EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1640

Regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/4425

GU L 274 del 5.11.2018, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1640/oj

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1640 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1011 impone taluni requisiti di governance e di controllo ai contributori sottoposti a vigilanza, incluso l'obbligo di dotarsi di un sistema di controlli per garantire l'integrità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati, nonché l'obbligo di dotarsi di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati di cui è effettuata la contribuzione. Questi obblighi sono già in parte disciplinati dagli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e dai relativi regolamenti delegati. Tuttavia, per certi aspetti le disposizioni del presente regolamento delegato della Commissione vanno oltre quelle degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e taluni contributori sottoposti a vigilanza potrebbero non essere soggetti alle disposizioni dei suddetti articoli in quanto effettuano la contribuzione di dati per indici di riferimento forniti da amministratori che sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. Per evitare l'incertezza giuridica, i requisiti stabiliti dal presente regolamento delegato della Commissione lasciano impregiudicati gli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e i relativi regolamenti delegati e quindi sono applicabili solo nella misura in cui integrano le disposizioni di cui sopra.

(2)

Il sistema dei controlli istituito dai contributori sottoposti a vigilanza dovrebbe includere una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile, e politiche in materia di segnalazione di illeciti, di sorveglianza e di riesame periodico del processo di contribuzione dei dati. L'obiettivo è consentire ai contributori sottoposti a vigilanza di essere certi di agire nel rispetto delle norme e di trasmettere dati accurati e attendibili.

(3)

La formazione che i notificatori impiegati dai contributori sottoposti a vigilanza devono avere a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe comprendere anche una formazione in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti e una formazione su tutti gli elementi del codice di condotta applicabili alla contribuzione di dati. Si tratta di uno strumento essenziale per garantire che i notificatori agiscano in maniera adeguata e in linea con la metodologia dell'indice di riferimento.

(4)

Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero includere misure per la separazione dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore e misure relative alla politica retributiva del contributore per i notificatori, per ridurre al minimo gli incentivi dei notificatori alla manipolazione della contribuzione di dati.

(5)

I sistemi di conservazione delle registrazioni di cui i contributori sottoposti a vigilanza sono tenuti a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero comprendere l'obbligo di conservare le registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati, compresi i nomi dei notificatori. Ciò al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza.

(6)

Consentire ai contributori di esercitare discrezionalità comporta il rischio che esperti diversi la esercitino diversamente o che perfino lo stesso esperto la eserciti diversamente nel corso del tempo. Inoltre la discrezionalità aumenta anche la vulnerabilità del pertinente indice di riferimento alla manipolazione. È pertanto necessario che le politiche istituite a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 includano un sistema per assicurare coerenza nell'uso di valutazioni o nell'esercizio della discrezionalità e per ridurre il rischio di manipolazione. Tale sistema dovrebbe imporre l'obbligo di procedere a riesami interni periodici dell'applicazione delle valutazioni di esperti. Esso dovrebbe inoltre individuare le tipologie di informazioni da prendere in considerazione o da non prendere in considerazione per definire in modo adeguato il margine di discrezionalità.

(7)

Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non riguarda i contributori sottoposti a vigilanza che forniscono dati solo per gli indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica.

Gli obblighi imposti a norma del presente regolamento lasciano impregiudicati quelli imposti a norma degli articoli 11 e 15 del regolamento (UE) 2016/1011 e le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 (3).

Articolo 2

Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprende la creazione e il mantenimento di almeno i seguenti controlli:

a)

un efficace meccanismo di sorveglianza del processo di contribuzione dei dati, che comprende un sistema di gestione del rischio, l'individuazione di personale di alto livello responsabile del processo di contribuzione dei dati e il coinvolgimento delle funzioni di controllo della conformità e di audit interno facenti parte dell'organizzazione del contributore;

b)

una politica in materia di segnalazione di illeciti, che includa adeguate garanzie per gli autori delle segnalazioni;

c)

una procedura per individuare e gestire le violazioni del regolamento (UE) 2016/1011 e le violazioni del codice di condotta applicabile elaborato a norma dell'articolo 15 dello stesso regolamento, compresa una procedura per le indagini su qualsiasi violazione rilevata e per la registrazione delle azioni prese di conseguenza;

d)

riesami periodici del processo di contribuzione dei dati, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta sia modificato il codice di condotta applicabile.

