartolarizzazione", un'operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:

    a)

    i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;

    b)

    la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;

    62)

    "posizione verso la cartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una cartolarizzazione;

    63)

    "ricartolarizzazione", una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni e oggetto di segmentazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;

    64)

    "posizione verso la ricartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;

    65)

    "supporto di credito", un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato o da altri tipi di protezione del credito;

    66)

    "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE", un trust o un'altra entità, diversa da un ente, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, la cui attività è limitata alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle dell'ente cedente, e nella quale i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;

    67)

    "segmento", una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

    68)

    "valutazione in base ai prezzi di mercato", la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;

    69)

    "valutazione in base ad un modello", qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;

    70)

    "verifica indipendente dei prezzi", una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;

    71)

    "capitale ammissibile", la somma dei seguenti elementi:

    a)

    capitale di classe 1 di cui all'articolo 25;

    b)

    capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;

    72)

    "borsa valori riconosciuta", una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

    a)

    è un mercato regolamentato;

    b)

    ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;

    73)

    "benefici pensionistici discrezionali", i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell’ambito del sistema pensionistico adottato dalla società;

    74)

    "valore del credito ipotecario", il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;

    75)

    "immobile residenziale", un immobile ad uso abitativo occupato dal proprietario o dal locatario dell'immobile ad uso abitativo, compreso il diritto abitativo per un appartamento in cooperative di edilizia residenziale situate in Svezia;

    76)

    "valore di mercato", per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;

    77)

    "disciplina contabile applicabile", le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;

    78)

    "tasso annuale di default", il rapporto tra il numero dei default verificatisi in un periodo che inizia un anno prima di una data T e il numero dei debitori assegnati a questa classe o aggregato (pool) un anno prima di tale data;

    79)

    "finanziamento per immobili a fini speculativi", i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;

    80)

    "finanziamento al commercio", i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;

    81)

    "crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico", prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;

    82)

    "contratto di vendita con patto di riacquisto" e "contratto di vendita con patto di riacquisto passivo", qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti uno dei seguenti casi:

    a)

    la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli;

    b)

    titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;

    83)

    "operazione di vendita con patto di riacquisto", qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

    84)

    "contratto di vendita con patto di riacquisto semplice", un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;

    85)

    "posizioni detenute a fini di negoziazione":

    a)

    posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;

    b)

    posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;

    c)

    posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;

    86)

    "portafoglio di negoziazione", l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;

    87)

    "sistema multilaterale di negoziazione", un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;

    88)

    "controparte centrale qualificata", una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;

    89)

    "fondo di garanzia", un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;

    90)

    "contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP", un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;

    91)

    "esposizione da negoziazione", un' esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante da contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere da a) a e), nonché dal margine iniziale;

    92)

    "mercato regolamentato", un mercato secondo la definzione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

    93)

    "leva finanziaria", il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;

    94)

    "rischio di leva finanziaria eccessiva", il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o rettifiche di valore alle restanti attività;

    95)

    "rettifica di valore su crediti", l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;

    96)

    "copertura interna", una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o un insieme di posizioni;

    97)

    "obbligazione di riferimento", un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;

    98)

    "agenzia esterna di valutazione del merito di credito" o "ECAI", un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (25), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;

    99)

    "ECAI prescelta", un'ECAI scelta da un ente;

    100)

    "altre componenti di conto economico complessivo accumulate", lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

    101)

    "fondi propri di base", fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;

    102)

    "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;

    103)

    "elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;

    104)

    "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;

    105)

    "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3", elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;

    106)

    "attività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

    107)

    "attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura", attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;

    108)

    "passività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

    109)

    "attività dei fondi pensione a prestazioni definite", le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la detrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;

    110)

    "distribuzione", il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;

    111)

    "impresa finanziaria", lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;

    112)

    "fondi per rischi bancari generali", lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

    113)

    "avviamento", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

    114)

    "partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitavamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe se detenesse direttamente gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;

    115)

    "beni immateriali", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;

    116)

    "altri strumenti di capitale", strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;

    117)

    "altre riserve", riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;

    118)

    "fondi propri", la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;

    119)

    "strumenti di fondi propri", strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;

    120)

    "partecipazione di minoranza", l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;

    121)

    "profitto", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

    122)

    "partecipazione incrociata reciproca", la detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti detengono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;

    123)

    "utili non distribuiti", i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;

    124)

    "riserva sovrapprezzo azioni", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

    125)

    "differenze temporanee", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;

    126)

    "posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario;

    127)

    "sistema di controgaranzia", un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

    a)

    gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

    b)

    gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), o all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 83/349/CEE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;

    c)

    l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;

    d)

    l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo di responsabilità contrattuale o obbligatorio che tutela detti enti e in particolare ne garantisce la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare la sottoposizione a procedure concorsuali nel caso in cui esse fossero inevitabili;

    e)

    esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità contrattuale o obbligatorio di cui alla lettera d);

    f)

    l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;

    g)

    il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità è di dieci anni;

    h)

    l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità;

    128)

    "elementi distribuibili", l'ammontare dei profitti alla fine dell’ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni legislative o a regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale applicabile o allo statuto dell'ente, considerando che tali perdite e riserve sono determinate sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati.

    2.   Quando nel presente regolamento si fa riferimento a immobili o proprietà immobiliari residenziali o non residenziali o ad un'ipoteca su tali proprietà, ciò include quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva normativa equivalente. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.

    3.   I finanziamenti al commercio di cui al paragrafo 1, punto 80, sono di norma finanziamenti non impegnati per i quali sono necessari valida documentazione a supporto delle operazioni per ogni richiesta di utilizzo dei fondi che consentano di opporre un rifiuto al finanziamento in caso di dubbi circa il merito creditizio o circa la documentazione a supporto delle operazioni. Il rimborso delle esposizioni per i finanziamenti al commercio è normalmente indipendente dal debitore, mentre i fondi provengono dal contante ricevuto dagli importatori o dagli introiti derivanti dalle vendite dei beni sottostanti.

    Articolo 5

    Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito

    Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:

    1)

    "esposizione", un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;

    2)

    "perdita", la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi effettivi diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

    3)

    "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.

    TITOLO II

    LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI

    CAPO 1

    Applicazione dei requisiti su base individuale

    Articolo 6

    Principi generali

    1.   Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti da due a cinque e otto.

    2.   L'ente che è una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, o un'impresa madre, ovvero l'ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 19 non è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.

    3.   L'ente che è un'impresa madre o una filiazione, ovvero l'ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 19 non è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

    4.   Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

    5.   Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, e gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 3, si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette.

    Articolo 7

    Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale

    1.   Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:

    a)

    non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

    b)

    l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

    c)

    le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

    d)

    l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della filiazione.

    2.   Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.

