Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 32006L0007
Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
GU L 64 del 4.3.2006., 37./51. lpp.
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2014
4.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 64/37 |
DIRETTIVA 2006/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2006
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione dell'8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile, il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica. |
(2) |
L'acqua è una risorsa naturale limitata e, in quanto tale, la sua qualità dovrebbe essere protetta, difesa, gestita e trattata. Le acque superficiali, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane. |
(3) |
La politica ambientale della Comunità dovrebbe puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana. |
(4) |
Nel dicembre del 2000, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo di una nuova politica per le acque di balneazione ed ha avviato una consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. L'esito principale della consultazione è stato il sostegno generale a favore di una nuova direttiva ispirata alle più recenti conoscenze scientifiche e con un accento particolare sulla più ampia partecipazione del pubblico. |
(5) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), contiene l'impegno di garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione procedendo anche alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (6). |
(6) |
Ai sensi del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili. La presente direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze scientifiche nell'applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi microbiologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato. Occorrerebbe intraprendere urgentemente ulteriori studi epidemiologici sui rischi per la salute connessi con la balneazione, in particolare nelle acque dolci. |
(7) |
Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come le direttive del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (7), e 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (8), e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (9). |
(8) |
Informazioni adeguate sulle misure previste e sui progressi relativi all'attuazione dovrebbero essere divulgate ai soggetti interessati. Il pubblico dovrebbe essere informato adeguatamente e tempestivamente dei risultati del monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e delle misure di gestione dei rischi per prevenire pericoli per la salute, specialmente in caso di eventi di inquinamento prevedibile a breve termine o anomali. Dovrebbero essere applicate le nuove tecnologie che consentano al pubblico di essere informato efficacemente e in maniera comparabile sulle acque di balneazione in tutta la Comunità. |
(9) |
Ai fini del monitoraggio, è necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. Occorre osservare e valutare la qualità delle acque per un congruo periodo di tempo al fine di giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione. |
(10) |
La conformità dovrebbe dipendere da adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non soltanto da misurazioni e calcoli. È pertanto opportuno un sistema di profili delle acque di balneazione che permetta una migliore individuazione dei rischi quale base per le misure di gestione. Parallelamente, occorrerebbe dedicare particolare attenzione al rispetto degli standard di qualità e alla transizione coerente dalla direttiva 76/160/CEE. |
(11) |
Il 17 febbraio 2005, la Comunità ha ratificato la Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione Århus). È quindi opportuno che questa direttiva contenga disposizioni sull'accesso del pubblico alle informazioni e preveda disposizioni per la partecipazione del pubblico alla sua attuazione per integrare la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (10), e la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale (11). |
(12) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento da parte degli Stati membri, sulla base di standard comuni, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(13) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12). |
(14) |
La continua rilevanza della politica comunitaria nel settore delle acque di balneazione si manifesta in ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere il pubblico da episodi di inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione della Comunità o nelle immediate vicinanze delle stesse. La qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni settanta. Da allora le modalità d'uso delle acque sono cambiate, così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di:
a) |
monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione; |
b) |
gestione della qualità delle acque di balneazione; e |
c) |
informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione. |
2. La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE.
3. La presente direttiva si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione (di seguito «acque di balneazione»). Non si applica a:
a) |
piscine e terme; |
b) |
acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici; |
c) |
acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
i termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE; |
2) |
«autorità competente»: l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva e qualsiasi altra autorità o organismo cui è stato delegato tale ruolo; |
3) |
«permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione o all'avviso che sconsiglia la balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare; |
4) |
«congruo numero»: in relazione ai bagnanti, un numero che l'autorità competente ritiene sia congruo, considerando in particolare le tendenze passate o le infrastrutture o strutture fornite, o altre misure adottate, per promuovere la balneazione; |
5) |
«inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti di cui agli articoli 8 e 9 e all'allegato I, colonna A; |
6) |
«stagione balneare»: il periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti; |
7) |
«misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:
|
8) |
«inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II; |
9) |
«situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni; |
10) |
«serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 3; |
11) |
«valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II; |
12) |
«proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma; |
13) |
il termine «pubblico interessato» ha lo stesso significato che nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (13). |
CAPO II
QUALITÀ E GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
Articolo 3
Monitoraggio
1. Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente dopo il 24 marzo 2008.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato IV.
3. Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale:
a) |
si prevede il maggior afflusso di bagnanti; o |
b) |
si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione. |
4. Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della terza stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.
5. Gli Stati membri possono avviare il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell'allegato IV. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'articolo 4. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.
6. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione. Sono sostituiti da campioni prelevati ai sensi dell'allegato IV.
7. In caso di situazioni anomale, il calendario di monitoraggio di cui al paragrafo 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della situazione anomala. Appena possibile dopo il termine della situazione anomala, sono prelevati nuovi campioni in sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anomala.
