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Document 32011D0235

Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011 , concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

GU L 100 del 14/04/2011, p. 51–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/oj

14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/51


DECISIONE 2011/235/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha ribadito la sua profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran.

(2)

Il Consiglio ha rilevato, in particolare, il drammatico aumento delle esecuzioni capitali registrato negli ultimi mesi e la sistematica repressione attuata nei confronti dei cittadini iraniani, che sono vittime di vessazioni e arresti per aver esercitato i loro legittimi diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica. L’Unione ha altresì ribadito la sua ferma condanna del ricorso alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

(3)

In tale contesto, il Consiglio ha riaffermato la sua determinazione a continuare a far fronte agli abusi concernenti i diritti umani in Iran e ha dichiarato di essere pronto ad introdurre misure restrittive nei confronti dei responsabili di gravi violazioni in materia di diritti umani in Iran.

(4)

Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l’applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l’altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Iran in materia di diritti umani.

(5)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e delle persone ad essi associate, elencati nell’allegato.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 fa salve le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.   Sono congelati, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran e tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone ed entità ad esse associate, elencate nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all’allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia comunicato all’autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica.

Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona o l’entità di cui al paragrafo 1 è stata elencata nell’allegato, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona o entità elencata nell’allegato; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o l’entità inclusa nell’elenco effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione nell’elenco dell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l’elenco riportato nell’allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità interessata.

Articolo 4

1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate nell’elenco.

2.   L’allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

Per massimizzare l’impatto delle misure di cui alla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare analoghe misure restrittive.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2012. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 1 e 2

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran) - Data di nascita: 1961

Capo della polizia nazionale iraniana. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vicecapo delle forze di terra dell'IRGC.

Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Capo del corpo Rassoulollah dell'IRGC responsabile della Grande Teheran dal novembre 2009. Il corpo Rassoulollah è incaricato della sicurezza nella Grande Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella violenta repressione dei manifestanti del 2009. Responsabile della repressione delle manifestazioni di protesta durante gli avvenimenti di Ashura (dicembre 2009) e successivamente.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias “Aziz Jafari”)

Luogo di nascita: Yazd (Iran) - Data di nascita: 1.9.1957

Comandante generale dell'IRGC. L'IRGC e la Base Sarollah comandata dal Generale Aziz Jafari hanno svolto un ruolo chiave nell'interferenza illegale con le elezioni presidenziali del 2009 attraverso l'arresto e la detenzione di attivisti politici e gli scontri con i manifestanti nelle strade.

 

7.

KHALILI Ali

 

Generale dell'IRGC, capo dell'unità medica della base Sarollah. Ha firmato una lettera, inviata al Ministero della sanità il 26 giugno 2009, che vietava la presentazione di documenti o dossier medici alle persone ferite o ricoverate in ospedale durante gli avvenimenti post elettorali.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Luogo di nascita: Najaf (Iraq) – Data di nascita: intorno al 1952

Comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti.

Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Luogo di nascita: Isfahan (Iran) -Data di nascita:1963

Vicecapo della polizia nazionale iraniana. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nel caso di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.

 

13.

TAEB Hossein

Luogo di nascita: Teheran - Data di nascita: 1963

Ex comandante delle forze Basij (fino all'ottobre 2009). Attualmente vice comandante dell'IRGC per l'intelligence. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Capo della magistratura di Mashhad. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Luogo di nascita: Najafabad (Iran) - Data di nascita: 1945

Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 (ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami). In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post elettorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurli al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Teheran. Ha partecipato ai processi contro i manifestanti. È stato interrogato dalla magistratura sugli abusi perpetrati a Kahrizak. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione dei detenuti nel carcere di Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Procuratore generale di Teheran dall'agosto 2009. La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l'arresto di numerosi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con l'accusa di Muharebeh, o ribellione contro Dio, che comporta la condanna a morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena capitale. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media, nell'ambito di una vasta repressione dell'opposizione politica.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Giudice, Capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. È incaricato dei casi post elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh -Data di nascita: intorno al 1956

Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e portavoce della magistratura (ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009). Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.

 

22.

MORTAZAVI Said

Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) - Data di nascita: 1967

Capo della task force per la lotta al contrabbando, ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte di tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tribunale rivoluzionario diTeheran, sezioni 26 e 28. È incaricato dei casi post elettorali; ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Giudice, Capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi post elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i «processi farsa» dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran. Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Capo del reparto 350 della prigione di Evin. Ha dato sfogo, in svariate occasioni, ad una violenza sproporzionata sui prigionieri.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice della detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Vicesegretario dell'amministrazione carceraria generale a Teheran - Ex capo della prigione di Evin a Teheran fino all'ottobre 2010 nel periodo in cui ebbero luogo le torture. È stato direttore e ha minacciato e fatto pressione sui prigionieri in numerose occasioni.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

In veste di vicecapo dell'organizzazione carceraria dell'Iran, è responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.

 


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