    3.   Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiazioni:

    a)

    non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;

    b)

    le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.

    L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

    Articolo 8

    Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale

    1.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come unico sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

    a)

    l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;

    b)

    l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti;

    c)

    gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;

    d)

    non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).

    Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.

    2.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

    3.   Se gli enti del sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:

    a)

    la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il sottogruppo di liquidità unico;

    b)

    la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel sottogruppo di liquidità unico;

    c)

    la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali sarà prevista la deroga all'applicazione della parte sei;

    d)

    la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;

    e)

    condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;

    f)

    una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.

    4.   Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto di deroga alla parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del sottogruppo di liquidità unico.

    5.   Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del sottogruppo di liquidità unico e derogare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.

    Articolo 9

    Metodo di consolidamento individuale

    1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 144, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente impresa madre.

    2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre.

    3.   Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

    Articolo 10

    Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale

    1.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;

    b)

    la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

    c)

    la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.

    Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE

    2.   Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.

    CAPO 2

    Consolidamento prudenziale

    Sezione 1

    Applicazione dei requisiti su base consolidata

    Articolo 11

    Trattamento generale

    1.   Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della loro situazione finanziaria consolidata. Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

    2.   Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e alla parte sette, sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista.

    Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente, il primo comma si applica solo all'ente soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE

    3.   Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi e le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti il rapporto di cui all'articolo 508, paragrafo 2, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività di tali imprese.

    4.   In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alle parti da due a otto sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.

    5.   In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere agli enti soggetti a separazione strutturale di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

    L'applicazione del metodo di cui al primo comma lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

    Articolo 12

    Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento

    Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.

    Articolo 13

    Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

    1.   Gli enti imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

    Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451 e 453, su base individuale o subconsolidata.

    2.   Gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

    Le filiazioni più importanti degli enti imprese madri nell'UE e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451 e 453, su base individuale o subconsolidata.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano, in tutto o in parte, agli enti imprese madri nell'UE, agli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nella misura in cui essi sono inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

    4.   In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta i requisiti di cui alla parte otto sulla base della situazione consolidata dell'organismo centrale. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come filiazioni dell'organismo centrale.

    Articolo 14

    Applicazione dei requisiti di cui alla parte cinque su base consolidata

    1.   Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento assolvono agli obblighi di cui alla parte cinque su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.

    2.   Nell'applicare l'articolo 92 su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 407 se i requisiti di cui agli articoli 405 o 406 non sono rispettati al livello di un'entità stabilita in un paese terzo inclusa nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.

    3.   Gli obblighi derivanti dalla parte cinque riguardanti filiazioni non soggette esse stesse al presente regolamento non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE o gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE possono dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della parte cinque è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.

    Articolo 15

    Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre del presente regolamento e del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 95, paragrafo 2;

    b)

    tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 95, paragrafo 1 e all'articolo 96, paragrafo 1;

    c)

    ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 95 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale primario di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;

    d)

    ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene un capitale minimo, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 62, paragrafo 1, tale da coprire la somma dei seguenti elementi:

    i)

    la somma l'interovalore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 66, paragrafo 1, lettere c) e d), in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati; e

    ii)

    l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;

    e)

    il gruppo non comprende enti creditizi.

    Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali facenti parte del gruppo.

    2.   Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti in materia di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione del risparmio e alle società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito in materia di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione del risparmio e le società strumentali di paesi terzi è un requisito nozionale in materia di fondi propri.

    Articolo 16

    Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziari su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

    Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette su base consolidata.

    Articolo 17

    Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata

    1.   Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 15 notificano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti dei loro fondi propri, del capitale interno e di finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.

    2.   Qualora le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 15, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, di tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in uno Stato membro.

    3.   Se le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15, i requisiti di cui alla parte otto si applicano su base individuale.

    Sezione 2

    Metodi di consolidamento prudenziale

    Articolo 18

    Metodi di consolidamento prudenziale

    1.   Gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni o, se del caso, filiazioni della stessa società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre. I paragrafi da 2 a 8 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente.

    2.   Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, il consolidamento proporzionale in base alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione. Il consolidamento proporzionale può essere autorizzato solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la responsabilità dell'impresa madre è limitata alla quota di capitale che l'impresa madre detiene nella filiazione, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci;

    b)

    la solvibilità degli altri azionisti o soci è soddisfacente;

    c)

    la responsabilità degli altri azionisti o soci è chiaramente stabilita in modo giuridicamente vincolante.

    3.   Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

    4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

    5.   In caso di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

    6.   Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

    a)

    quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami di capitale in tali enti; e

    b)

    quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto un'unica dirigenza, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole statutarie.

    Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

    7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali il consolidamento è effettuato nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articolida 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    8.   Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE le società strumentali e le società di gestione del risparmio quali definite all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

    Sezione 3

    Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

    Articolo 19

    Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

    1.   Un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:

    a)

    10 milioni di EUR;

    b)

    1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.

    2.   Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente, un ente finanziario o una società strumentale che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

    a)

    se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

    b)

    se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi;

    c)

    se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

    3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

    Articolo 20

    Decisioni comuni sui requisiti prudenziali

    1.   Le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate:

    a)

    nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui rispettivamente all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;

    b)

    se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento intragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.

    Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.

    La domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda è indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione siano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.

    2.   Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:

    a)

    sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);

    b)

    sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

    3.   Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:

    a)

    alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;

    b)

    alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni intragruppo.

    4.   In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera a). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE

    Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

    L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.

    Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

    5.   In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera b).

    Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.

    La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

    Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

    6.   Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, o il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono che i criteri di idoneità di cui rispettivamente agli articoli 321 e 322 o alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate insieme, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.

    7.   Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 21

    Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità

    1.   In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure di una filiazione su base subconsolidata di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), individuando un singolo sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 8.

    La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

    La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.

    La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.

    2.   In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

    Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

    La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.

    3.   Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE in caso di disaccordo circa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a d). In tal caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.

    Articolo 22

    Subconsolidamento nei casi di entità in paesi terzi

    Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli da 89 a 91, e alle parti tre e cinque sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, oppure l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

    Articolo 23

    Imprese nei paesi terzi

    Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.

    Articolo 24

    Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio

    1.   Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile.

    2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    PARTE DUE

    FONDI PROPRI

    TITOLO I

    ELEMENTI DEI FONDI PROPRI

    CAPO 1

    Capitale di classe 1

    Articolo 25

    Capitale di classe 1

    Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.

    CAPO 2

    Capitale primario di classe 1

    Sezione 1

    Elementi e strumenti del capitale primario di classe 1

    Articolo 26

    Elementi del capitale primario di classe 1

    1.   Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:

    a)

    strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;

    b)

    sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

    c)

    utili non distribuiti;

    d)

    altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

    e)

    altre riserve;

    f)

    fondi per rischi bancari generali.

    Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;

    b)

    l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

    Una verifica degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.

    3.   Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Per quanto riguarda le emissioni successive al 31 dicembre 2014 gli enti classificano gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti, che possono consultare l'ABE.

    Per quanto concerne gli strumenti di capitale, ad eccezione degli aiuti di Stato, che l'autorità competente ritiene classificabili come strumenti di capitale primario di classe 1, ma riguardo ai quali l'ABE reputa materialmente complesso accertare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, le autorità competenti illustrano le loro motivazioni all'ABE.

    Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale di ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE elabora tale elenco e lo pubblica entro il 1 febbraio 2015 per la prima volta.

    L'ABE può, dopo il processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo 31 dicembre 2014 e può diffondere una comunicazione in merito.

    4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 27

    Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio e di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1

    1.   Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

    i)

    una società mutua;

    ii)

    una cooperativa;

    iii)

    un ente di risparmio;

    iv)

    un ente analogo;

    v)

    un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti;

    b)

    le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.

    Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della presente parte.

    L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 28

    Strumenti del capitale primario di classe 1

    1.   Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione dell'ente;

    b)

    gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

    c)

    gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:

    i)

    hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;

    ii)

    sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;

    iii)

    sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;

    d)

    gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;

    e)

    gli strumenti sono perpetui;

    f)

    il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:

    i)

    la liquidazione dell'ente;

    ii)

    operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;

    g)

    le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;

    h)

    gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:

    i)

    non vi sono trattamenti di distribuzione preferenziali in merito all'ordine di pagamento delle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;

    ii)

    le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili;

    iii)

    le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;

    iv)

    il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;

    v)

    le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;

    vi)

    il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

    vii)

    l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

    i)

    rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti del capitale primario di classe 1 assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;

    j)

    gli strumenti sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

    k)

    gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango, è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;

    l)

    gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

    i)

    l'ente o le sue filiazioni;

    ii)

    l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

    iii)

    la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

    iv)

    la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

    v)

    la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;

    vi)

    qualsiasi impresa che abbia stretti legami con gli enti di cui ai punti da i) a v);

    m)

    gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei crediti a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione.

    La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.

    2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte anche in caso di riduzione permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.

    La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una riduzione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.

    La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una riduzione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.

    3.   La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto iii), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che lo strumento paghi un multiplo di dividendo, purché tale multiplo di dividendo non gravi in modo sproporzionato sui fondi propri.

    4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera h), punto i), la distribuzione differenziata riflette unicamente diritti di voto differenziati. A tale riguardo, distribuzioni più alte si applicano soltanto a strumenti del capitale primario di classe 1 con minor numero di diritti di voto o senza diritti di voto.

    5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

    a)

    le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;

    b)

    se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri;

    c)

    il significato di "distribuzioni preferenziali".

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 29

    Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi

    1.   Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte.

    2.   Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;

    b)

    se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti autorizzano l'ente a limitare il rimborso;

    c)

    il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.

    3.   Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una restrizione sul livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o restrizione sono stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

    4.   Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.

    La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.

    b)

    negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.

    5.   Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.

    6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri.

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 30

    Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1

    Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:

    a)

    lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;

    b)

    i sovrapprezzi di emissione relativi a tale strumento cessano immediatamente di essere considerati elementi del capitale primario di classe 1.

    Articolo 31

    Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

    1.   In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    gli strumenti di capitale sono emessi prima del 1 gennaio 2014

    b)

    gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;

    c)

    gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;

    d)

    gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

    e)

    gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;

    f)

    tranne per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango;

    g)

    vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;

    h)

    l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preliminare e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa spiegazione.

    2.   Su richiesta motivata dell'autorità competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.

    Sezione 2

    Filtri prudenziali

    Articolo 32

    Attività cartolarizzate

    1.   Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:

    a)

    gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente;

    b)

    nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 33

    Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie

    1.   Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:

    a)

    le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;

    b)

    i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente;

    c)

    tutti i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c) gli enti non compensano i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

    b)

    le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;

    c)

    vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;

    d)

    è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.

    4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività, di cui al paragrafo 3, lettera c).

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 34

    Rettifiche di valore supplementari

    Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e detraggono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.

    Articolo 35

    Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo

    Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.

    Sezione 3

    Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, esenzioni e alternative

    Sottosezione 1

    Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

    Articolo 36

    Detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

    1.   Gli enti detraggono dagli elementi del capitale primario di classe 1:

    a)

    le perdite relative all'esercizio in corso;

    b)

    i beni immateriali;

    c)

    le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura;

    d)

    per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli articoli 158 e 159;

    e)

    le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente;

    f)

    gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;

    g)

    gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

    h)

    l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

    i)

    l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;

    j)

    l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 53 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;

    k)

    l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:

    i)

    partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;

    ii)

    posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 258;

    iii)

    operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;

    iv)

    posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;

    v)

    esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4;

    l)

    qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle detrazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative detrazioni di cui all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d).

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (26), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere detratti dai seguenti elementi dei fondi propri:

    a)

    elementi del capitale primario di classe 1;

    b)

    elementi aggiuntivi di classe 1;

    c)

    elementi di classe 2.

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 37

    Detrazione dei beni immateriali

    Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente ai beni immateriali da detrarre come segue:

    a)

    l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

    b)

    l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.

    Articolo 38

    Detrazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

    1.   Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma del presente articolo.

    2.   Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è calcolato senza detrarre l'importo delle passività fiscali differite associate dell'ente.

    3.   L'importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    l'entità ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;

    b)

    le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.

    4.   Le passività fiscali differite associate dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo dei beni immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da detrarre.

    5.   L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è assegnato come segue:

    a)

    alle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;

    b)

    a tutte le altre attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura.

    Gli enti assegnano le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).

    Articolo 39

    Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

    1.   I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:

    a)

    i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;

    b)

    le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a una ragione di credito o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;

    2.   Le attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    sono automaticamente e obbligatoriamente sostituite senza indugio con un credito d'imposta nel caso in cui l'ente segnali una perdita allorché i documenti di bilancio annuali dell'ente sono approvati formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

    b)

    un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;

    c)

    se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale superamento è sostituito senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.

    Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    Articolo 40

    Detrazione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

    L'importo da detrarre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui al titolo I, capo 3, sezione 3.

    Articolo 41

    Detrazione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

    1.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere detratto è ridotto dei seguenti importi:

    a)

    l'importo di tutte le passività fiscali differite associate che potrebbero essere estinte se le attività fossero compromesse o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;

    b)

    l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Le attività utilizzate per ridurre l'importo da detrarre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).

    L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 42

    Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti

    Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

    a)

    gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

    i)

    le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

    b)

    gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;

    c)

    gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

    i)

    le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

    Articolo 43

    Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario

    Ai fini della detrazione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

    b)

    l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;

    c)

    l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

    Articolo 44

    Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

    Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:

    a)

    gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;

    b)

    ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.

