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Document 32019R2126

Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/7007

GU L 321 del 12/12/2019, p. 104–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2126/oj

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/104


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettera h) e l’articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci che entrano nell’Unione e misure in caso di non conformità.

(2)

Allo scopo di garantire controlli ufficiali efficaci delle partite di selvaggina di pelo con la pelle introdotte nell’Unione, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di controlli in base alle quali i controlli fisici sono completati nello stabilimento di destinazione, in quanto ai posti di controllo frontalieri non è possibile eseguire controlli fisici e campionamento completi.

(3)

Allo scopo di garantire controlli ufficiali efficaci dei prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente nei porti dell’Unione, è opportuno consentire che i controlli ufficiali siano eseguiti nei porti designati dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2).

(4)

L’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per gli animali e le merci cui all’articolo 48, lettera h), di tale regolamento, che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, quando tale esenzione è giustificata.

(5)

Qualora i controlli ufficiali non siano eseguiti ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che l’ingresso nell’Unione di tali animali e merci non comporti rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante.

(6)

Nel caso del tonno congelato che comporta un basso rischio o che non comporta alcun rischio specifico in conformità all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, i controlli ufficiali possono essere eseguiti nello stabilimento di trasformazione di destinazione, che deve essere riconosciuto dalle autorità doganali per la custodia temporanea di merci non unionali in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Nel caso dei prodotti della pesca che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico in conformità all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell’Unione dopo essere stati scaricati in paesi terzi, come indicato all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4), è opportuno adottare misure in caso di sospetta non conformità.

(8)

Gli animali e le merci che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi comportano un basso rischio, in quanto tali animali e merci non sono immessi in commercio al di fuori di dette isole o detti territori. È opportuno stabilire adeguate prescrizioni in materia di controllo ufficiale e misure per garantire che tali animali e merci non siano immessi in commercio al di fuori di dette isole o detti territori.

(9)

Al fine di razionalizzare e semplificare l’applicazione del quadro legislativo, le norme in merito ai controlli ufficiali di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), e all’articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero essere adottate unitamente alle norme in merito ai controlli ufficiali su altre categorie di merci elencate all’articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento.

(10)

Tali norme sono sostanzialmente collegate tra loro e molte di esse sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza, e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

(11)

Dato che il presente regolamento stabilisce norme oggetto della decisione 94/641/CE della Commissione (5) e della decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione (6), è opportuno abrogare tali atti giuridici.

(12)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci e le misure da adottare in caso di non conformità. Esso disciplina i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e merci sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi in cui tale esenzione è giustificata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;

2)

«prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

3)

«tonno congelato»: il tonno mantenuto conformemente ai requisiti di cui all’allegato III, capitolo VII, sezione VIII, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Selvaggina di pelo con la pelle

1.   L’autorità competente dei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione può consentire la spedizione delle partite di selvaggina di pelo con la pelle allo stabilimento nel luogo di destinazione, senza completare i controlli fisici, se le partite sono spedite in veicoli o contenitori in conformità agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato [20190628-026] della Commissione (8).

2.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa l’autorità competente dello stabilimento nel luogo di destinazione circa la necessità di completare i controlli fisici, in particolare i controlli sanitari e le prove di laboratorio.

3.   L’autorità competente dello stabilimento nel luogo di destinazione informa l’autorità competente di cui al paragrafo 1 circa i risultati dei controlli fisici indicati al paragrafo 2.