8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni sospensione del calendario di monitoraggio, indicandone le ragioni. Essi forniscono tali rapporti al più tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva di cui all'articolo 13.
9. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l'applicazione di metodi o regole alternativi, purché essi possano dimostrare che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Gli Stati membri che consentono l'applicazione di detti metodi o regole equivalenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le regole applicate e sulla loro equivalenza.
Articolo 4
Valutazione della qualità delle acque di balneazione
1. Gli Stati membri garantiscono che le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.
2. Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate:
a) |
in relazione a ciascuna acqua di balneazione; |
b) |
al termine di ciascuna stagione balneare; |
c) |
sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e |
d) |
secondo la procedura di cui all'allegato II. |
Tuttavia, uno Stato membro può decidere di effettuare valutazioni della qualità delle acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato membro decide di tornare a effettuare le valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque anni.
3. La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.
4. Tuttavia, purché:
— |
siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, o |
— |
la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, |
la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se:
a) |
le acque di balneazione sono di nuova individuazione; |
b) |
si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma dell'articolo 5, nel qual caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente dei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi; o |
c) |
le acque di balneazione erano già state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i parametri 2 e 3 di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva. |
5. Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti solo se dette acque di balneazione:
a) |
sono contigue; |
b) |
hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e del paragrafo 4, lettera c); e |
c) |
hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi. |
Articolo 5
Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione
1. A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità:
a) |
«scarsa»; |
b) |
«sufficiente»; |
c) |
«buona»; o |
d) |
«eccellente». |
2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015.
3. Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano come minimo «sufficienti». Essi adottano quelle misure realistiche e proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona».
4. Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa» pur rimanendo conformi alla presente direttiva. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte.
a) |
Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
|
b) |
Se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso. |
Articolo 6
Profili delle acque di balneazione
1. Gli Stati membri assicurano che vengano stabiliti profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione saranno predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.
2. I profili delle acque di balneazione sono riesaminati e aggiornati secondo quanto previsto nell'allegato III.
3. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva.
Articolo 7
Misure di gestione in circostanze eccezionali
Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.
Articolo 8
Rischi da cianobatteri
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, viene effettuato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.
2. Qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, vengono adottate immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione, che includano l'informazione al pubblico.
Articolo 9
Altri parametri
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, vengono svolte indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute e vengono adottate misure di gestione adeguate, che includono l'informazione al pubblico.
2. Si procede ad un'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, si adotteranno adeguate misure di gestione, che includono, se del caso, l'informazione al pubblico.
Articolo 10
Cooperazione per le acque transfrontaliere
Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 11
Partecipazione del pubblico
Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione della presente direttiva e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunità:
— |
di informarsi sul processo di partecipazione, e |
— |
di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. |
Ciò riguarda in particolare la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità competenti tengono in debito conto le informazioni ottenute.
Articolo 12
Informazione al pubblico
1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a) |
la classificazione corrente delle acque di balneazione e l'eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsiglia la balneazione di cui al presente articolo mediante un segno o un simbolo chiaro e semplice; |
b) |
una descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III; |
c) |
nel caso di acque di balneazione soggette ad inquinamento di breve durata:
|
d) |
informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante tali eventi; |
e) |
laddove la balneazione è vietata o sconsigliata, un avviso che ne informi il pubblico precisandone le ragioni; |
f) |
ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione, il fatto che l'area in questione non è più balneabile e le ragioni della sua declassificazione; e |
g) |
un'indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti, conformemente al paragrafo 2. |
2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione di cui al paragrafo 1, nonché le seguenti informazioni in varie lingue, ove opportuno:
a) |
un elenco delle acque di balneazione; |
b) |
la classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della presente direttiva dopo l'ultima classificazione; |
c) |
nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come indicato nell'articolo 5, paragrafo 4; e |
d) |
nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, informazioni generali relative:
|
L'elenco di cui alla lettera a) è disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) sono resi disponibili su Internet una volta completate le analisi.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e con effetto a decorrere dall'inizio della quinta stagione balneare successiva al 24 marzo 2008.
4. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.
Articolo 13
Comunicazione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'articolo 4.
2. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2008.
3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.
4. La Commissione pubblica una relazione di sintesi annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica tale relazione entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. Nella predisposizione della relazione, la Commissione, ove possibile, ricorre ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Relazione e riesame
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 2008, una relazione. La relazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:
a) |
risultati di uno studio epidemiologico adeguato a livello europeo condotto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri; |
b) |
altri sviluppi scientifici, analitici ed epidemiologici relativi ai parametri riguardanti la qualità delle acque di balneazione, anche in relazione ai virus; e |
c) |
raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. |
2. Entro la fine del 2014, gli Stati membri presentano osservazioni scritte alla Commissione relativamente alla relazione, anche per quanto riguarda le necessità di eventuali ulteriori ricerche o valutazioni che possano essere necessarie per assistere la Commissione nel riesame della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3.