    Articolo 45

    Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

    Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:

    a)

    possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

    i)

    la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

    ii)

    sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

    b)

    stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

    Articolo 46

    Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

    1.   Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, in cui l'ente non ha un investimento significativo, superano il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:

    i)

    degli articoli da 32 a 35;

    ii)

    le detrazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

    iii)

    gli articoli 44 e 45;

    b)

    l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti di fondi propri di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente.

    2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

    3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti che è detratta a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

    b)

    la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.

    4.   L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

    5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

    a)

    l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

    b)

    l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

    i)

    l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1;

    ii)

    l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

    Articolo 47

    Detrazione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

    Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da detrarre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.

    Sottosezione 2

    Esenzioni e alternative alla detrazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

    Articolo 48

    Soglie per l'esenzione dalla detrazione dal capitale primario di classe 1

    1.   Nell'effettuare le detrazioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a detrarre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:

    a)

    le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

    i)

    degli articoli da 32 a 35;

    ii)

    dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

    b)

    quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

    i)

    gli articoli da 32 a 35;

    ii)

    l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

    2.   Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle detrazioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;

    b)

    17,65 %.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;

    b)

    la somma dei seguenti elementi:

    i)

    l'importo di cui alla lettera a);

    ii)

    l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.

    La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.

    4.   Gli importi degli elementi che non sono detratti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.

    Articolo 49

    Requisiti per la detrazione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale

    1.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non detrarre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:

    a)

    il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

    b)

    tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;

    c)

    l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;

    d)

    prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno delle entità che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;

    e)

    le posizioni detenute nell'entità appartengono a:

    i)

    l'ente creditizio impresa madre;

    ii)

    la società di partecipazione finanziaria madre;

    iii)

    la società di partecipazione finanziaria mista madre;

    iv)

    l'ente;

    v)

    la filiazione di una delle entità di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

    Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

    2.   Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non detraggono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali detrazioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni.

    L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

    3.   Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non detrarre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:

    a)

    un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):

    i)

    gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

    (ii)

    le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;

    (iii)

    le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;

    iv)

    il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'articolo 99.

    v)

    gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 99. Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la detrazione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da entità giuridiche che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;

    b)

    un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

    4.   Le partecipazioni per cui non sono effettuate detrazioni conformemente al paragrafo 1, 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi.

    5.   Qualora applichi i metodi 1 o 2 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente comunica il requisito in materia di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 e all'allegato I di tale direttiva.

    6.   L'ABE, l'AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (27), elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla detrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    L’ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

    Sezione 4

    Capitale primario di classe 1

    Articolo 50

    Capitale primario di classe 1

    Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le detrazioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.

    CAPO 3

    Capitale aggiuntivo di classe 1

    Sezione 1

    Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

    Articolo 51

    Elementi aggiuntivi di classe 1

    Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:

    a)

    strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

    b)

    sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a).

    Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o 2.

    Articolo 52

    Strumenti aggiuntivi di classe 1

    1.   Gli strumenti di capitale si considerano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli strumenti sono emessi e versati;

    b)

    gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

    i)

    l'ente o le sue filiazioni;

    ii)

    un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

    c)

    l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente;

    d)

    gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;

    e)

    gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

    i)

    l'ente o le sue filiazioni;

    ii)

    l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

    iii)

    la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

    iv)

    la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

    v)

    la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

    vi)

    qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

    f)

    gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;

    g)

    gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;

    h)

    se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;

    i)

    gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

    j)

    le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione, ad eccezione dei seguenti casi:

    i)

    liquidazione dell'ente;

    ii)

    operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione dell'importo di capitale aggiuntivo di classe 1, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;

    k)

    l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;

    l)

    le distribuzioni a titolo degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:

    i)

    provengono da elementi distribuibili;

    ii)

    il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

    iii)

    le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

    iv)

    l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

    v)

    l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

    m)

    gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;

    n)

    le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

    o)

    le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

    p)

    quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

    i)

    gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

    ii)

    i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

    La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

    a)

    la forma e la natura degli incentivi al rimborso;

    b)

    la natura di un eventuale aumento dell'importo del capitale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di riduzione dell'importo del capitale a titolo temporaneo;

    c)

    le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:

    i)

    accertamento di un evento attivatore;

    ii)

    aumento dell'importo del capitale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di riduzione dell'importo del capitale a titolo temporaneo;

    d)

    le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

    e)

    l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.

    L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro 1 febbraio 2015

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 53

    Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente

    Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:

    a)

    l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;

    b)

    l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;

    c)

    l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.

    Articolo 54

    Riduzione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1

    1.   Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:

    i)

    5,125 %;

    ii)

    un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;

    b)

    gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);

    c)

    se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

    i)

    il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;

    ii)

    un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;

    d)

    se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il capitale sia ridotto al verificarsi di un evento attivatore, la riduzione dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:

    i)

    il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;

    ii)

    l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;

    iii)

    le distribuzioni effettuate sullo strumento.

    2.   La riduzione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.

    3.   L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui l'importo del capitale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fossero interamente ridotti o convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1.

    4.   L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da ridurre o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:

    a)

    l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;

    b)

    l'intero importo del capitale dello strumento.

    5.   In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:

    a)

    informano immediatamente le autorità competenti;

    b)

    informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;

    c)

    riducono l'importo del capitale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

    6.   Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.

    7.   Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.

    Articolo 55

    Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1

    Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;

    b)

    la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.

    Sezione 2

    Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

    Articolo 56

    Detrazioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1

    Gli enti detraggono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:

    a)

    gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

    b)

    gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

    c)

    l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

    d)

    gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

    e)

    l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;

    f)

    qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

    Articolo 57

    Detrazioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti

    Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

    a)

    gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

    i)

    le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

    b)

    gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;

    c)

    gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

    i)

    le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

    Articolo 58

    Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

    Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

    a)

    gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

    b)

    ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.

    Articolo 59

    Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

    Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

    a)

    possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

    i)

    la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

    b)

    stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

    Articolo 60

    Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

    1.   Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente superano il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

    i)

    gli articoli da 32 a 35;

    ii)

    l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

    iii)

    gli articoli 44 e 45;

    b)

    l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente e sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente e sinteticamente da parte dell'ente.

    2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

    3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. L'importo da detrarre da ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 a norma del paragrafo 1 è calcolato moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo delle detenzioni che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

    b)

    l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo apecificato al punto ii):

    i)

    l'importo totale dello strumento aggiuntivo di classe 1;

    ii)

    l'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

    4.   L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 56, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

    5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo specificato alla lettera a) per l'importo specificato alla lettera b):

    a)

    l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

    b)

    l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

    i)

    l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1;

    ii)

    l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

    Sezione 3

    Capitale aggiuntivo di Classe 1

    Articolo 61

    Capitale aggiuntivo di classe 1

    Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.