Articolo 4

Prodotti della pesca freschi sbarcati da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri

I prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, purché siano eseguiti dalle autorità competenti nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 5

Tonno congelato sbarcato da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri

Gli Stati membri possono eseguire, nello stabilimento di trasformazione di destinazione riconosciuto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, i controlli ufficiali del tonno congelato che non è ancora stato decapitato né eviscerato e che è stato sbarcato da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo direttamente nei porti dell’Unione designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, alle seguenti condizioni:

a)

i controlli ufficiali siano eseguiti dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero più vicino;

b)

lo stabilimento di trasformazione di destinazione sia riconosciuto dalle autorità doganali per la custodia temporanea di merci non unionali conformemente all’articolo 147, paragrafo 1, e all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 952/2013;

c)

il tonno congelato sia spedito dalla nave allo stabilimento di trasformazione di destinazione in veicoli o contenitori di trasporto sigillati, sotto la vigilanza dell’autorità competente che esegue i controlli ufficiali e nell’ambito del pertinente regime doganale conformemente agli articoli 134, 135, 140, 141 e all’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;

d)

prima dell’arrivo della partita nei porti dell’Unione designati, l’operatore responsabile della partita abbia notificato all’autorità competente di cui alla lettera a) del presente articolo l’arrivo della partita trasmettendo nell’IMSOC un documento sanitario comune di entrata (DSCE) compilato, come indicato all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 6

Prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi

1.   Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di entrare nell’Unione con un mezzo di trasporto diverso, come indicato all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, sono sottoposti a controlli documentali dall’autorità competente dei posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione.

2.   Le partite di cui al paragrafo 1 possono essere esentate dai controlli di identità e fisici ai posti di controllo frontalieri, a condizione che siano conformi alle condizioni stabilite all’articolo 72 del regolamento (UE) 2019/627.

3.   In caso di non conformità, riscontrata o sospetta, alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione esegue, oltre ai controlli documentali, controlli di identità e fisici sulle partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

1.   I prodotti di origine animale e i prodotti compositi che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati delle isole greche di Rodi, Mitilene e Iraklion (Creta), per l’uso locale nell’isola greca del punto di entrata, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

2.   Gli animali, i prodotti di origine animale e i prodotti compositi che entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, per l’uso locale nei dipartimenti francesi d’oltremare del punto di entrata, sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Articolo 8

Controlli ufficiali specifici sulle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

1.   Le partite di cui all’articolo 7 sono soggette, per ciascun punto di entrata autorizzato, ai controlli in conformità all’allegato I.

2.   Ciascun punto di entrata autorizzato rientra sotto la responsabilità di un’autorità competente, che dispone:

a)

di veterinari ufficiali responsabili dell’adozione di decisioni sulle partite conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e,

b)

se ritenuto necessario dall’autorità competente, del personale di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625, formato a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione (9).

3.   L’autorità competente dei punti di entrata autorizzati nelle isole greche di cui all’articolo 7, paragrafo 1, si assicura che, per ciascun punto di entrata autorizzato, siano disponibili il personale e le risorse per eseguire i controlli ufficiali sulle partite di merci di cui all’articolo 7, paragrafo 1, per le quali il punto di entrata è autorizzato.

4.   Ciascun punto di entrata autorizzato nei dipartimenti francesi d’oltremare di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sono dotati di tutti gli impianti, le attrezzature e il personale necessari ad eseguire i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per le quali il punto di entrata è autorizzato.

Articolo 9

Responsabilità degli operatori riguardo alle partite che entrano nell’Unione attraverso talune isole greche e determinati territori francesi

L’operatore responsabile delle partite di cui all’articolo 7:

a)

notifica all’autorità competente del punto di entrata autorizzato l’arrivo della partita presentando un DSCE compilato nell’IMSOC prima dell’arrivo della partita al punto di entrata autorizzato;

b)

tiene un registro approvato dall’autorità competente del punto di entrata autorizzato indicante, ove applicabile, le quantità di animali, prodotti di origine animale e prodotti compositi da immettere in commercio nonché il nome e l’indirizzo degli acquirenti;

c)

informa gli acquirenti che:

i)

i prodotti di origine animale e i prodotti compositi da immettere in commercio sono destinati unicamente al consumo locale e che tali prodotti non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;

ii)

in caso di rivendita, gli acquirenti devono informare i nuovi acquirenti, se questi sono operatori commerciali, in merito alle limitazioni di cui alla lettera c), punto i);

d)

nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, informa gli acquirenti che:

i)

gli animali da immettere in commercio sono destinati unicamente all’allevamento e alla produzione locali e che tali animali e i prodotti da essi derivati non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione;

ii)

in caso di rivendita, gli acquirenti devono informare i nuovi acquirenti, se questi sono operatori commerciali, in merito alle limitazioni di cui alla lettera d), punto i).