Articolo 3

Controlli sui notificatori

1.   I sistemi e controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati, e includono almeno quanto segue:

a)

un processo per la designazione dei notificatori e procedure per la contribuzione nei casi in cui il notificatore sia inaspettatamente indisponibile, compresa la designazione di supplenti;

b)

procedure e sistemi per il monitoraggio dei dati utilizzati per le contribuzioni e delle contribuzioni stesse, che siano in grado di inviare un allarme in funzione di parametri predefiniti dal contributore.

2.   Fatti salvi i requisiti imposti a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011, il contributore tiene conto dei seguenti criteri per determinare, ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, se sia proporzionato disporre di un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore:

a)

il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione;

b)

la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore sottoposto a vigilanza;

c)

se possano insorgere conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per un indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contributore.

3.   Quando i controlli messi in atto dal contributore sottoposto a vigilanza comprendono un processo di approvazione da parte di una persona fisica in una posizione superiore a quella del notificatore, tali controlli prevedono norme chiare circa i tempi di approvazione e, se contemplano la possibilità che l'approvazione avvenga dopo la trasmissione dei dati, essi precisano le condizioni in presenza delle quali è consentita l'approvazione dopo la trasmissione e il termine massimo entro il quale deve avvenire l'approvazione.

Articolo 4

Formazione dei notificatori

1.   I sistemi e controlli di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono programmi di formazione che garantiscono che ciascun notificatore abbia almeno:

a)

una conoscenza e un'esperienza adeguate in merito alle modalità con cui l'indice di riferimento intende misurare il mercato o la realtà economica sottostanti;

b)

una conoscenza adeguata di tutti gli elementi del codice di condotta applicabile elaborato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se del caso.

2.   Le conoscenze dei notificatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la loro conoscenza dei requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Paramento europeo e del Consiglio (4), nella misura in si applicano ai compiti dei notificatori, sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, per verificare che ciascun notificatore sia ancora idoneo a svolgere la propria funzione.

3.   Il paragrafo 2 non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 5

Conflitti di interesse

1.   Le misure per la gestione dei conflitti di interesse di cui il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

a)

un registro dei conflitti di interesse, che è aggiornato e utilizzato per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per la loro gestione. Il registro è accessibile ai revisori interni o esterni;

b)

la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti del contributore, quando tale separazione è appropriata visto il livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione, la natura, la portata e la complessità delle attività del contributore e la possibilità che insorgano conflitti di interesse tra la contribuzione di dati per l'indice di riferimento e le attività commerciali o di altra natura svolte dal contributore;

c)

procedure di sorveglianza interne adeguate, ivi comprese, nel caso in cui non vi sia alcuna separazione organizzativa o fisica dei dipendenti, norme che disciplinano le interazioni dei notificatori con dipendenti addetti al front office.

2.   Le misure per la gestione dei conflitti di interesse comprendono inoltre politiche retributive per i notificatori che garantiscono che la remunerazione di questi ultimi non sia legata a nessuno dei seguenti elementi:

a)

il valore dell'indice di riferimento;

b)

gli specifici valori delle trasmissioni di dati effettuate;

c)

l'esecuzione di attività specifiche del contributore sottoposto a vigilanza che possano dar luogo a un conflitto di interesse con la contribuzione di dati per l'indice di riferimento.

Articolo 6

Conservazione delle registrazioni

1.   Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le comunicazioni relative alla fornitura di dati comprendono le registrazioni delle contribuzioni effettuate e del nome e cognome dei notificatori.

2.   Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne l'esposizione del contributore a strumenti finanziari che utilizzano l'indice di riferimento comprendono le registrazioni del tipo di attività svolta dal contributore sottoposto a vigilanza che dà luogo all'esposizione.

3.   Le registrazioni da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto concerne le revisioni interne ed esterne comprendono le registrazioni del mandato di revisione, della relazione di revisione e delle azioni intraprese a seguito di ogni revisione.

4.   Il paragrafo 3 non si applica ai contributori per gli indici di riferimento significativi sottoposti a vigilanza.

Articolo 7

Valutazione di esperti

Le politiche che il contributore sottoposto a vigilanza è tenuto a istituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 laddove i dati si basino su valutazioni di esperti comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

un sistema per garantire la coerenza tra i vari notificatori, e la coerenza nel tempo, in relazione all'uso di valutazioni o all'esercizio della discrezionalità;

b)

l'individuazione delle tipologie di informazioni che possono o non possono essere prese in considerazione per l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità;

c)

le procedure per il riesame di qualsiasi uso di valutazioni o esercizio della discrezionalità.

Articolo 8

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale); e regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).


Top