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Document 31998D0500

    98/500/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1998 che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo [notificata con il numero C(1998) 2334] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 225 del 12/08/1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/500/oj

    31998D0500

    98/500/CE: Decisione della Commissione del 20 maggio 1998 che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo [notificata con il numero C(1998) 2334] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag. 0027 - 0028


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1998 che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo [notificata con il numero C(1998) 2334] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/500/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando che l'articolo 118 B del trattato stabilisce che la Commissione si sforzi di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali il quale possa sfociare, se le parti lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali;

    considerando che il punto 12 della Carta comunitaria dei Diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce che i datori di lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro da un lato e le organizzazioni dei lavoratori dall'altro devono avere il diritto, alle condizioni previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, di negoziare e concludere contratti collettivi e che il dialogo che deve instaurarsi tra le parti sociali a livello europeo può giungere, se essi lo ritengono auspicabile, a rapporti contrattuali, soprattutto su scala interprofessionale e settoriale;

    considerando che, in risposta alla sua comunicazione del 18 settembre 1996, relativa allo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario (1), la Commissione ha ricevuto un forte appoggio da tutte le parti coinvolte nella sua proposta di rafforzare il dialogo sociale settoriale;

    considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 18 luglio 1997 (2), in risposta alla suddetta comunicazione della Commissione, ha chiesto che venga attribuita un'importanza specifica al dialogo sociale settoriale, poiché è nell'ambito del dialogo sociale che si può meglio valutare l'impatto della regolamentazione e/o deregolamentazione sull'occupazione nei vari settori economici;

    considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 29 gennaio 1997 (3) in risposta alla stessa comunicazione della Commissione, ha dichiarato che il dialogo settoriale deve essere efficace, efficiente e correttamente gestito;

    considerando che la situazione nei vari Stati membri dimostra chiaramente la necessità che i datori di lavoro ed i lavoratori partecipino attivamente alle discussioni relative al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei rispettivi settori; considerando che il migliore strumento per garantire tale partecipazione è un comitato di dialogo settoriale collegato con la Commissione, che costituisca a livello comunitario un'istanza rappresentativa degli interessi socioeconomici coinvolti;

    considerando che la Commissione deve sforzarsi di garantire che la composizione e le attività dei comitati di dialogo settoriale contribuiscano alla promozione dell'eguaglianza tra le donne e gli uomini;

    considerando che i comitati paritari esistenti devono essere sostituiti dai comitati di dialogo settoriale; che deve pertanto procedersi all'abrogazione delle decisioni istitutive dei comitati paritari,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Con la presente decisione sono istituiti i comitati di dialogo settoriale (in prosieguo: «i comitati») nei settori in cui le parti sociali presentino richiesta congiunta di partecipare ad un dialogo a livello europeo, ed in cui le organizzazioni che rappresentano le due parti sociali dei settori interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) siano collegate a specifici settori o categorie e dispongano di un'organizzazione a livello europeo;

    b) siano composte da organizzazioni che, a loro volta, formino parte integrante e riconosciuta delle strutture delle parti sociali degli Stati membri, siano abilitate a negoziare accordi e siano rappresentative in più Stati membri;

    c) dispongano di strutture adeguate a garantire la loro effettiva partecipazione all'attività dei comitati.

    Articolo 2

    Nel settore di attività per il quale sono stati creati, i comitati:

    a) dovranno essere consultati sui progressi a livello comunitario che abbiano implicazioni sociali, e

    b) dovranno sviluppare e promuovere il dialogo sociale a livello settoriale.

    Articolo 3

    Alle riunioni di ciascun comitato sono ammessi a partecipare complessivamente al massimo 40 rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, con un numero pari di rappresentanti per ciascuna delegazione.

    Articolo 4

    La Commissione invita a partecipare alle riunioni dei comitati i rappresentanti proposti dalle organizzazioni delle parti sociali che abbiano presentato la richiesta di cui all'articolo 1.

    Articolo 5

    1. Ciascun comitato stabilirà, di concerto con la Commissione, il proprio regolamento di procedura.

    2. I comitati sono presieduti da un rappresentante della delegazione dei datori di lavoro o della delegazione dei lavoratori o, su loro richiesta congiunta, da un rappresentante della Commissione.

    3. I comitati si riuniscono almeno una volta all'anno. Le spese di soggiorno e di viaggio sono rimborsate ad un massimo di 30 rappresentanti delle parti sociali partecipanti alle riunioni di un comitato.

    4. La Commissione esamina regolarmente, in consultazione con le parti sociali, il funzionamento dei comitati e lo svolgimento delle loro attività nei vari settori.

    Articolo 6

    Se la Commissione informa un comitato del carattere confidenziale di un tema in discussione, i membri del comitato sono obbligati, salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, a mantenere il segreto su qualunque informazione acquisita durante le riunioni del comitato o del suo segretariato.

    Articolo 7

    1. I comitati di dialogo settoriale sostituiscono i seguenti comitati paritari:

    a) comitato paritetico per i trasporti marittimi istituito con decisione 87/467/CEE della Commissione (4);

    b) comitato paritetico dell'aviazione civile istituito con decisione 90/449/CEE della Commissione (5);

    c) comitato paritetico per la navigazione interna istituito con decisione 80/991/CEE della Commissione (6);

    d) comitato paritetico dei trasporti stradali istituito con decisione 85/516/CEE della Commissione (7);

    e) comitato paritetico delle ferrovie istituito con decisione 85/13/CEE della Commissione (8);

    f) comitato paritetico delle telecomunicazioni istituito con decisione 90/450/CEE della Commissione (9);

    g) comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli istituito con decisione 74/442/CEE della Commissione (10);

    h) comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima istituito con decisione 74/441/CEE della Commissione (11);

    i) comitato paritetico delle poste istituito con decisione 94/595/CE della Commissione (12).

    I comitati istituiti da tali decisioni restano in funzione sino all'entrata in funzione dei comitati settoriali istituiti dalla presente decisione, ovvero, al più tardi, fino al 31 dicembre 1998.

    2. Alle condizioni stabilite dall'articolo 1, i comitati di dialogo settoriale sostituiscono anche altri gruppi di lavoro informali per il cui mezzo la Commissione ha sino ad ora promosso il dialogo sociale in alcuni settori non compresi nell'ambito di applicazione delle decisioni della Commissione istitutive di comitati paritari.

    3. Le decisioni di cui alle lettere da a) ad i) del paragrafo 1 sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1999.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Pádraig FLYNN

    Membro della Commissione

    (1) COM(96) 448 def.

    (2) GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 338.

    (3) GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 27.

    (4) GU L 253 del 4. 9. 1987, pag. 20.

    (5) GU L 230 del 24. 8. 1990, pag. 22.

    (6) GU L 297 del 6. 11. 1980, pag. 28.

    (7) GU L 317 del 28. 11. 1985, pag. 33.

    (8) GU L 8 del 10. 1. 1985, pag. 26.

    (9) GU L 230 del 24. 8. 1990, pag. 25.

    (10) GU L 243 del 5. 9. 1974, pag. 22.

    (11) GU L 243 del 5. 9. 1974, pag. 19.

    (12) GU L 225 del 31. 8. 1994, pag. 31.

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