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Document 32022R0328
Council Regulation (EU) 2022/328 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
ST/6561/2022/INIT
GU L 49 del 25.2.2022, p. 1–140
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2022
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 49/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/328 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/327 (1), del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC (3) del Consiglio e vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se tali prodotti sono destinati a un uso militare o a utilizzatori finali militari. Vieta inoltre la vendita di tali beni e tecnologie a determinate persone giuridiche in Russia e vieta la fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie. Il regolamento impone inoltre agli operatori di ottenere un'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e vieta la fornitura dei servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifere in acque profonde, per la prospezione e la produzione petrolifere nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone altresì restrizioni all'accesso di determinati enti finanziari russi, nonché della Russia, del suo governo e della sua banca centrale, al mercato dei capitali dell'Unione. |
(3) |
Il 24 gennaio 2022, ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe avuto gravissime conseguenze e un costo pesante. |
(4) |
In considerazione della gravità della situazione, il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori, in particolare difesa, energia, aviazione e finanza. |
(5) |
La decisione (PESC) 2022/327 impone ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Introduce anche restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi. Sono previste limitate deroghe a tali restrizioni per finalità legittime e predeterminate. Tale decisione vieta inoltre la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali con la Russia o per gli investimenti in tale paese, fatte salve alcune eccezioni. |
(6) |
La decisione (PESC) 2022/327 vieta anche la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di specifici beni e tecnologie destinati a essere utilizzati nella raffinazione del petrolio, disponendo inoltre restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi. |
(7) |
La decisione (PESC) 2022/327 introduce inoltre un divieto di esportazione riguardante beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e all'industria spaziale e vieta la prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie. Vieta anche la prestazione di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a tale divieto. |
(8) |
La decisione (PESC) 2022/327 amplia ulteriormente le attuali restrizioni finanziarie, in particolare quelle sull'accesso di alcune entità russe ai mercati dei capitali. Vieta inoltre la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali russe nelle sedi di negoziazione dell'Unione. Introduce altresì nuove misure che limitano in misura significativa i flussi finanziari dalla Russia nell'Unione, vietando l'accettazione di depositi, superiori a determinati importi, di cittadini o residenti russi, la tenuta di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell'Unione e la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi. |
(9) |
Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione. |
(10) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. |
(11) |
La Commissione seguirà da vicino l'applicazione di tali misure. Per garantire l'efficacia dei controlli delle esportazioni dei beni e delle tecnologie dell'Unione in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, la Commissione agirà in coordinamento con gli Stati membri e, se del caso, con i paesi partner, al fine di adeguare opportunamente, in casi giustificati e documentati, l'elenco di tali beni e tecnologie. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1)." (*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*3) Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).»;" |
2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. È vietato:
3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:
Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
8. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.”; |
3) |
l’articolo 2bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:
Fatta eccezione per le suddette lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7. Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
8. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; |
4) |
sono inseriti gli articoli seguenti. «Articolo 2 ter 1. Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:
2. Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. Articolo 2 quater 1. La notifica all'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato IX. 2. Tutte le autorizzazioni di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato IX. Articolo 2 quinquies 1. Le autorità competenti scambiano senza indugio informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. 2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. 3. Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli articoli 2, 2 bis e 2 ter per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. 4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner. Articolo 2 sexies 1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
|
5) |
all'articolo 3, paragrafo 2, i termini "«articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009» sono sostituiti dai termini «articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821»; |
6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato X o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. Articolo 3 quater 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 3. È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; 4. È vietato:
5. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. »; |
7) |
all'articolo 4, paragrafo 2, «UE» è sostituito da «Unione»; |
8) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
3. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
4. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:
5. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. 6. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:
Il divieto non si applica:
7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché:
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.»; |
9) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 5 ter 1. È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia. Articolo 5 quater 1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 5 quinquies 1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 5 sexies 1. Ai depositari centrali di titoli dell'Unone è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 5 septies 1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 5 octies 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
|
10) |
gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 6 1. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento. 3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento. Articolo 7 La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri."; |
11) |
gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 11 1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies e 5 septies, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2."; |
12) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 12 bis 1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono il trattamento delle informazioni sui depositi e delle informazioni sulle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti. 2. Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione elencato nell'allegato I è designato come "titolare del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 (*4), in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1. (*4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).";" |