    CAPO 4

    Capitale di classe 2

    Sezione 1

    Elementi e strumenti di Classe 2

    Articolo 62

    Elementi di classe 2

    Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:

    a)

    strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63;

    b)

    sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

    c)

    per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;

    d)

    per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.

    Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.

    Articolo 63

    Strumenti di classe 2

    Gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati si considerano strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, e interamente versati;

    b)

    gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati, a seconda dei casi, da nessuno dei seguenti soggetti:

    i)

    l'ente o le sue filiazioni;

    ii)

    un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

    c)

    l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente;

    d)

    il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati, a seconda dei casi, è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati;

    e)

    gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

    i)

    l'ente o le sue filiazioni;

    ii)

    l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

    iii)

    la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

    iv)

    la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

    v)

    la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;

    vi)

    qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

    f)

    gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del credito a titolo degli strumenti o dei prestiti subordinati, rispettivamente;

    g)

    gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, hanno una durata originaria di almeno cinque anni;

    h)

    le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenza;

    i)

    se gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, includono una o più opzioni call o opzioni early repayment, a seconda dei casi, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore, a seconda dei casi;

    j)

    gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione o di assegnazione, a seconda dei casi, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

    k)

    le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

    l)

    le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati, a seconda dei casi, non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

    m)

    il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati, a seconda dei casi, non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

    n)

    quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assegnatidirettamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

    i)

    gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati, a seconda dei casi, per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

    ii)

    i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

    Articolo 64

    Ammortamento degli strumenti di classe 2

    La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

    a)

    l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;

    b)

    il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.

    Articolo 65

    Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2

    Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;

    b)

    la parte dei sovrapprezzi di emissione relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.

    Sezione 2

    Detrazioni dagli elementi di Classe 2

    Articolo 66

    Detrazioni dagli elementi di classe 2

    Dagli elementi di classe 2 è detratto quanto segue:

    a)

    gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

    b)

    gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

    c)

    l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

    d)

    gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;

    Articolo 67

    Detrazioni di strumenti propri di classe 2 detenuti

    Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

    a)

    gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:

    i)

    le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

    b)

    gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;

    c)

    gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

    i)

    le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

    ii)

    entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

    Articolo 68

    Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri

    Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:

    a)

    gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;

    b)

    ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.

    Articolo 69

    Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario

    Gli enti procedono alle detrazioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

    a)

    possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

    i)

    la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

    ii)

    sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

    b)

    stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

    Articolo 70

    Detrazione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un'entità pertinente

    1.   Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da detrarre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo aggregato del quale gli strumenti del capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente superano il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

    i)

    gli articoli da 32 a 35;

    ii)

    l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da detrarre per attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

    iii)

    gli articoli 44 e 45;

    b)

    l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente.

    2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).

    3.   L'importo da detrarre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono la quota di strumenti di classe 2 detenuti che è detratta moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:

    a)

    l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere detratte a norma del paragrafo 1;

    b)

    l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

    i)

    l'importo totale dello strumento di classe 2;

    ii)

    l'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

    4.   L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere detratto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.

    5.   Gli enti stabiliscono la quota degli strumenti di fondi propri detenuti che è ponderata per il rischio dividendo l'importo specificato alla lettera a) per l'importo specificato alla lettera b):

    a)

    l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

    b)

    l'importo specificato al punto i) diviso per l'importo specificato al punto ii):

    i)

    l'importo totale degli strumenti del capitale primario di classe 1;

    ii)

    l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente non ha un investimento significativo.

    Sezione 3

    Capitale di Classe 2

    Articolo 71

    Capitale di classe 2

    Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le detrazioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.

    CAPO 5

    Fondi propri

    Articolo 72

    Fondi propri

    I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.

    CAPO 6

    Requisiti generali

    Articolo 73

    Distribuzioni su strumenti di fondi propri

    1.   Gli strumenti di capitale per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a meno che l'ente non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti.

    2.   Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    la capacità dell'ente di annullare i pagamenti a titolo dello strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

    b)

    la capacità dello strumento di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

    c)

    la qualità dello strumento di capitale non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.

    3.   Gli strumenti di capitale per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni sullo strumento sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

    4.   Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

    5.   Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un'entità di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a)

    l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;

    b)

    l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).

    6.   Gli enti comunicano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale.

    7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4.

    L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 74

    Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare

    Gli enti non detraggono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un'entità regolamentata del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale entità. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.

    Articolo 75

    Requisiti in materia di detrazioni e scadenze per le posizioni corte

    I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), e all'articolo 69, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;

    b)

    la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).

    Articolo 76

    Detenzione di indici di strumenti di capitale

    1.   Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), e dell'articolo 69, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzato per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;

    b)

    le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;

    c)

    la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;

    d)

    la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.

    2.   Se l'autorità competente ha rilasciato la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui alle lettere a) e/o b):

    a)

    strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 inclusi negli indici;

    b)

    strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario, inclusi negli indici.

    3.   Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a) e/o b), a seconda dei casi.

    4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    a)

    quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;

    b)

    il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del paragrafo 3.

    L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 77

    Condizioni per ridurre i fondi propri

    Un ente chiede la preventiva autorizzazione all'autorità competente per unop o entrambe le seguenti alternative:

    a)

    riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;

    b)

    effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.

    Articolo 78

    Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

    1.   L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

    a)

    prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

    b)

    l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in questione, superano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

    2.   Nel valutare ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente, le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente di quelli che sostituirebbero.

    3.   Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.

    4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e alla lettera a) o b) del presente paragrafo:

    a)

    esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    i)

    l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;

    ii)

    l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;

    b)

    esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità competenti, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

    5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

    a)

    il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente";

    b)

    la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;

    c)

    la procedura e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni di cui all'articolo 77, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

    L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 79

    Deroga temporanea alla deduzionedai fondi propri

    1.   Se un ente detiene strumenti di capitale o ha concesso prestiti subordinati, ove applicabile, considerati strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero applicabili a tali strumenti.

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea" ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un'entità pertinente.

    L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 80

    Revisione continua della qualità dei fondi propri

    1.   L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29.

    Le autorità competenti trasmettono senza indugio, su richiesta dell'ABE, tutte le informazioni che quest'ultima ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all'ABE di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione.

