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Document 32014D0825

    2014/825/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 novembre 2014 , che istituisce la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete del partenariato europeo per l'innovazione e che abroga la decisione 2008/168/CE

    GU L 334 del 21/11/2014, p. 98–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2022; abrogato da 32022D1864

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/825/oj

    21.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 334/98


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 2014

    che istituisce la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete del partenariato europeo per l'innovazione e che abroga la decisione 2008/168/CE

    (2014/825/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4 e l'articolo 53, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata istituita una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

    (2)

    In conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è stata istituita la rete del partenariato europeo per l'innovazione («PEI») incaricata di sostenere il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55 dello stesso regolamento e consentire il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

    (3)

    Occorre pertanto adottare norme che definiscano la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale («RESR») e della rete PEI.

    (4)

    Per conseguire gli obiettivi del collegamento in rete nel settore rurale a livello europeo di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e svolgere le attività previste all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 3, di tale regolamento rispettivamente per la RESR e la rete PEI, occorre istituire un'Assemblea delle reti rurali e definirne i compiti e la struttura, in conformità del libro bianco della Commissione intitolato «La governance europea» (2), nonché della comunicazione del presidente alla Commissione dal titolo «Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register» (3) (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione).

    (5)

    L'Assemblea dovrebbe, in particolare, promuovere gli scambi e la creazione di reti tra gli enti pubblici e privati attivi nei settori dello sviluppo rurale e dell'innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura. Dovrebbe garantire il coordinamento tra la RESR e la rete PEI e fornire il quadro strategico per le loro attività, comprese quelle tematiche, assicurandone una sorveglianza e una valutazione adeguate. Dovrebbe proporre altresì i membri del gruppo direttivo.

    (6)

    L'Assemblea dovrebbe essere composta da reti rurali nazionali, autorità di gestione, organismi pagatori, organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo rurale a livello di Unione, gruppi di azione locale Leader, prestatori di servizi di consulenza agricola che offrono servizi di sostegno all'innovazione legati a gruppi operativi e istituti di ricerca che svolgono attività nel campo dell'innovazione connesse a gruppi operativi.

    (7)

    Al fine di garantire una rappresentanza equilibrata, trasparente e aperta, i membri dell'Assemblea che sono organizzazioni attive nel settore dello sviluppo rurale a livello di Unione dovrebbero essere quelli nominati all'interno del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale in conformità della decisione 2013/767/UE (4) della Commissione (in appresso «gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale»).

    (8)

    Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle attività della RESR e della rete PEI, conformemente ai pareri dell'Assemblea, occorre istituire un gruppo direttivo delle reti rurali e definirne i compiti e la struttura.

    (9)

    Il gruppo direttivo dovrebbe in particolare preparare e realizzare le attività della RESR e della rete PEI e garantirne il follow-up. Dovrebbe altresì coordinare le attività tematiche delle reti e garantire il coordinamento dei lavori dell'Assemblea con quello di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito dello sviluppo rurale e dei fondi strutturali e di investimento europei.

    (10)

    Il gruppo direttivo dovrebbe essere composto da autorità di gestione e/o reti rurali nazionali, organizzazioni attive a livello di UE nel settore dello sviluppo rurale, autorità nazionali responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale, prestatori di servizi di consulenza agricola e/o istituti di ricerca agricola.

    (11)

    Al fine di mantenere uno scambio aperto e regolare tra la RESR, la rete PEI e il gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale, il presidente e i vicepresidenti del gruppo di dialogo civile dovrebbero poter partecipare alle riunioni del gruppo direttivo in veste di osservatori.

    (12)

    È opportuno stabilire norme in materia di divulgazione delle informazioni da parte dei membri dell'Assemblea e del gruppo direttivo.

    (13)

    I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (14)

    La decisione 2008/168/CE (6) della Commissione, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, dovrebbe pertanto essere abrogata.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO I

    OGGETTO

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione istituisce la struttura organizzativa e operativa della rete europea per lo sviluppo rurale («RESR») e della rete del partenariato europeo per l'innovazione a sostegno della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura («rete PEI») istituendo un'Assemblea e un gruppo direttivo dei quali prevede la composizione e i compiti e per i quali fissa le norme che ne disciplinano il funzionamento.

