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Document 32019R2164

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/8954

GU L 328 del 18.12.2019, p. 61–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2164/oj

18.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(2)

Nelle raccomandazioni relative ai concimi (3) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d’uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato.

(3)

Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (4) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato.

(4)

Nelle raccomandazioni relative ai mangimi (5) il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione.

(5)

Nelle raccomandazioni relative agli alimenti (6) il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l’estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni.

(6)

Nell’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

5)

l’allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Relazione finale sui concimi III https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(4)  Relazione finale sui prodotti fitosanitari IV https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en.

(5)  Relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

(6)  Relazione finale sugli alimenti IV e relazione finale sui mangimi III e sugli alimenti V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.


ALLEGATO I

««ALLEGATO I

Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 6 quinquies, paragrafo 2

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione

Denominazione

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso

A

Letame

Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera)

Proibito se proveniente da allevamenti industriali

A

Letame essiccato e pollina disidratata

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Effluenti di allevamento liquidi

Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

B

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

Solo rifiuti domestici vegetali e animali

Solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio:

0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

A

Torba

Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

A

Residui di fungaie

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

A

Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti

 

A

Guano

 

A

Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

B

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato

I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1)] non devono provenire da allevamenti industriali

I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione

Non applicabili alle parti commestibili della coltura

B

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

 

farina di sangue

 

farina di zoccoli

 

farina di corna

 

farina di ossa, anche degelatinata

 

farina di pesce

 

farina di carne

 

pennone

 

lana

 

pellami (1)

 

peli e crini

 

prodotti lattiero-caseari

 

proteine idrolizzate (2)

(1)

Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di sostanza: non rilevabile

(2)

Non applicabili alle parti commestibili della coltura

A

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto

B

Proteine idrolizzate di origine vegetale

 

A

Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i)

processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;

ii)

estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina;

iii)

fermentazione

A

Segatura e trucioli di legno

Legname non trattato chimicamente dopo il taglio

A

Cortecce compostate

Legname non trattato chimicamente dopo il taglio

A

Cenere di legno

Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio

A

Fosfato naturale tenero

Prodotto definito al punto 7 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

A

Fosfato alluminocalcico

Prodotto definito al punto 6 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)

A

Scorie di defosforazione

Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Sale grezzo di potassio o kainite

Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, A.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

A

Borlande ed estratti di borlande

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

A

Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica

Solo di origine naturale

B

Gusci di molluschi

Solo da attività di pesca sostenibili, come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica

B

Gusci d’uovo

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Carbonato di calcio e di magnesio

Solo di origine naturale

(ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

A

Solfato di magnesio (kieserite)

Solo di origine naturale

A

Soluzione di cloruro di calcio

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio

A

Solfato di calcio (gesso)

Prodotto definito al punto 1 dell’allegato I, D. del regolamento (CE) n. 2003/2003

Solo di origine naturale

A, B

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero

A

Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione

Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane

A

Zolfo elementare

Prodotto definito all’allegato I, D.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Oligoelementi

Microelementi inorganici elencati nella parte E dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Cloruro di sodio

 

A

Farina di roccia e argille

 

B

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive

B

Acidi umici e fulvici

Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua

B

Xilitolo

Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite)

B

Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei)

Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica

B

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico

(ad esempio sapropel)

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce

Se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

B

Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante

Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all’allegato II

Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple

»

(1)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).»


ALLEGATO II

««ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni per l’uso specificate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (1). Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

1.   Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso

Allium sativum (estratto d’aglio)

 

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

 

Cera d’api

Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura

COS-OGA

 

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

 

Laminarina

L’alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all’articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all’articolo 6 quater

Maltodestrina

 

Feromoni

Solo in trappole e distributori

Oli vegetali

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

Piretrine

Solo di origine vegetale

Quassia estratta da Quassia amara

Solo come insetticida, repellente

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini

Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice)

 

Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)

 

2.   Sostanze di base

Sostanze di base a base di alimenti (compresi: lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato  (2) ed Equisetum arvense ecc.)