    2.   La notifica contiene quanto segue:

    a)

    una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;

    b)

    un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;

    c)

    sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

    3.   L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:

    a)

    sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;

    b)

    modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;

    c)

    sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

    4.   L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche.

    TITOLO II

    PARTECIPAZIONI DI MINORANZA E STRUMENTI DI CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

    Articolo 81

    Partecipazioni di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato

    1.   Le partecipazioni di minoranza comprendono la somma degli strumenti di capitale primario di classe 1, delle riserve sovrapprezzo azioni connesse a tali strumenti, degli utili non distribuiti, e di altre riserve di una filiazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la filiazione è:

    i)

    un ente;

    ii)

    un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE

    b)

    la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

    c)

    gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

    2.   Le partecipazioni di minoranza che sono finanziate, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerate capitale primario di classe 1 consolidato.

    Articolo 82

    Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri ammissibili

    Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 e i fondi propri ammissibili sono costituiti dalle partecipazioni di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda del caso, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la filiazione è:

    i)

    un ente;

    ii)

    un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE

    b)

    la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

    c)

    tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

    Articolo 83

    Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo

    1.   Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 1, nel capitale di classe 2 o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

    b)

    gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

    c)

    gli strumenti e le relativeriserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;

    d)

    l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.

    Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).

    2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di "minimo" e "non significativo" di cui al paragrafo 1, secondo comma.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 84

    Partecipazioni di minoranza incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato

    1.   Gli enti stabiliscono l'importo delle partecipazioni di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dalle partecipazioni di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

    a)

    il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

    i)

    l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

    ii)

    l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), sommato ai requisiti di cui agli articoli 459 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

    b)

    le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.

    2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’articolo 81, paragrafo 1.

    Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, la partecipazione di minoranza di detta filiazione non può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 consolidato.

    3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, la partecipazione di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non è riconosciuta nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

    4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 85 e 87.

    L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5.   Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

    a)

    la sua attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni;

    b)

    è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;

    c)

    consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

    d)

    oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.

    Se, dopo 31 dicembre 2014 una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.

    6.   Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di controgaranzia che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle detrazioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi partecipazione di minoranza risultante all'interno del sistema di controgaranzia.

    Articolo 85

    Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

    1.   Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

    a)

    il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

    i)

    l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

    ii)

    l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

    b)

    il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli strumenti di capitale di classe 1 di tale impresa, sommati alle relative riserve sovrapprezzo azioni, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.

    2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’articolo 81, paragrafo 1.

    Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

    3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

    Articolo 86

    Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

    Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato le partecipazioni di minoranza dell'impresa incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato.

    Articolo 87

    Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati

    1.   Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b):

    a)

    i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

    i)

    l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;

    ii)

    l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici in materia di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ai requisiti di cui all'articolo 500 e a ulteriori requisiti di vigilanza locali dei paesi terzi in materia di fondi propri;

    b)

    i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e le relative riserve sovrapprezzo azioni, gli utili non distribuiti e altre riserve.

    2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all’articolo 81, paragrafo 1.

    Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.

    3.   Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

    Articolo 88

    Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

    Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

    TITOLO III

    PARTECIPAZIONI QUALIFICATE AL DI FUORI DEL SETTORE FINANZIARIO

    Articolo 89

    Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

    1.   Una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in un'impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3:

    a)

    un soggetto del settore finanziario;

    b)

    un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti:

    i)

    l’estensione diretta dell'attività bancaria;

    ii)

    servizi ausiliari dell'attività bancaria;

    iii)

    leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe.

    2.   L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

    3.   Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

    a)

    ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

    i)

    l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;

    ii)

    l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;

    b)

    le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

    Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).

    4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:

    a)

    le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;

    b)

    le attività ausiliarie dell'attività bancaria;

    c)

    attività analoghe.

    Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 90

    Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250 %

    In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

    Articolo 91

    Eccezioni

    1.   Le quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    tali quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;

    b)

    la detenzione di tali quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;

    c)

    tali quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.

    2.   Le quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89.

    PARTE TRE

    REQUISITI PATRIMONIALI

    TITOLO I

    REQUISITI GENERALI, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE

    CAPO 1

    Livello dei fondi propri richiesto

    Sezione 1

    Requisiti in materia di fondi propri per gli enti

    Articolo 92

    Requisiti in materia di fondi propri

    1.   Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri:

    a)

    un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;

    b)

    un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;

    c)

    un coefficiente di capitale totale dell'8 %.

    2.   Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:

    a)

    il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

    b)

    il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

    c)

    il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

    3.   L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a f) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 4:

    a)

    gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, escludendo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio afferenti all'attività del portafoglio di negoziazione dell'ente;

    b)

    i requisiti in materia di fondi propri, determinati conformemente al titolo IV della presente parte o alla parte quattro, a seconda del caso, per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente, per quanto segue:

    i)

    rischio di posizione;

    ii)

    le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti;

    c)

    i requisiti in materia di fondi propri determinati conformemente al titolo IV o al titolo V, ad eccezione dell'articolo 379, a seconda del caso, per quanto segue:

    i)

    rischio di cambio;

    ii)

    rischio di regolamento;

    iii)

    rischio di posizione in merci;

    d)

    i requisiti in materia di fondi propri calcolati in conformità al titolo VI per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito;

    e)

    i requisiti in materia di fondi propri determinati conformemente al titolo III, per il rischio operativo;

    f)

    gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati conformemente al titolo II, per il rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente per i seguenti tipi di operazioni e accordi:

    i)

    contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;

    ii)

    operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;

    iii)

    finanziamenti con margini basati su titoli o merci;

    iv)

    operazioni con regolamento a lungo termine.

    4.   Le seguenti disposizioni si applicano per calcolare l'esposizione totale di cui al paragrafo 3:

    a)

    i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere c), d) ed e) di tale paragrafo comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;

    b)

    gli enti moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) di tale paragrafo per 12,5.

    Articolo 93

    Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale

    1.   I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.

    2.   Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

    3.   Le imprese di investimento autorizzate e le imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/49/CE esistenti prima del 31 dicembre 1995, il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto, possono proseguire le loro attività. I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (28). Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

    4.   Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.

    5.   In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui ai paragrafi 2 o 3, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.

    6.   Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 non si applicano.

    Articolo 94

    Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

    1.   Gli enti possono sostituire il requisito patrimoniale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con un requisito calcolato in conformità con la lettera a) dello stesso paragrafo relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione rispetti entrambe le seguenti condizioni:

    a)

    non superi, di norma, il 5 % delle attività totali e l'importo di 15 milioni di EUR;

    b)

    non superi in nessun momento il 6 % delle attività totali e l'importo di 20 milioni di EUR.

    2.   Nel calcolo dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli enti applicano quanto segue:

    a)

    gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti;

    b)

    il valore assoluto delle posizioni lunghe si somma con il valore assoluto delle posizioni corte.

    3.   Nel caso in cui un ente non riesca a soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), esso ne informa immediatamente l'autorità competente. Se, dopo la sua valutazione, l'autorità competente stabilisce e comunica all'ente che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non è soddisfatto, l'ente cessa di avvalersi del paragrafo 1 a partire dalla successiva data di riferimento per le segnalazioni.