13) |
l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; |
14) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
15) |
l'allegato IV è sostituito dall'allegato III del presente regolamento; |
16) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
17) |
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
18) |
è inserito l'allegato VII conformemente all'allegato VI del presente regolamento; |
19) |
è inserito l'allegato VIII conformemente all'allegato VII del presente regolamento: |
20) |
è inserito l'allegato IX conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; |
21) |
è inserito l'allegato X conformemente all'allegato IX del presente regolamento; |
22) |
è inserito l'allegato XI conformemente all'allegato X del presente regolamento; |
23) |
è inserito l'allegato XII conformemente all'allegato XI del presente regolamento; |
24) |
è inserito l'allegato XIII conformemente all'allegato XII del presente regolamento; |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 48 del 25.2.2022, pag.1.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) |
Rue de Spa 2 |
B-1049 Bruxelles, Belgio |
Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Il titolo dell'allegato III del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO III
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
[…]
ALLEGATO III
"ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
JSC Sirius |
OJSC Stankoinstrument |
OAO JSC Chemcomposite |
JSC Kalashnikov |
JSC Tula Arms Plant |
NPK Technologii Maschinostrojenija |
OAO Wysokototschnye Kompleksi |
OAO Almaz Antey |
OAO NPO Bazalt |
Admiralty Shipyard JSC |
Istituto tecnologico di ricerca scientifica Aleksandrov NITI (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI) |
Argut OOO |
Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)
Istituto di catalisi Boreskov - Centro di ricerca federale (Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis) |
Impresa a partecipazione statale federale facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia) |
Impresa a partecipazione statale federale "Unità speciale di volo" facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia) |
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) |
Servizio di intelligence esterno (Foreign Intelligence Service, SVR) |
Centro forense della regione di Nizhniy Novgorod, direzione principale del ministero degli Affari interni (Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs) |
Centro internazionale di ottica quantistica e tecnologie quantistiche (centro di quantistica russo) (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)) |
Irkut Corporation |
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery |
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) |
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service |
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) |
JSC Rocket and Space Centre – Progress |
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. |
Kazan Helicopter Plant PJSC |
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) |
Ministero della Difesa RF (Ministry of Defence RF) |
Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Moscow Institute of Physics and Technology) |
NPO High Precision Systems JSC |
NPO Splav JSC |
OPK Oboronprom |
PJSC Beriev Aircraft Company |
PJSC Irkut Corporation |
PJSC Kazan Helicopters |
Istituto di ricerca di M.F. POLYUS (POLYUS Research Institute of M.F.) Stelmakh Joint Stock Company |
Promtech-Dubna, JSC |
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation |
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern |
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE) |
Rostec (Russian Technologies State Corporation) |
Rostekh – Azimuth |
Russian Aircraft Corporation MiG |
Russian Helicopters JSC |
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) |
Sukhoi Aviation JSC |
Sukhoi Civil Aircraft |
Tactical Missiles Corporation JSC |
Tupolev JSC |
UEC-Saturn |
United Aircraft Corporation |
JSC AeroKompozit |
United Engine Corporation |
UEC-Aviadvigatel JSC |
United Instrument Manufacturing Corporation |
United Shipbuilding Corporation |
JSC PO Sevmash |
Krasnoye Sormovo Shipyard |
Severnaya Shipyard |
Shipyard Yantar |
UralVagonZavod. |
ALLEGATO IV
Il titolo dell'allegato V del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO V
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a)
[…]
ALLEGATO V
Il titolo dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VI
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b)
[…]
ALLEGATO VI
"ALLEGATO VII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della "parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2.".
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).
Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui all'articolo 2 ter del presente regolamento.
Categoria I - Materiali elettronici
X.A.I.001 |
Dispositivi elettronici e componenti.
|
X.A.I.002 |
"Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.
|
X.A.I.003 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.B.I.001 |
Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
|
X.B.I.002 |
Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
|
X.C.I.001 |
Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm. |
X.D.I.001 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure "software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h (9). |
X.E.I.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001. |
Categoria II - Calcolatori
Nota: |
La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche. |
X.A.II.001 |
Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 (10) e loro componenti appositamente progettati. |
Nota: |
La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
|
X.D.II.001 |
"Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.
|
X.D.II.002 |
"Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 (13), appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 (14), X.A.II.001. |
X.E.II.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002. |
X.E.II.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.
|
Categoria III. Parte 1 - Telecomunicazioni
Nota: |
La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche. |
X.A.III.101 |
Apparecchiature di telecomunicazione
|
X.B.III.101 |
Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.C.III.101 |
Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101. |
X.D.III.101 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
|
X.E.III.101 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:
|
Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione
Nota: |
la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche. |
X.A.III.201 |
Apparecchiature come segue:
|
X.D.III.201 |
"Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue: |
Nota: |
questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.
|
X.E.III.201 |
"Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
|
Categoria IV - Sensori e laser
X.A.IV.001 |
Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.IV.002 |
Sensori ottici, come segue:
|
X.A.IV.003 |
Apparecchi da ripresa, come segue:
|
X.A.IV.004 |
Apparecchiature ottiche, come segue:
|
X.A.IV.005 |
"Laser", come segue:
|
X.A.IV.006 |
"Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.007 |
Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.A.IV.008 |
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.009 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
|
X.B.IV.001 |
Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
|
X.C.IV.001 |
Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b (19) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.
