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Document 32006L0007

Qualità delle acque di balneazione

Qualità delle acque di balneazione

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva sulle acque di balneazione mira a garantire che

  • Venga monitorata la qualità delle acque di balneazione;
  • vengano introdotte migliori misure di gestione; e
  • le informazioni siano messe a disposizione del pubblico.

PUNTI CHIAVE

  • L’Unione europea (Unione) provvede a proteggere la qualità dell’ambiente e la salute umana. Pertanto, la presente direttiva permette di migliorare le norme che garantiscono la qualità delle acque di balneazione. Essa completa la Direttiva 2000/60/CE (si veda la sintesi) sulla protezione e la gestione dell’acqua.
  • La direttiva non si applica alle piscine e alle terme, alle acque confinate create artificialmente soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici.

Monitoraggio delle acque di balneazione

  • Ogni anno, i paesi dell’Unione devono individuare le acque di balneazione sul loro territorio e determinare la durata della loro stagione balneare.
  • Essi devono stabilire un monitoraggio nei luoghi più frequentati dai bagnanti o sottoposti a rischio più elevato di inquinamento. Tale monitoraggio deve essere effettuato tramite il prelievo:
    • almeno 4 campioni, di cui 1 prima dell’inizio della stagione balneare;
    • di 3 campioni soltanto se la stagione balneare non supera le 8 settimane oppure se la regione è soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.
  • I paesi dell’Unione devono comunicare i risultati del loro monitoraggio alla Commissione europea, nonché una descrizione delle misure di gestione della qualità delle acque. Il monitoraggio può essere sospeso in via eccezionale, previa comunicazione alla Commissione.

Determinazione della qualità delle acque di balneazione

  • La valutazione della qualità delle acque è basata su dati microbiologici, come definito dai parametri di cui all’allegato I. Si stabilisce quindi una classificazione delle acque di qualità scarsa, sufficiente, buona o eccellente in base ai criteri di cui all’allegato II.
  • Secondo la direttiva, tutte le acque di balneazione nell’Unione devono essere state come minimo di qualità sufficiente, entro la fine della stagione balneare 2015. Inoltre i paesi dell’Unione devono adottare le misure necessarie per aumentare il numero delle acque di balneazione di qualità buona o eccellente.
  • In caso di qualità insufficiente, i paesi dell’Unione devono adottare le misure necessarie per la gestione e l’eliminazione dell’inquinamento, per la protezione e l’informazione dei bagnanti.

Profili delle acque di balneazione

  • La direttiva prevede che vengano predisposti profili per ogni acqua di balneazione. Possono riguardare un solo sito o più acque contigue. Essi contengono in particolare una valutazione:
    • delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e delle acque di superficie nel loro bacino drenante;
    • dell’inquinamento e delle sue cause;
    • delle misure di gestione.
  • I profili delle acque di balneazione dovranno essere rivisti e aggiornati secondo le disposizioni all’allegato III della direttiva.

Misure eccezionali

  • I paesi dell’Unione devono adottare misure eccezionali in caso di situazioni inaspettate che deteriorano la qualità delle acque o costituiscono un rischio per la salute dei bagnanti.
  • Controlli adeguati devono essere attuati in caso di pericolo di proliferazione di alghe. Pertanto, le autorità responsabili devono:
    • adottare misure di gestione e di informazione tempestive, in caso di proliferazione cianobatterica (o di «alghe blu»);
    • valutare i rischi per la salute in caso di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino.

Acque transfrontaliere

I paesi dell’Unione devono procedere in particolare allo scambio di informazioni e ad azioni congiunte qualora un bacino idrografico si estenda su più territori.

Informazione al pubblico

  • Le autorità nazionali devono permettere al pubblico di conoscere e partecipare alla gestione della qualità delle acque. I cittadini possono quindi formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. Essi possono inoltre partecipare alla preparazione, alla revisione e all’aggiornamento degli elenchi della qualità dell’acqua.
  • Inoltre, i paesi dell’Unione devono assicurare che adeguate informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare. Esse riguardano in particolare:
    • la classificazione delle acque, i divieti o gli avvisi che sconsigliano la balneazione;
    • una descrizione generale delle acque in un linguaggio non tecnico;
    • una descrizione del tipo e della durata di inquinamento.
  • La direttiva 2013/64/UE modifica la direttiva 2006/7/CE in conseguenza della modifica dello status di Mayotte nei confronti dell’Unione. L’unico destinatario è la Francia.
  • La direttiva 2006/7/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 76/160/CEE il 31 dicembre 2014.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 24 marzo 2006 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 24 marzo 2008.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

Le modifiche successive alla direttiva 2006/7/CE sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2017/1583 della Commissione, del 1° settembre 2017, che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma EN ISO 17994:2014 quale norma sull’equivalenza dei metodi microbiologici (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 34).

Decisione di esecuzione 2011/321/UE della Commissione, del 27 maggio 2011, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un simbolo volto a informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione (GU L 143 del 31.5.2011, pag. 38).

Ultimo aggiornamento: 26.08.2021

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