    CAPO II

    ASSEMBLEA DELLE RETI RURALI

    Articolo 2

    Assemblea delle reti rurali

    È istituita l'Assemblea della RESR e della rete PEI, in appresso «Assemblea».

    Articolo 3

    Compiti dell'Assemblea

    L'Assemblea ha, in particolare, il compito di:

    a)

    promuovere gli scambi e la creazione di reti tra gli enti pubblici e privati attivi nei settori dello sviluppo rurale e dell'innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura;

    b)

    garantire il coordinamento tra la RESR e la rete PEI;

    c)

    fornire il quadro strategico per le attività della RESR e della rete PEI, comprese le attività tematiche;

    d)

    garantire una sorveglianza e una valutazione adeguate delle attività della RESR e della rete PEI rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle attività previste all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

    e)

    proporre al direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («direttore generale») i membri del gruppo direttivo.

    Articolo 4

    Membri dell'Assemblea

    1.   L'Assemblea è composta dai seguenti membri:

    a)

    reti rurali nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro);

    b)

    autorità di gestione di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro);

    c)

    organismi pagatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (un membro per ciascuno Stato membro);

    d)

    organizzazioni non governative a livello di UE, iscritte nel registro europeo comune per la trasparenza, che sono state nominate membri del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale a norma della decisione 2013/767/UE (in appresso «gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale») e che hanno espresso il proprio interesse a partecipare all'Assemblea (massimo 29 membri);

    e)

    organizzazioni a livello di UE che rappresentano le autorità regionali e/o locali attive nel settore dello sviluppo rurale, in particolare dei collegamenti tra zone rurali e urbane (massimo 3 membri);

    f)

    gruppi di azione locale Leader di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (un membro per ciascuno Stato membro);

    g)

    prestatori di servizi di consulenza agricola che offrono servizi di sostegno all'innovazione legati a gruppi operativi (un membro per ciascuno Stato membro);

    h)

    istituti di ricerca agricola che svolgono attività nel campo dell'innovazione connesse a gruppi operativi (un membro per ciascuno Stato membro).

    2.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h) sono designati dai rispettivi Stati membri.

    I membri di cui al paragrafo 1, lettera e), sono nominati dal direttore generale sulla base di un invito a presentare candidature.

    3.   Le autorità degli Stati membri designano i rappresentanti permanenti per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g) e h).

    Le organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) nominano i loro rappresentanti permanenti.

    4.   I nominativi dei membri dell'Assemblea sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro») e sui siti web della RESR e della rete PEI.

    5.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 5

    Funzionamento dell'Assemblea

    1.   L'Assemblea è presieduta da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca una riunione almeno una volta all'anno.

    2.   Di concerto con la Commissione, l'Assemblea può istituire sottogruppi incaricati di tematiche specifiche legate agli obiettivi e ai compiti della RESR e della rete PEI, compresi sottogruppi permanenti su:

    a)

    innovazione a favore della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura;

    b)

    Leader e sviluppo locale di tipo partecipativo; nonché

    c)

    valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

    I sottogruppi svolgono attività tematiche sulla base di un mandato definito dall'Assemblea.

    I sottogruppi non permanenti sono sciolti al termine del loro mandato.

    3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori esterni all'Assemblea, aventi competenze specifiche in merito a una questione iscritta all'ordine del giorno, a partecipare ai lavori dell'Assemblea o dei suoi sottogruppi in base a esigenze specifiche.

    4.   I membri dell'Assemblea, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (8). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni.

    5.   Le riunioni dell'Assemblea e dei suoi sottogruppi si svolgono presso i locali della Commissione, salvo decisione contraria del presidente. La Commissione assume i compiti di segreteria. Alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati ai lavori.