|
X.C.IV.002 |
Materiali ottici, come segue:
|
X.D.IV.001 |
"Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008. |
X.D.IV.002 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005. |
X.D.IV.003 |
Altro "software", come segue:
|
X.E.IV.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c. |
X.E.IV.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003. |
X.E.IV.003 |
Altre "tecnologie", come segue:
|
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
X.A.V.001 |
Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
|
X.B.V.001 |
Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione. |
X.D.V.001 |
"Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
X.E.V.001 |
"Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
Categoria VI - Materiale navale
X.A.VI.001 |
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
|
X.D.VI.001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
X.D.VI.002 |
"Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas. |
X.E.VI.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
X.A.VII.001 |
Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
|
X.A.VII.002 |
Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
|
X.B.VII.001 |
Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
|
X.B.VII.002 |
"Apparecchiature", utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
|
X.D.VII.001 |
"Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.D.VII.002 |
"Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.001 |
"Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.E.VII.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.003 |
Altra "tecnologia", non descritta in 9E003 (23), come segue:
|
(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(6) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(10) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(11) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(12) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(13) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(14) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(15) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(16) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(17) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(18) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(19) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(20) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(21) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(22) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(23) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
ALLEGATO VII
"ALLEGATO VIII
Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2ter, paragrafo 4, e all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4
STATI UNITI D'AMERICA
ALLEGATO VIII
"ALLEGATO IX
A. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione di fornitura, trasferimento o esportazione
(di cui all'articolo 2 quater del presente regolamento)
L'autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.
UNIONE EUROPEA |
AUTORIZZAZIONE / NOTIFICA DI ESPORTAZIONE (regolamento (UE) 2022/328) |
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In caso di notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento XXX/XXX, indicare quale punto o quali punti si applicano:
|
Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, dell'articolo 2 bis, paragrafo 5, o dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento XXX/XXX |
|||||||||||||||||||
Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento XXX/XXX, indicare quale punto o quali punti si applicano:
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento XXX/XXX, indicare quale punto si applica:
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1 |
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Codice (2) |
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Conferma che l'utilizzatore finale non è militare |
Sì/No |
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Codice (2) |
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Conferma che l'uso finale non è militare |
Sì/No |
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Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri |
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Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento |
Timbro |
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Data |
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UNIONE EUROPEA |
(regolamento (UE) 2022/328) |
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1 Bis |
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Codice (3) |
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Codice (3) |
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Codice (3) |
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Codice (3) |
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Codice (3) |
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Codice (3) |
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Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione. |
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2. |
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2. |
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B. Modello per i formulari di notifica, domanda e autorizzazione ai servizi di intermediazione /all'assistenza tecnica
(di cui all'articolo 2 quater del presente regolamento)
UNIONE EUROPEA |
FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA (regolamento (UE) 2022/328) |
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In caso di notifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento XXX/XXX, indicare quale punto o quali punti si applicano:
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Per le autorizzazioni, indicare se richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, dell'articolo 2 bis, paragrafo 5, o dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento XXX/XXX: |
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento XXX/XXX, indicare quale punto o quali punti si applicano:
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Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento XXX/XXX, indicare quale punto si applica:
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Codice (4) |
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Codice (4) |
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Codice (4) |
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Conferma che l'utilizzatore finale non è militare |
Sì/No |
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Conferma che l'uso finale non è militare |
Sì/No |
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Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri |
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Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento |
Timbro |
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Data |
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(1) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).
(2) All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.
(3) All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.
(4) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).
ALLEGATO IX
“"ALLEGATO X
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1
NC |
Prodotto |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di alchilazione e isomerizzazione |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di produzione di idrocarburi aromatici |
8419 40 00 |
Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di reforming / cracking catalitico |
8419 89 98 , 8419 89 30 o 8419 89 10 |
Apparecchi per coking ritardato |
8419 89 98 , 8419 89 30 o 8419 89 10 |
Unità di cokefazione flessibile |
8479 89 97 |
Reattori di idrocracking |
8419 89 98 , 8419 89 30 , 8419 89 10 , o 8479 89 97 |
Contenitori di reattori di idrocracking |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Tecnologia per la generazione di idrogeno |
8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 o 8543 70 90 |
Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Tecnologia/unità di idrotrattamento |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di isomerizzazione della nafta |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di polimerizzazione |
8419 89 10 , 8419 89 30 , o 8419 89 98 , 8479 89 97 o 8543 70 90 |
Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda) |
8456 90 00 , 8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di deasfaltazione con solvente |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di produzione dello zolfo |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
8419 89 10 , 8419 89 30 , o 8419 89 98 , 8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di cracking termico |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Riduttori di viscosità (visbreaker) |
8479 89 97 o 8543 70 90 |
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
ALLEGATO X
"ALLEGATO XI
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Codice NC |
Descrizione |
88 |
Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
ALLEGATO XI
"ALLEGATO XII
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
Alfa Bank; |
Bank Otkritie; |
Bank Rossiya; e |
Promsvyazbank. |
ALLEGATO XII
"ALLEGATO XIII
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
Almaz-Antey; |
Kamaz; |
Novorossiysk Commercial Sea Port; |
Rostec (Russian Technologies State Corporation); |
Russian Railways; |
JSC PO Sevmash |
Sovcomflot; e |
United Shipbuilding Corporation. |