Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0771

    2013/771/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che istituisce l’ Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE

    GU L 341 del 18/12/2013, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogato da 32021D0173

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/771/oj

    18.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/73


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2013

    che istituisce l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE

    (2013/771/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

    (2)

    L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite da dette agenzie esecutive.

    (3)

    La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l’attuazione dei programmi, che andrebbe invece affidata all’agenzia esecutiva.

    (4)

    Con la decisione 2004/20/CE (2), la Commissione ha istituito l’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente (di seguito l’Agenzia), cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

    (5)

    Successivamente, con la decisione 2007/372/CE (3), la Commissione ha modificato il mandato dell’Agenzia per includervi la gestione di nuovi progetti e programmi nel campo dell’innovazione, dell’imprenditorialità e della mobilità e ne ha cambiato il nome in Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione.

    (6)

    L’Agenzia istituita con la decisione 2004/20/CE ha dimostrato che l’esternalizzazione della gestione di programmi operativi specifici ha consentito alle direzioni generali di riferimento di concentrarsi sugli aspetti strategici dei programmi. Alla luce del persistere dei vincoli nel bilancio dell’UE, la delega di compiti a un’agenzia esecutiva si rivela più efficiente in termini di costi. Dalle due valutazioni intermedie dell’Agenzia si evince che, nel complesso, le prestazioni dell’Agenzia sono buone ed essa è uno strumento efficace ed efficiente di realizzazione delle iniziative delle quali ha la responsabilità operativa.

    (7)

    Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (4), la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

    (8)

    L’analisi costi-benefici (5) condotta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, ha dimostrato che i costi previsti ammontano a 295 milioni di EUR rispetto ai 399 milioni di EUR necessari per l’esecuzione interna dei programmi. Sul fronte benefici, sono attesi incrementi di efficienza pari a 104 milioni di EUR se si sceglie l’opzione agenzie rispetto all’opzione esecuzione interna. Inoltre, l’allineamento di portafogli di programmi più coerenti alle competenze di base dell’Agenzia e alla sua identità di servizio arrecheranno notevoli benefici qualitativi. Secondo l’analisi condotta, riunendo la gestione di Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2014-2020) (6) (di seguito Orizzonte 2020), del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) (7) (di seguito COSME) e del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (8) (di seguito LIFE), l’Agenzia otterrà sinergie, semplificazione e economie di scala. L’aggregazione di tutti gli aspetti dello «strumento per le PMI» di Orizzonte 2020 garantirà inoltre un unico punto di accesso ai beneficiari potenziali e un’offerta coerente di servizi. Nel quadro del Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca (9) (di seguito FEAMP), le azioni previste nel capitolo «Politica marittima integrata» corrispondono particolarmente bene al profilo attuale dell’Agenzia connesso all’innovazione e alla competitività. L’affidamento della gestione delle parti residue del programma Marco Polo (2007-2013) all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e la rete concentrerà ulteriormente la gestione dei programmi infrastrutturali di trasporto in tale Agenzia garantendo così ai beneficiari un punto di accesso unico ai finanziamenti.

    (9)

    Al fine di conferire un’identità coerente alle agenzie esecutive, nel definire i loro nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche.

    (10)

    È opportuno affidare all’Agenzia la gestione di LIFE, che sostituisce il precedente programma LIFE + e che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (2007-2013), è gestito internamente dalla Commissione. La gestione di LIFE comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto. LIFE è caratterizzato da progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate.

    (11)

    È opportuno affidare all’Agenzia la gestione di parti di COSME, che sostituiscono parti del programma per l’imprenditorialità e l’innovazione nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione 2007-2013 (10) (di seguito CIP), attualmente gestite in parte dall’Agenzia e in parte internamente dalla Commissione. La gestione delle parti di COSME da delegare all’Agenzia comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto. Alcune parti di COSME sono inoltre caratterizzate da progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate.