Solo le sostanze di base definite dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009  (3) che sono alimenti definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale

Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi

3.   Microrganismi o sostanze prodotte o derivate da microrganismi

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso

Microrganismi

Non provenienti da OGM

Spinosad

 

Cerevisane

 

4.   Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l’uso

Silicato d’alluminio (caolino)

 

Idrossido di calcio

Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena

Biossido di carbonio

 

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico

 

Fosfato di diammonio

Solo come sostanza attrattiva nelle trappole

Etilene

 

Acidi grassi

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)]

Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

Perossido di idrogeno

 

Kieselgur (terra diatomacea)

 

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

 

Olio di paraffina

 

Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio)

 

Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)

Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied

Sabbia di quarzo

 

Cloruro di sodio

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida»

Zolfo

 

»

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(2)  Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.   ADDITIVI TECNOLOGICI

a)   Conservanti

Numeri di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E 200

Acido sorbico

 

 

E 236

Acido formico

 

 

E 237

Formiato di sodio

 

 

E 260

Acido acetico

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 280

Acido propionico

 

 

E 330

Acido citrico

 

b)   Antiossidanti

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

1b306(i)

Estratti di tocoferolo da oli vegetali

 

 

1b306(ii)

Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo

 

c)   Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numeri di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

1c322

Lecitine

Soltanto se ottenute da materie prime biologiche

 

 

 

Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura

d)   Agenti leganti e antiagglomeranti

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 535

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

 

E 551b

Silice colloidale

 

 

E 551c

Kieselgur (terra diatomacea, purificata)

 

 

1m558i

Bentonite

 

 

E 559

Argille caolinitiche esenti da amianto

 

 

E 560

Miscele naturali di steatite e clorite

 

 

E 561

Vermiculite

 

 

E 562

Sepiolite

 

 

E 566

Natrolite-fonolite

 

 

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria

 

 

E 599

Perlite

 

e)   Additivi per insilati

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

1k

1k236

Enzimi, microrganismi

Acido formico

Impiego per la produzione di insilati quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione

L'impiego di acido formico, acido propionico e dei loro sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione

1k237

Formiato di sodio

1k280

Acido propionico

1k281

Propionato di sodio

2.   ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

2b

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli

2b

Castanea sativa Mill.: estratto di castagno

 

3.   ADDITIVI NUTRIZIONALI

a)   Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

3a

Vitamine e provitamine

Derivate da prodotti agricoli

Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura

Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

3a920

Betaina anidra

Solo per gli animali monogastrici

Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica

b)   Composti di oligoelementi

 

N. di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

 

E1 Ferro

 

 

 

3b101

Carbonato di ferro (II) (siderite)

 

 

3b103

Solfato di ferro (II) monoidrato

 

 

3b104

Solfato di ferro (II) eptaidrato

 

 

3b201

Ioduro di potassio

 

 

3b202

Iodato di calcio, anidro

 

 

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

 

 

3b301

Acetato di cobalto (II) tetraidrato

 

 

3b302

Carbonato di cobalto (II)

 

 

3b303

Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato

 

 

3b304

Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti

 

 

3b305

Solfato di cobalto (II) eptaidrato

 

 

3b402

Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato

 

 

3b404

Ossido di rame (II)

 

 

3b405

Solfato di rame (II) pentaidrato

 

 

3b409

Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)

 

 

3b502

Ossido di manganese (II)

 

 

3b503

Solfato manganoso, monoidrato

 

 

3b603

Ossido di zinco

 

 

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

 

 

3b605

Solfato di zinco monoidrato

 

 

3b609

Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)

 

 

3b701

Molibdato di disodio diidrato

 

 

3b801

Selenito di sodio

 

 

3b810, 3b811, 3b8.12,

3b813 e 3b817

Lievito al selenio inattivato

 

4.   ADDITIVI ZOOTECNICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali

Sostanza

Descrizione e condizioni per l'uso

4a, 4b, 4c e 4d

Enzimi e microrganismi nella categoria degli “Additivi zootecnici”

 

»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO VIII

Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola

Codice

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari

Condizioni e restrizioni specifiche oltre a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008

di origine vegetale

di origine animale

E 153

Carbone vegetale

 

X

Formaggio caprino alla cenere

Formaggio Morbier

E 160b*

Annatto, Bissina, Norbissina

 

X

Formaggi Red Leicester,

Double Gloucester,

Cheddar

Mimolette

E 170

Carbonato di calcio

X

X

Escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti

E 220

Anidride solforosa

X

X (solo per idromele)

Nei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e nell’idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)

E 223

Metabisolfito di sodio

 

X

Crostacei

E 224

Metabisolfito di potassio

X

X (solo per idromele)

In vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)

E 250

Nitrito di sodio

 

X

Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 252. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

E 252

Nitrato di potassio

 

X

Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 250. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Acido lattico

X

X

 

E 290

Biossido di carbonio

X

X

 

E 296

Acido malico

X

 

 

E 300

Acido ascorbico

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne

E 301

Ascorbato di sodio

 

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne in associazione con nitrati e nitriti

E 306(*)

Estratto ricco in tocoferolo

X

X

Antiossidante

E 322(*)

Lecitine

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari

Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche.

