EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011XC0401(02)
Notice for the attention of Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri who was added to the list referred to in Articles 2, 3 and 7 of Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, by virtue of Commission Regulation (EU) No 317/2011
Avviso destinato a Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, che è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, in forza del regolamento (UE) n. 317/2011 della Commissione
Avviso destinato a Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, che è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, in forza del regolamento (UE) n. 317/2011 della Commissione
OJ C 101, 1.4.2011, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/39 |
Avviso destinato a Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, che è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, in forza del regolamento (UE) n. 317/2011 della Commissione
2011/C 101/12
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell’organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talibani consistono, tra l’altro, nel:
|
2. |
Il 23 marzo 2011 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri all’elenco corrispondente. Questa persona può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirla nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 317/2011 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
|
4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (5) prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con regolamento (UE) n. 317/2011 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 317/2011 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
I dati personali delle persone interessate saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità (attualmente Unione), nonché la libera circolazione di tali dati (6). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all’esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all’indirizzo indicato al paragrafo 4. |
7. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 86 dell’1.4.2011, pag. 63.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L’articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) L’articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.