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Document 32022D0472

Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio del 23 marzo 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

ST/7171/2022/INIT

GU L 96 del 24.3.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/472/oj

24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/45


DECISIONE (PESC) 2022/472 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio (1) stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a finanziare l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(2)

Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 50 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di dodici mesi.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall’adozione della presente decisione.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 100 000 000 EUR.»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 100 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.»;

4)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall’11 marzo 2022.»;

5)

all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e da altri organismi governativi della Germania.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).


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