E 325

Lattato di sodio

 

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 330

Acido citrico

X

X

 

E 331

Citrati di sodio

X

X

 

E 333

Citrati di calcio

X

 

 

E 334

Acido tartarico (L(+)-)

X

X (solo per idromele)

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: idromele

E 335

Tartrati di sodio

X

 

 

E 336

Tartrati di potassio

X

 

 

E 341 (i)

Fosfato monocalcico

X

 

Agente lievitante per farina fermentante

E 392*

Estratti di rosmarino

X

X

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

E 400

Acido alginico

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari

E 401

Alginato di sodio

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari

E 402

Alginato di potassio

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari

E 406

Agar-agar

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 407

Carragenina

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari

E 410*

Farina di semi di carrube

X

X

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022.

E 412*

Gomma di guar

X

X

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022.

E 414*

Gomma arabica

X

X

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022.

E 415

Gomma di xantano

X

X

 

E 417

Gomma di tara in polvere

X

X

Addensante

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022.

E 418

Gomma di gellano

X

X

Solo la forma ad alto tasso di acile

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022.

E 422

Glicerolo

X

X

Solo di origine vegetale

Soltanto se ottenuto da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Per estratti vegetali, aromi, agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse

E 440 (i)*

Pectina

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

X

X

Materiale da incapsulamento per capsule

E 500

Carbonati di sodio

X

X

 

E 501

Carbonati di potassio

X

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

X

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

X

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

X

Coagulante del latte

E 516

Solfato di calcio

X

 

Eccipiente

E 524

Idrossido di sodio

X

 

Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell’acidità negli aromi biologici

E 551

Biossido di silicio

X

X

Per erbe e spezie in polvere essiccate, aromi e propoli

E 553b

Talco

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: trattamento superficiale delle salsicce

E 901

Cera d’api

X

 

Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari

Cera d’api da produzione biologica

E 903

Cera di carnauba

X

 

Come agente di rivestimento per prodotti dolciari

Come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi (direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione)  (1).

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Elio

X

X

 

E 941

Azoto

X

X

 

E 948

Ossigeno

X

X

 

E 968

Eritritolo

X

X

Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE E ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Denominazione

Preparazione dei prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione dei prodotti alimentari di origine animale

Condizioni e restrizioni specifiche in aggiunta al regolamento (CE) n. 1333/2008

Acqua

X

X

Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio

Cloruro di calcio

X

 

Coagulante

Carbonato di calcio

X

 

 

Idrossido di calcio

X

 

 

Solfato di calcio

X

 

Coagulante

Cloruro di magnesio (o nigari)

X

 

Coagulante

Carbonato di potassio

X

 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: essiccazione dell’uva

Carbonato di sodio

X

X

 

Acido lattico

 

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia

(L+) Acido lattico da fermentazione

X

 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: per la preparazione di estratti di proteine vegetali

Acido citrico

X

X

 

Idrossido di sodio

X

 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale:

Per la produzione di zucchero; per la produzione di olio esclusa la produzione di olio di oliva; per la preparazione di estratti di proteine vegetali

Acido solforico

X

X

Produzione di gelatina

Produzione di zucchero(i)

Estratto di luppolo

X

 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero.

Se disponibile di origine biologica.

Estratto di colofonia di pino

X

 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero.

Se disponibile di origine biologica.