    6.   L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione.

    7.   La Commissione pubblica tutti i documenti attinenti alle attività svolte dall'Assemblea (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un link dal registro verso il corrispondente sito web.

    8.   I lavori dell'Assemblea sono coordinati con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito del dialogo civile in materia di sviluppo rurale, nonché nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti specifici sui singoli fondi ai sensi di tale regolamento.

    Articolo 6

    Rimborso delle spese

    1.   I membri dell'Assemblea non sono retribuiti per i servizi prestati.

    2.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri dell'Assemblea per partecipare alle sue riunioni, comprese le riunioni dei sottogruppi, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore presso quest'ultima.

    3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    CAPO III

    GRUPPO DIRETTIVO DELLE RETI RURALI

    Articolo 7

    Gruppo direttivo delle reti rurali

    È istituito il gruppo direttivo della RESR e della rete PEI, in appresso «gruppo direttivo».

    Articolo 8

    Compiti del gruppo direttivo

    Il gruppo direttivo ha, in particolare, il compito di:

    a)

    preparare e realizzare le attività della RESR e della rete PEI e garantirne il follow-up, conformemente al quadro strategico stabilito dall'Assemblea;

    b)

    coordinare le attività tematiche conformemente al quadro stabilito dall'Assemblea e garantire il follow-up della loro realizzazione;

    c)

    valutare in modo continuo l'efficacia e l'efficienza delle attività della RESR e della rete PEI;

    d)

    garantire il coordinamento dei lavori dell'Assemblea con quelli di altri gruppi di esperti e comitati istituiti nell'ambito del dialogo civile in materia di sviluppo rurale, nonché nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici sui singoli fondi ai sensi di tale regolamento;

    e)

    riferire all'Assemblea in merito alle proprie attività.

    Articolo 9

    Membri del gruppo direttivo

    1.   Il gruppo direttivo è composto dai seguenti membri dell'Assemblea:

    a)

    autorità di gestione e/o reti rurali nazionali (un membro per ciascuno Stato membro);

    b)

    organizzazioni a livello di UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) (massimo 12 membri);

    c)

    autorità nazionali responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale (massimo 4 membri);

    d)

    prestatori di servizi di consulenza agricola e/o istituti di ricerca agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere g) e h) (massimo 4 membri).

    2.   I membri del gruppo direttivo sono nominati dal direttore generale su proposta dell'Assemblea tenendo conto della diversità geografica e tematica dei membri della RESR e della rete PEI e sulla base dell'impegno volontario dei membri proposti.

    Per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1, l'Assemblea può proporre una rotazione dei membri del gruppo direttivo.

    3.   Un membro del gruppo direttivo può essere sostituito dal direttore generale, su proposta dell'Assemblea, qualora:

    a)

    si ritiri dal gruppo direttivo;

    b)

    non designi regolarmente i rappresentanti per le riunioni del gruppo direttivo;

    c)

    non sia più in grado di contribuire efficacemente ai compiti del gruppo direttivo;

    d)

    non osservi l'obbligo di non divulgare informazioni protette dal segreto professionale di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    4.   Il presidente e i vicepresidenti del gruppo di dialogo civile sullo sviluppo rurale possono partecipare in veste di osservatori alle riunioni del gruppo direttivo.

    Articolo 10

    Spese operative e delle riunioni del gruppo direttivo

    Gli articoli 5 e 6 si applicano, mutatis mutandis, alle spese operative e alle spese sostenute per le riunioni del gruppo direttivo.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 11

    Abrogazione

    La decisione 2008/168/CE è abrogata.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

    (2)  La governance europea — Un libro bianco della Commissione, COM(2001) 428 def. del 25.7.2001.

    (3)  Comunicazione del presidente alla Commissione del 10.11.2012, Framework for Commission Expert Groups: Horizontal Rules and Public Registers (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico, non tradotta in italiano), C(2010)7649 final.

    (4)  Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (6)  Decisione 2008/168/CE della Commissione, del 20 febbraio 2008, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 31).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (8)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


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