    Sezione 2

    Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

    Articolo 95

    Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento

    1.   Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

    2.   Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:

    a)

    la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;

    b)

    12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.

    Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.

    Le autorità competenti possono fissare requisiti in materia di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti in materia di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.

    3.   Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE

    Articolo 96

    Requisiti in materia di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

    1.   Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

    a)

    imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

    b)

    imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    i)

    che non detengono denaro o titoli della clientela;

    ii)

    che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

    iii)

    che non hanno clienti esterni;

    iv)

    per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

    2.   Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:

    a)

    elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere da a) a d) e lettera f), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 4;

    b)

    l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.

    3.   Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE

    Articolo 97

    Fondi propri basati sulle spese fisse generali

    1.   In conformità degli articoli 95 e 96 un'impresa di investimento e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencatiall'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari detengono un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l'anno precedente.

    2.   Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.

    3.   Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.

    4.   L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:

    a)

    il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

    b)

    le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;

    c)

    il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o marzo 2014.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 98

    Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata

    1.   Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:

    a)

    calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;

    b)

    calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria, a seconda del caso.

    2.   Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:

    a)

    calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;

    b)

    calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.

    CAPO 2

    Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione

    Articolo 99

    Segnalazione sui requisiti in materia di fondi propri e informazioni finanziarie

    1.   Le segnalazioni degli enti alle autorità competenti riguardanti gli obblighi di cui all'articolo 92 sono effettuate almeno su base semestrale.

    2.   Gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all'articolo 4 di tale regolamento, che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento comunicano altresì informazioni finanziarie.

    3.   Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che comunichino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.

    4.   Le informazioni finanziarie di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, sono comunicate nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività di un ente e un quadro dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    I requisiti in materia di segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    6.   Qualora un'autorità competente ritenga che le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 siano necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e un quadro dei rischi sistemici al settore finanziario o all'economia reale posti da enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 che sono soggetti alla disciplina contabile basata alla direttiva 86/635/CEE, le autorità competenti consultano l'ABE sull'estensione a tali enti dei requisiti di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata, a condizione che essi non procedano già alla segnalazione su tale base.

    L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati ad uso degli enti alle quali le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione conformemente al primo comma.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme di tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7.   Qualora ritenga che le informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 4 un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5.

    Articolo 100

    Requisiti di segnalazione aggiuntivi

    Gli enti segnalano alle autorità competenti, almeno in forma aggregata, il livello dei loro contratti di vendita con patto di riacquisto, delle loro operazioni di concessione di titoli in prestito e tutte le forme di gravame sulle attività.

    L'ABE include queste informazioni nelle norme tecniche di attuazione per la segnalazione di cui all'articolo 99, paragrafo 5.

    Articolo 101

    Obblighi specifici di segnalazione

    1.   Gli enti segnalano su base semestrale alle autorità competenti i seguenti dati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

    a)

    le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

    b)

    le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

    c)

    il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

    d)

    le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

    e)

    le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

    f)

    il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.

    2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono comunicati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono comunicati separatamente per ciascun mercato fondiario all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.

    3.   Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati delle proprietà residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.

    4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

    a)

    modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui al paragrafo 1;

    b)

    modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    CAPO 3

    Portafoglio di negoziazione

    Articolo 102

    Requisiti per il portafoglio di negoziazione

    1.   Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.

    2.   La destinazione alla negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'articolo 103.

    3.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 104 e 105.

    4.   Gli enti possono includere le coperture interne nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione a condizione che esse siano detenute a fini di negoziazione e che i requisiti degli articoli da 103 a 106 siano rispettati.

    Articolo 103

    Gestione del portafoglio di negoziazione

    Nel gestire sue posizioni o gli insiemi di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

    a)

    l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta dirigenza e comprendente il periodo di detenzione atteso;

    b)

    l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni assunte da un'apposita unità di negoziazione. Tali politiche e procedure includono quanto segue:

    i)

    quali posizioni possono essere assunte da quale unità di negoziazione;

    ii)

    sono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

    iii)

    i negoziatori hanno facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

    iv)

    le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

    v)

    le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato ed è valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

    vi)

    procedure e controlli antifrode attivi;

    c)

    l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.

    Articolo 104

    Inclusione nel portafoglio di negoziazione

    1.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in linea con i requisiti di cui all'articolo 102 e con la definizione del portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, tenendo conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. L'ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure e le sottopone ad audit interni periodici.

    2.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

    a)

    le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri;

    b)

    se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);

    c)

    per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:

    i)

    di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

    ii)

    di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;

    iii)

    di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

    d)

    se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

    e)

    se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

    f)

    se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di trading;

    g)

    se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.

    Articolo 105

    Requisiti per la valutazione prudente

    1.   Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo le regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

    2.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:

    a)

    politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

    b)

    linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti dal front office.

    La linea di segnalazione gerarchica risale fino all'organo di gestione.

    3.   Gli enti rivalutano le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione almeno giornalmente.

    4.   Gli enti valutano le loro posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano le disposizioni sui requisiti patrimoniali relative al portafoglio di negoziazione.

    5.   Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non possa quotare un prezzo medio. Qualora ricorrano a questa deroga gli enti comunicano ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le posizioni in questione e dimostrano di essere in grado di quotare un prezzo medio.

    6.   Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione.

    7.   In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:

    a)

    l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;

    b)

    gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;

    c)

    gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

    d)

    qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

    e)

    gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;

    f)

    i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e

    g)

    i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.

    Ai fini della lettera d), il modello è elaborato o approvato indipendentemente dall'unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

    8.   Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

    9.   Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.

    10.   Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, incertezza delle quotazioni di mercato, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

    11.   Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:

    a)

    il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi;

    b)

    lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;

    c)

    la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;

    d)

    il grado di concentrazione del mercato;

    e)

    il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;

    f)

    la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;

    g)

    l'incidenza di altri rischi di modello.

    12.   Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. Gli enti, inoltre, valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione relativi all'incertezza dei parametri immessi utilizzati dai modelli.

    13.   Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni verso la cartolarizzazione e i derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.

    14.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 105 si applicano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 106

    Coperture interne

    1.   Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:

    a)

    non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti in materia di fondi propri;

    b)

    è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

    c)

    è realizzata alle condizioni di mercato;

    d)

    il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;

    e)

    è sorvegliata con attenzione.

    La sorveglianza è assicurata da procedure adeguate.

    2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fermi restando i requisiti applicabili alla posizione coperta che non è compresa nel portafoglio di negoziazione.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione o un'esposizione al rischio di controparte con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione ricorrendo ad una copertura interna, l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione o l'esposizione al rischio di controparte non sono considerate coperte ai fini della determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un corrispondente derivato su crediti conforme ai requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicato l'articolo 299, lettera h), qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo sia acquistata e sia considerata copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non è incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

    TITOLO II

    REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CREDITO

    CAPO 1

    Principi generali

    Articolo 107

    Metodi relativi al rischio di credito

    1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.