    (12)

    È opportuno affidare all’Agenzia la gestione di parti del FEAMP, negli ambiti della politica marittima integrata (PMI), del controllo e delle consulenze e delle conoscenze scientifiche, che sostituiscono attività analoghe che, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (2007-2013), sono gestite internamente dalla Commissione. La gestione del FEAMP comprende l’esecuzione di progetti a carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

    (13)

    È opportuno affidare all’Agenzia la gestione delle seguenti parti di «Orizzonte 2020»:

    a)

    alcune parti della «Parte II — Leadership industriale» caratterizzate da progetti che generano un gran numero di operazioni omogenee e standardizzate;

    b)

    alcune parti della «Parte III — Sfide per la società» comprendenti l’esecuzione di progetti a carattere tecnico che non implicano decisioni di natura politica e richiedono un elevato livello di competenza tecnica e finanziaria per tutto il ciclo del progetto.

    (14)

    È opportuno affidare all’Agenzia la gestione delle parti residue delle azioni la cui gestione le era già stata delegata nel quadro del CIP nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (2007-2013): «Energia intelligente-Europa II (EIE II)», la rete «Enterprise Europe», il portale «La tua Europa — Imprese», l’«Helpdesk europeo dei diritti di proprietà intellettuale (Helpdesk DPI)», l’«Iniziativa ecoinnovazione» e il progetto «IPorta».

    (15)

    È opportuno che l’Agenzia sia responsabile dell’offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico, in particolare laddove la centralizzazione di tali servizi di supporto aumenterebbe ulteriormente l’efficienza in termini di costi e le economie di scala.

    (16)

    È opportuno istituire l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese. L’Agenzia sostituisce e succede giuridicamente all’agenzia istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003.

    (17)

    È opportuno abrogare le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE e stabilire disposizioni transitorie.

    (18)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione

    È istituita l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (di seguito l’Agenzia), che sostituisce e succede all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE, per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

    Articolo 2

    Sede

    La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.

    Articolo 3

    Obiettivi e compiti

    1.   L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:

    a)

    programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) 2014-2020 (11);

    b)

    programma per l’ambiente e azione per il clima (LIFE) 2014-2020 (12);

    c)

    Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) (13), compresa la politica marittima integrata (PMI), il controllo e le consulenze e le conoscenze scientifiche;

    d)

    programma quadro per la ricerca e l’innovazione 2014-2020 (Orizzonte 2020) (14) — parti della «Parte II — Leadership industriale» e della «Parte III — Sfide per la società».

    Il primo comma si applica a condizione che tali programmi entrino in vigore e dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

    2.   L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione delle parti residue delle seguenti azioni nel quadro del CIP:

    a)

    il programma «Energia intelligente-Europa II (EIE II)»;

    b)

    l’«Iniziativa ecoinnovazione»;

    c)

    la rete «Enterprise Europe»;

    d)

    il portale «La tua Europa — Imprese»;

    e)

    l’«Helpdesk europeo dei diritti di proprietà intellettuale (Helpdesk DPI)»;

    f)

    il progetto «IPorta».

    3.   L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:

    a)

    la gestione di alcune o di tutte le fasi di esecuzione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

    b)

    l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega;

    c)

    la fornitura di sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega.

    4.   L’Agenzia, se stabilito nell’atto di delega, può essere responsabile dell’offerta di servizi di supporto amministrativo e logistico agli organismi di esecuzione dei programmi e nell’ambito dei programmi citati nell’atto di delega.

    Articolo 4

    Durata delle nomine

    1.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

    2.   Il direttore è nominato per cinque anni.

    Articolo 5

    Controllo e rendiconto d’esecuzione

    L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.

    Articolo 6

    Esecuzione del bilancio di funzionamento

    L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (15).

    Articolo 7

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    1.   Le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

    2.   L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2004/20/CE quale modificata dalla decisione 2007/372/CE.

    3.   Fatta salva la revisione dell’inquadramento dei funzionari distaccati prevista nell’atto di delega, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.

    (3)  GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 52.

    (4)  COM(2011) 500 definitivo.

    (5)  Analisi costi-benefici relativa alla delega alle agenzie esecutive di determinati compiti relativi all’esecuzione dei programmi dell’Unione 2014-2020 (relazione finale), 19 agosto 2013.

    (6)  COM(2011) 809 definitivo.

    (7)  COM(2011) 834 definitivo.

    (8)  COM(2011) 874 definitivo.

    (9)  COM(2011) 804 definitivo.

    (10)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

    (11)  COM(2011) 834 definitivo.

    (12)  COM(2011) 874 definitivo.

    (13)  COM(2011) 804 definitivo.

    (14)  COM(2011) 809 definitivo.

    (15)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.


    Top