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Document 32007D0133

    2007/133/CE: Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007 , che autorizza l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    GU L 57 del 24/02/2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 08/01/2008, p. 134–135 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/133(1)/oj

    24.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/12


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 gennaio 2007

    che autorizza l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    (2007/133/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), il Regno Unito è stato autorizzato con decisione 97/375/CE (3) ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva anche al fine del funzionamento di un regime facoltativo che prevede la contabilizzazione dell'imposta sulla base delle entrate e delle uscite di cassa (contabilità per cassa) a rinviare il diritto alla detrazione dell'IVA a monte da parte dei soggetti passivi che contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva, fino al momento in cui l'IVA a monte viene pagata al fornitore.

    (2)

    Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 26 gennaio 2006, il Regno Unito ha chiesto una proroga di tre anni della suddetta deroga. Esso inoltre ha chiesto di aumentare il massimale relativo al volume d'affari per il regime semplificato di contabilità per cassa da 660 000 GBP a 1 350 000 GBP.

    (3)

    Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 31 agosto 2006, l'Estonia ha chiesto una deroga all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE per consentire che l'IVA diventi detraibile da parte del soggetto passivo quando viene pagato il fornitore. Tale rinvio della detrazione si applicherà soltanto nel quadro di un regime semplificato di contabilità per cassa in base al quale i soggetti passivi contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva. L'Estonia ha chiesto che il regime di contabilità per cassa sia limitato ai soggetti passivi classificati dal diritto estone come imprese individuali.

    (4)

    Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 27 giugno 2006, la Slovenia ha chiesto una deroga all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE per consentire che l'IVA diventi detraibile da parte del soggetto passivo quando viene pagato il fornitore. Tale rinvio della detrazione si applicherà soltanto nel quadro di un regime semplificato di contabilità per cassa in base al quale i soggetti passivi contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva. La Slovenia ha chiesto che il massimale del volume d'affari per il regime semplificato di contabilità per cassa sia fissato a 208 646 EUR.

    (5)

    Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 6 aprile 2006, la Svezia ha chiesto una deroga all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE per consentire che l'IVA diventi detraibile da parte del soggetto passivo quando viene pagato il fornitore. Tale rinvio della detrazione si applicherà soltanto nel quadro di un regime semplificato di contabilità per cassa in base al quale i soggetti passivi contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva. La Svezia ha chiesto che il massimale del volume d'affari per il regime semplificato di contabilità per cassa sia fissato a 3 000 000 di SEK.

    (6)

    In conformità all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera datata 6 ottobre 2006 della richiesta presentata dall'Estonia, con lettera datata 6 ottobre 2006 della richiesta presentata dalla Slovenia, con lettera datata 4 ottobre 2006 della richiesta presentata dalla Svezia e con lettera datata 6 ottobre 2006 della richiesta presentata dal Regno Unito. La Commissione ha inoltre notificato con lettera datata 6 ottobre 2006 alla Svezia e con lettere datate 9 ottobre 2006 a Estonia, Slovenia e Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per valutare la richiesta.

    (7)

    La direttiva 77/388/CEE è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2006/112/CE. I riferimenti alle disposizioni della prima direttiva si intendono effettuati alla seconda.

    (8)

    Il regime di contabilità per cassa costituisce una misura di semplificazione per le piccole e medie imprese. Nel Regno Unito, l'aumento del massimale consentirà ad un numero più elevato di imprese di optare per il regime. In particolare, con l'aumento richiesto il regime sarebbe potenzialmente esteso ad altre 57 000 imprese. In Estonia la deroga chiesta consentirà il ricorso al regime a 5 700 imprese. In Slovenia potranno optare per il regime 62 000 imprese e in Svezia esso sarà accessibile a 630 000 imprese.

    (9)

    Le deroghe chieste da Estonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito possono essere accettate tenuto conto della percentuale di imprese ammissibili che potrebbero optare per il regime semplificato e della sua durata limitata.

    (10)

    Poiché i soggetti passivi che hanno fruito del regime facoltativo nel passato dovrebbero poterne continuare la fruizione senza interruzione, l'autorizzazione concessa al Regno Unito dovrebbe applicarsi dalla data di scadenza della decisione 97/375/CE. Inoltre, poiché ciò consentirebbe ad altri soggetti passivi di fruire del regime dall'inizio del loro esercizio contabile, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a mettere a disposizione il regime a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    (11)

    La deroga in questione non incide sull'importo complessivo delle entrate fiscali degli Stati membri riscosse allo stadio del consumo finale e pertanto non ha effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'IVA.

    (12)

    Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare il diritto alla detrazione dell'imposta a monte da parte dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al pagamento della stessa al fornitore.

    Sono interessati i soggetti passivi che si avvalgono di un regime in base al quale contabilizzano l'IVA a valle all'incasso del prezzo dal cliente. Essi devono avere un volume d'affari non superiore a 208 646 EUR per la Slovenia, a 3 000 000 SEK per la Svezia e a 1 350 000 GBP per il Regno Unito, mentre per l'Estonia devono essere registrati come impresa individuale.

    Articolo 2

    La decisione 97/375/CE è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2009.

    Articolo 4

    La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. STEINBRÜCK


    (1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

    (2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

    (3)  GU L 158 del 17.6.1997, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/909/CE (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 49).


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