3. Alla luce della relazione, delle osservazioni scritte degli Stati membri e di un'analisi di impatto approfondita e tenendo presente l'esperienza maturata nell'attuazione della presente direttiva, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 2020, prestando particolare attenzione ai parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione, valutando anche l'opportunità di eliminare progressivamente la classificazione di «sufficiente» o di modificare le norme applicabili e presenta, se del caso, adeguate proposte legislative a norma dell'articolo 251 del trattato.
Articolo 15
Adeguamenti tecnici e misure di attuazione
1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, viene deciso di:
a) |
specificare la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9; |
b) |
fissare norme dettagliate per l'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4; |
c) |
adattare i metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I al progresso scientifico e tecnologico; |
d) |
adattare l'allegato V al progresso scientifico e tecnologico; |
e) |
definire linee guida relative a un metodo comune per la valutazione di singoli campioni. |
2. La Commissione presenta un progetto delle misure da adottare ai sensi del paragrafo 1, lettera b), in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), entro il 24 marzo 2010. Prima di presentarlo, consulta i rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle pertinenti organizzazioni turistiche e dei consumatori nonché di altre parti interessate. Dopo l'adozione delle pertinenti norme, le rende pubbliche via Internet.
Articolo 16
Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 17
Abrogazione
1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione istituiti nella direttiva abrogata.
2. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.
3. I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 18
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 marzo 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 19
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER
(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 127.
(2) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 39.
(3) GU C 244 del 10.10.2003, pag. 31.
(4) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2004 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.
(5) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(7) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(9) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(10) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(11) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(13) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
ALLEGATO I
ACQUE INTERNE
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Parametro |
Qualità eccellente |
Qualità buona |
Qualità sufficiente |
Metodi di riferimento dell'analisi |
1 |
Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml |
200 (1) |
400 (1) |
330 (2) |
ISO 7899-1 o ISO 7899-2 |
2 |
Escherichia coli espressi in ufc/100 ml |
500 (1) |
1 000 (1) |
900 (2) |
ISO 9308-3 o ISO 9308-1 |
ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Parametro |
Qualità eccellente |
Qualità buona |
Qualità sufficiente |
Metodi di riferimento dell'analisi |
1 |
Enterococchi intestinali espressi in ufc/100 ml |
100 (3) |
200 (3) |
185 (4) |
ISO 7899-1 o ISO 7899-2 |
2 |
Escherichia coli espressi in ufc/100 ml |
250 (3) |
500 (3) |
500 (4) |
ISO 9308-3 o ISO 9308-1 |
(1) Basato sulla valutazione del 95o percentile. Cfr. allegato II.
(2) Basato sulla valutazione del 90o percentile. Cfr. allegato II.
(3) Basato sulla valutazione del 95o percentile. Cfr. allegato II.
(4) Basato sulla valutazione del 90o percentile. Cfr. allegato II.
ALLEGATO II
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
1. QUALITÀ SCARSA
Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (1), i valori percentili (2) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (3) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D.
2. QUALITÀ SUFFICIENTE
Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente»:
1) |
se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D; e |
2) |
se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:
|
3. QUALITÀ BUONA
Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona»:
1) |
se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (4) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C; e |
2) |
se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:
|
4. QUALITÀ ECCELLENTE
Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente»:
1) |
se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e |
2) |
se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:
|
NOTE
(1) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 4, paragrafi 2 o 4.
(2) Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene così ricavato:
i) |
prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato); |
ii) |
calcolare la media aritmetica dei log10 (μ); |
iii) |
calcolare la deviazione standard dei log10 (σ). |
Il punto superiore del 90o percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90o percentile = antilog (μ + 1,282 σ).
Il punto superiore del 95o percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95o percentile = antilog (μ + 1,65 σ).
(3) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.
(4) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.
ALLEGATO III
Profilo delle acque di balneazione
1. |
Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene:
|
2. |
Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualità «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravità dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.
Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualità eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1. |
3. |
In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva. |
4. |
Le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile. |
5. |
Se l'autorità competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti. |
ALLEGATO IV
MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
1. |
Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni. |
2. |
Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:
|
3. |
Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese. |
4. |
In caso di inquinamento di breve durata, è prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione. Se è necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata. |
ALLEGATO V
Norme per la manipolazione dei campioni per le analisi microbiologiche
1. Punto di campionamento
Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.
2. Sterilizzazione dei contenitori dei campioni
I contenitori dei campioni sono:
— |
sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121 oC, o |
— |
sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160 oC e 170 oC per almeno un'ora, o |
— |
contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal fabbricante. |
3. Campionamento
Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.
I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).
Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente, non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).
Il campione è identificato chiaramente con inchiostro indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.
4. Stoccaggio e trasporto dei campioni prima dell'analisi
In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.
Il campione è conservato ad una temperatura di 4 oC circa in una borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore è necessario conservare il campione in frigorifero.
Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi è ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di 4 oC ± 3 oC.