    2.   Per le esposizioni commerciali e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:

    a)

    come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;

    b)

    come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.

    3.   Ai fini del presente regolamento, le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi e le esposizioni verso enti creditizi di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione e borse di un paese terzo sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tale entitàalmeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

    4.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare a trattare esposizioni verso i soggetti di cui al paragrafo 3 come esposizioni verso gli enti a condizione che le autorità competenti abbiano ritenuto ammissibile il paese terzo a tale trattamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

    Articolo 108

    Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

    1.   Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della perdita in caso di default (LGD) né dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera c).

    2.   Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell'articolo 151, l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.

    Articolo 109

    Trattamento delle esposizioni cartolarizzate nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

    1.   Quando un ente utilizza il metodo standardizzato di cui al capo 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 112, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione in conformità agli articoli 245, 246 e da 251 a 258. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato possono anche utilizzare il metodo della valutazione interna, laddove ciò sia autorizzato ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 3.

    2.   Quando un ente utilizza il metodo IRB di cui al capo 3 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale l'esposizione cartolarizzata sarebbe assegnata a norma dell'articolo 147, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità degli articoli 245, 246 e da 259 a 266.

    Ad eccezione del metodo della valutazione interna, qualora il metodo IRB sia utilizzato soltanto per una parte delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a una cartolarizzazione, l'ente applica il metodo corrispondente alla quota predominante delle esposizioni cartolarizzate sottostanti a tale cartolarizzazione.

    Articolo 110

    Trattamento delle rettifiche di valore su crediti

    1.   Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 62, lettera c).

    2.   Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 159, dell'articolo 62, lettera d), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

    Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.

    3.   Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:

    a)

    ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;

    b)

    ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;

    c)

    le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.

    4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:

    a)

    valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;

    b)

    valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;

    c)

    trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;

    d)

    valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;

    e)

    determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;

    L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    CAPO 2

    Metodo standardizzato

    Sezione 1

    Principi generali

    Articolo 111

    Valore dell'esposizione

    1.   Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli articoli 34 e 110 e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche:

    a)

    100 % nel caso di elemento a rischio pieno;

    b)

    50 % nel caso di elemento a rischio medio;

    c)

    20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;

    d)

    0 % nel caso di elemento a rischio basso.

    Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.

    Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225.

    2.   Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.

    3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

    Articolo 112

    Classi di esposizioni

    Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

    a)

    esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

    b)

    esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;

    c)

    esposizioni verso organismi del settore pubblico;

    d)

    esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;

    e)

    esposizioni verso organizzazioni internazionali;

    f)

    esposizioni verso enti;

    g)

    esposizioni verso imprese;

    h)

    esposizioni al dettaglio;

    i)

    esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

    j)

    esposizioni in stato di default;

    k)

    esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

    l)

    esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;

    m)

    elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

    n)

    esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;

    o)

    esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);

    p)

    esposizioni in strumenti di capitale;

    q)

    altre posizioni.

    Articolo 113

    Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

    1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3.

    2.   Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.

    3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

    4.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.

    5.   Alle esposizioni per le quali la sezione 2 non prevede alcun calcolo si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

    6.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la controparte è un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o una società strumentale cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

    b)

    la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;

    c)

    la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;

    d)

    la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

    e)

    non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.

    Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

    7.   Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;

    b)

    le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;

    c)

    il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;

    d)

    il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

    e)

    il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

    f)

    i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;

    g)

    il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

    h)

    il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

    i)

    l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

    Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

    Sezione 2

    Fattori di ponderazione del rischio

    Articolo 114

    Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

    1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

    2.   Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

    Tabella 1

    Classe di merito di credito

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Fattore di ponderazione del rischio

    0 %

    20 %

    50 %

    100 %

    100 %

    150 %

    3.   Alle esposizioni verso la BCE si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

    4.   Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

    5.   Fino al 31 dicembre 2017 alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

    6.   Per le esposizioni di cui al paragrafo 5:

    a)

    nel 2018 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

    b)

    nel 2019 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

    c)

    nel 2020 e successivamente gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 100 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

    7.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.

    Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

    Articolo 115

    Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

    1.   Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono ponderate per il rischio come le esposizioni verso enti, a meno che non siano trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 4 o ricevano un fattore di ponderazione del rischio come specificato al paragrafo 5. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.

    2.   Le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.

    L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.

    3.   Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla normativa che conferisce loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In questo caso, il paragrafo 2 non si applica e, ai fini dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera a), non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato.

    4.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

    Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

    5.   Alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale e autorità locale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

    Articolo 116

    Esposizioni verso organismi del settore pubblico

    1.   Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell’organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.

    Tabella 2

    Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Fattore di ponderazione del rischio

    20 %

    50 %

    100 %

    100 %

    100 %

    150 %

    Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.

    2.   Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 120. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, e all'articolo 120, paragrafo 2.

    3.   Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.

    4.   In circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell’esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale.

    5.   Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso organismi del settore pubblico conformemente ai paragrafi 1 o 2, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Altrimenti gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

    Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

    Articolo 117

    Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

    1.   Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 sono trattate come le esposizioni verso enti. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato all'articolo 119, paragrafo 2, all'articolo 120, paragrafo 2, e all'articolo 121, paragrafo 3.

    La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

    2.   Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

    a)

    la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

    b)

    la Società finanziaria internazionale;

    c)

    la Banca interamericana di sviluppo;

    d)

    la Banca asiatica di sviluppo;

    e)

    la Banca africana di sviluppo;

    f)

    la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

    g)

    la Nordic Investment Bank;

    h)

    la Banca di sviluppo dei Caraibi;

    i)

    la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

    j)

    la Banca europea per gli investimenti;

    k)

    il Fondo europeo per gli investimenti;

    l)

    l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

    m)

    lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;

    n)

    la Banca islamica di sviluppo.

    3.   Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

    Articolo 118

    Esposizioni verso organizzazioni internazionali

    Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

    a)

    l'Unione;

    b)

    il Fondo monetario internazionale;

    c)

    la Banca dei regolamenti internazionali;

    d)

    il fondo europeo di stabilità finanziaria;

    e)

    il meccanismo europeo di stabilità;

    f)

    un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.

    Articolo 119

    Esposizioni verso enti

    1.   Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 120. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 121.

    2.   Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 114, paragrafi da 4 a 7, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale in cui l'ente ha sede.

    3.   Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.

    4.   Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

    a)

    le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (29), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;

    b)

    in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.

    5.   Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.

    Articolo 120

    Esposizioni verso enti provvisti di rating

    1.   Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.

    Tabella 3