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Document 32019R0361

Regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per quanto riguarda l'accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/8335

GU L 81 del 22.3.2019, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/361/oj

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/69


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/361 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per quanto riguarda l'accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 81, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 32, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha modificato l'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 aggiungendo un certo numero di soggetti all'elenco dei soggetti ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni devono fornire informazioni sui derivati per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. Detti soggetti dovrebbero pertanto essere inclusi anche nel regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (3) specificando le informazioni e il livello di accesso ai dati sui derivati da fornire. È pertanto essenziale che i repertori di dati sulle negoziazioni siano in grado di individuare con precisione le controparti e le operazioni in questione. L'accesso fornito dai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe comprendere l'accesso ai dati sulle operazioni in derivati concluse da una controparte, a prescindere dal fatto che la controparte sia l'impresa madre o una filiazione di un'altra impresa, a condizione che l'accesso richiesto riguardi informazioni necessarie al soggetto interessato per assolvere le proprie responsabilità e i propri mandati.

(2)

Molti dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 hanno responsabilità e mandati numerosi e diversi. Al fine di evitare che i repertori di dati sulle negoziazioni debbano costantemente verificare sulla base di quale mandato e per quale specifica necessità un soggetto richiede l'accesso, e quindi evitare loro oneri amministrativi inutili, è opportuno consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di fornire a ciascun soggetto un accesso unico, che dovrebbe coprire le responsabilità e i mandati di ciascun soggetto.

(3)

L'accesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a tutti i dati sui derivati, compresi i dati sui derivati che non sono stati accettati dal repertorio di dati sulle negoziazioni e i dati a seguito dell'esecuzione del processo di riconciliazione dei derivati di cui all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (4), è della massima importanza per assicurare che detti soggetti siano in grado di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

(4)

Alcuni dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono responsabili della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria. Il corretto assolvimento dei loro compiti richiede che tali soggetti abbiano accesso alla più ampia gamma di partecipanti al mercato e di sedi di negoziazione e a dati sui derivati quanto più possibile completi e granulari disponibili per i rispettivi ambiti di responsabilità, che possono essere, a seconda del soggetto in questione, uno Stato membro, la zona euro o l'Unione.

(5)

In ragione dei legami tra derivati e politica monetaria, i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012, dovrebbero avere accesso ai dati sulle posizioni in derivati espressi nella valuta da essi emessa. I dati sulle posizioni dovrebbero includere dati sui derivati aggregati per criteri, tra cui il sottostante, il prodotto e la scadenza per singole controparti.

(6)

L'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno, in materia di stabilità finanziaria e rischio sistemico, mandati e responsabilità molto simili a quelli dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). È pertanto importante che queste autorità abbiano, al pari dell'ESMA, accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (5) ha istituito il meccanismo di vigilanza unico. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto assicurare che la Banca centrale europea (BCE) abbia accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti soggette, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(8)

A norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le autorità di risoluzione devono disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva al fine di evitare il contagio. Ciascuna autorità di risoluzione dovrebbe pertanto avere accesso ai dati sulle operazioni in derivati comunicati dalle predette entità.

(9)

A norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il Comitato di risoluzione unico è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di risoluzione unico, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di risoluzione per le entità di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. Per consentire al Comitato di risoluzione unico di elaborare i piani di risoluzione, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero dare al Comitato l'accesso ai dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014.

(10)

Per consentire alle autorità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi, esse dovrebbero avere accesso ai dati segnalati dalle controparti soggette alle loro responsabilità e ai loro mandati.

(11)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione europea.

(12)

L'ESMA ha consultato le autorità competenti e i membri del SEBC, prima di presentare il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento. L'ESMA ha anche condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Accesso ai dati sui derivati conformemente alle responsabilità e al mandato di ciascuna autorità interessata

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché i dati sulle operazioni in derivati messi a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a norma dei paragrafi da 3 a 17 del presente articolo comprendano i dati seguenti:

a)

le segnalazioni relative ai derivati segnalati in conformità delle tabelle 1 e 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione (*1), compresi i dati più recenti sulle operazioni in derivati non ancora scaduti o che non sono stati oggetto di segnalazioni con tipo di azione «errore», «cessazione anticipata», «compressione» e «componente di posizione», di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato dello stesso regolamento delegato;

b)

i dati pertinenti relativi alle segnalazioni di derivati respinte dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprese le segnalazioni sui derivati respinte durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto;

c)

lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha effettuato il processo di riconciliazione a norma dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno diverse responsabilità o diversi mandati un punto di accesso unico ai derivati che ricadono nell'ambito delle loro responsabilità e mandati.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Aesfem l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per permetterle di esercitare le sue competenze conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati.

5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l'energia.

6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi.

7.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'autorità di vigilanza designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a)

la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell'autorità;

b)

la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell'autorità;

c)

la società è un offerente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) e b), e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

8.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, parametri di riferimento e controparti che ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità.

9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro abbia come valuta l'euro l'accesso:

a)

a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC o in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e rientra nell'ambito di competenza del membro conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati di vigilanza, o in cui l'obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC o di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

ai dati sulle posizioni per i contratti derivati in euro.

10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro ha come valuta l'euro l'accesso a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tale autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro.

11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l'euro l'accesso:

a)

a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC e rientra nell'ambito di competenza di detto membro conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati di vigilanza, o in cui l'obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

b)

ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro del SEBC.

12.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità, di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l'euro l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro.

13.   Il repertorio di dati dà alla BCE, per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti che, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*2).

14.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità competenti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da tutte le controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

15.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

16.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato di risoluzione unico l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014.

17.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all'autorità di vigilanza di una controparte centrale (CCP) e, ove applicabile, al pertinente membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che esercita la vigilanza sulla CCP, l'accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(5)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(7)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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