Articolo 10

Abrogazioni

1.   La decisione 94/641/CE e la decisione di esecuzione 2012/44/UE sono abrogate con effetto dal 14 dicembre 2019.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(5)  Decisione 94/641/CE della Commissione, dell’8 settembre 1994, che stabilisce le norme relative ai controlli veterinari dei prodotti provenienti da paesi terzi ed introdotti in talune isole greche (GU L 248 del 23.9.1994, pag. 26).

(6)  Decisione di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, sulle norme applicabili ai controlli veterinari da effettuare sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale introdotti in determinati dipartimenti francesi d’oltremare e provenienti da paesi terzi (GU L 24 del 27.1.2012, pag. 14).

(7)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione (GU L 255 del 4 ottobre 2019, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, del venerdì 8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).


ALLEGATO I

Controlli ufficiali specifici sulle merci che entrano nell’Unione attraverso i punti di entrata autorizzati di talune isole greche e di determinati territori francesi

1.   

L’autorità competente si assicura che tutti i dati relativi ai prodotti di origine animale e ai prodotti compositi e, nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, anche tutti i dati relativi agli animali, presentati per l’immissione in commercio, siano inseriti nell’IMSOC.

2.   

L’autorità competente controlla:

a)

i certificati e i documenti di accompagnamento;

b)

l’identità dei prodotti di origine animale e dei prodotti compositi e, nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, anche l’identità degli animali;

c)

l’imballaggio e le indicazioni su di esso apposte;

d)

la qualità e lo stato di conservazione delle merci;

e)

le condizioni di trasporto e, qualora si tratti di trasporto frigorifero, la temperatura del mezzo di trasporto e la temperatura interna delle merci;

f)

l’eventuale presenza di alterazioni nelle merci.

3.   

L’autorità competente si assicura che, dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici, il DSCE di accompagnamento indichi che i prodotti di origine animale e i prodotti compositi da immettere in commercio sono destinati unicamente al consumo locale e che tali prodotti non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione.

4.   

Nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, l’autorità competente si assicura che, dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici, il DSCE di accompagnamento indichi che gli animali da immettere in commercio sono destinati unicamente all’allevamento e alla produzione locali e che tali animali e i prodotti da essi derivati non devono in nessun caso essere rispediti in altre parti del territorio dell’Unione.

5.   

L’autorità competente effettua ispezioni regolari del luogo adibito all’accoglienza/al deposito delle partite da immettere in commercio al fine di verificare che siano rispettati i requisiti per la salute pubblica e che tali partite non siano rispedite in altre parti del territorio dell’Unione.

6.   

Nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Mayotte, l’autorità competente effettua ispezioni regolari del luogo adibito all’accoglienza degli animali da immettere in commercio al fine di verificare che siano rispettati i requisiti per la salute animale e che tali animali e i prodotti da essi derivati non siano rispediti in altre parti del territorio dell’Unione.


ALLEGATO II

Tavole di concordanza di cui all’articolo 10, paragrafo 2

1.   Decisione 94/641/CE

Decisione 94/641/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3, primo trattino

Articolo 3, secondo trattino

Articolo 3, terzo trattino

Articolo 3, quarto trattino

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Allegato I

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 2

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, lettera a)

Articolo 9, lettera b)

Articolo 9, lettera c)

Articolo 9, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 1

__

__

__

Articolo 7

Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 5

2.   Decisione di esecuzione 2012/44/UE

Decisione di esecuzione 2012/44/UE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Allegato

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, lettera a)

__

Articolo 9, lettera b)

Articolo 9, lettere c) e d)

Articolo 9, lettere e) ed f)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Allegato I, punto 1

Allegato I, punti 3 e 4

Allegato I, punti 5 e 6

__

__

__

__

Articolo 7


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