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Document 32013R1273
Commission Regulation (EU) No 1273/2013 of 6 December 2013 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 328 del 7.12.2013, p. 72–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/72 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2) (in appresso «la STI TAP») impone la modifica del regolamento prendendo in considerazione i risultati della fase 1, descritta al paragrafo 7.2 dell’allegato I della STI TAP. |
(2) |
Il paragrafo 7.2.2.2 dell’allegato I della STI TAP dispone che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «ERA») deve valutare i risultati prodotti dalle parti interessate in termini di specifiche tecniche IT, di governance e di piano generale di attuazione al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti nella fase 1 siano stati raggiunti. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto dall’Agenzia ferroviaria europea la raccomandazione ERA/REC/09-2012/INT, del 31 ottobre 2012, che include una serie di proposte di modifica della STI TAP. |
(4) |
Il comitato direttivo istituito dal paragrafo 7.2.1 della STI TAP ha discusso la raccomandazione dell’ERA e, in particolare, lo status giuridico dei risultati della fase 1. Lo stesso ha deciso di modificare lo status di alcune specifiche IT in guide applicative. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 454/2011 è così modificato:
a) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l’Agenzia sostengono i lavori della fase 2, secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I, fornendo competenza ed informazioni funzionali e tecniche.»; |
b) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), insieme a un rappresentante dei venditori dei biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano ulteriormente il sottosistema Applicazioni telematiche per i passeggeri secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I. L’Agenzia ferroviaria europea rende disponibili pubblicamente sul proprio sito web i risultati della fase 1 (guide applicative, architettura, governance e piano generale di attuazione).»; |
c) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori dei biglietti siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale (NCP — Nationa Contact Point) per il seguito della sua attuazione. Il ruolo del punto di contatto nazionale è descritto all’allegato VI.»; |
d) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della fase 2, descritta al paragrafo 7.3 dell’allegato I. 2. L’Agenzia ferroviaria europea modifica il documento tecnico B.60 (Architettura) prendendo in considerazione i risultati della fase 1 e applicando la procedura di cui all’articolo 3.» |
Articolo 2
Gli allegati del regolamento (UE) n. 454/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.
ALLEGATO
Gli allegati al regolamento (UE) n. 454/2011sono modificati come segue:
1. |
L’allegato I è modificato come segue:
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2) |
L’allegato III è sostituito dall’allegato III seguente: «ALLEGATO III Elenco dei documenti tecnici
|
3) |
Il testo del punto C.1 dell’allegato IV è sostituito dal testo seguente: «C.1. Tariffe NRT Il contenuto principale dei dati sulle tariffe NRT deve essere quello riportato di seguito:
Le tariffe NRT devono essere rese disponibili in anticipo in base alle loro condizioni di vendita.»; |
4) |
È aggiunto il seguente allegato V: «ALLEGATO V Elenco dei documenti tecnici per l’architettura IT “retail”, la governance e il piano generale di attuazione
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5) |
È aggiunto il seguente allegato VI: «ALLEGATO VI Compiti del punto di contatto nazionale TAF/TAP (NCP — National Contact Point)
|