Acido cloridrico

 

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina; regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas

Idrossido di ammonio

 

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina

Perossido di idrogeno

 

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina

Biossido di carbonio

X

X

 

Azoto

X

X

 

Etanolo

X

X

Solvente

Acido tannico

X

 

Ausiliare di filtrazione

Albumina d’uovo

X

 

 

Caseina

X

 

 

Gelatina

X

 

 

Colla di pesce

X

 

 

Oli vegetali

X

X

Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni

Soltanto se ottenuti da produzione biologica

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

X

 

 

Carbone attivato

X

 

 

Talco

X

 

Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b

Bentonite

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: collante per idromele

Cellulosa

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina

Terra diatomacea

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina

Perlite

X

X

Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina

Gusci di nocciole

X

 

 

Farina di riso

X

 

 

Cera d’api

X

 

Distaccante

Cera d’api da produzione biologica

Cera di carnauba

X

 

Distaccante

Soltanto se ottenuta da produzione biologica Applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.

Acido acetico/aceto

 

X

Soltanto se ottenuto da produzione biologica

Solo per la trasformazione del pesce. Da fermentazione naturale. Non ottenuto o derivato da OGM

Tiamina cloridrato

X

X

Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele

Fosfato di diammonio

X

X

Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele

Fibre di legno

X

X

L’origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile.

Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

Denominazione

Lievito primario

Preparazioni/formulazioni di lievito

Condizioni specifiche

Cloruro di calcio

X

 

 

Biossido di carbonio

X

X

 

Acido citrico

X

 

Per regolare il pH nella produzione di lievito

Acido lattico

X

 

Per regolare il pH nella produzione di lievito

Azoto

X

X

 

Ossigeno

X

X

 

Fecola di patate

X

X

Per la filtrazione

Soltanto se ottenuta da produzione biologica

Carbonato di sodio

X

X

Per regolare il pH

Oli vegetali

X

X

Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni. Soltanto se ottenuti da produzione biologica.

»

(1)  Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).


ALLEGATO V

«ALLEGATO VIII bis

Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l’utilizzo o l’aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 29 quater

Tipo di trattamento a norma dell’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009

Nome del prodotto o della sostanza

Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009

Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione

Aria

Ossigeno gassoso

 

Punto 3: Centrifugazione e filtrazione

Perlite

Cellulosa

Terra diatomacea

Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte

Punto 4: Utilizzo per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria

Azoto

Anidride carbonica

Argo

 

Punti 5, 15 e 21: Utilizzo

Lieviti (1), scorze di lieviti

 

Punto 6: Utilizzo

Fosfato diammonico

Cloridrato di tiamina

Autolisati di lievito

 

Punto 7: Utilizzo

Anidride solforosa

Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio

a)

Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

b)

il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

c)

per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.

Punto 9: Utilizzo

Carbone per uso enologico

 

Punto 10: Chiarificazione

Gelatina alimentare  (2)

Proteine vegetali provenienti da frumento o piselli  (2)

Colla di pesce  (2)

Albumina d’uovo  (2)

Tannini  (2)

Proteine di patate  (2)

Estratti proteici di lieviti  (2)

Caseina

Chitosano derivato da Aspergillus niger

Caseinato di potassio

Diossido di silicio

Bentonite

Enzimi pectolitici

 

Punto 12: Utilizzo per l’acidificazione

Acido lattico

Acido L (+) tartarico

 

Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione

Acido L (+) tartarico

Carbonato di calcio

Tartrato neutro di potassio

Bicarbonato di potassio

 

Punto 14: Aggiunta

Resina di pino di Aleppo

 

Punto 17: Utilizzo

Batteri lattici

 

Punto 19: Aggiunta

Acido L-ascorbico

 

Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento

Azoto

 

Punto 23: Aggiunta

Biossido di carbonio

 

Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino

Acido citrico

 

Punto 25: Aggiunta

Tannini (2)

 

Punto 27: Aggiunta

Acido metatartarico

 

Punto 28: Utilizzo

Gomma d’acacia (gomma arabica)  (2)

 

Punto 30: Utilizzo

Bitartrato di potassio

 

Punto 31: Utilizzo

Citrato rameico

 

Punto 35: Utilizzo

Mannoproteine di lieviti

 

Punto 38: Utilizzo

Pezzi di legno di quercia

 

Punto 39: Utilizzo

Alginato di potassio

 

Punto 44: Utilizzo

Chitosano derivato da Aspergillus niger

 

Punto 51: Utilizzo

Leviti inattivati

 

Tipo di trattamento a norma dell’allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009

Solfato di calcio

Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor”

»

(1)  Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2)  Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.


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