EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004D0890
2004/890/EC: Council Decision of 20 December 2004 on the withdrawal by the European Community from the Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and Belts
2004/890/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt
2004/890/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt
GU L 375 del 23.12.2004, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 82–82
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2009; abrogato da 32009D0447 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 375/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2004
relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt
(2004/890/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt (2) («Convenzione di Danzica»). |
(2) |
La Convenzione di Danzica contempla, all'articolo XIX, il recesso dalla Convenzione di una parte contraente. |
(3) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 12, dell'Atto di adesione del 2003, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono adottare le misure adatte per recedere dalla Convenzione di Danzica alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data. |
(4) |
In conseguenza del recesso di detti nuovi Stati membri, la Comunità e la Federazione russa rimarranno le uniche parti contraenti della Convenzione di Danzica e il 95 % circa della zona della Convenzione sarà costituita da acque comunitarie. |
(5) |
Il mantenimento di un'organizzazione di pesca internazionale ai fini della gestione della pesca in acque che sono interamente sotto la giurisdizione di due sole parti sarebbe sproporzionato e inefficiente. È pertanto opportuno che la Comunità receda dalla convenzione di Danzica, |
DECIDE:
Articolo 1
La Comunità europea receda dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt.
Articolo 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a notificare al depositario della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt il recesso della Comunità europea dalla Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) Parere espresso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 237 del 26.8.1983, pag. 4.