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Document 32004D0890

2004/890/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

GU L 375 del 23.12.2004, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 82–82 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2009; abrogato da 32009D0447 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/890/oj

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativa al ritiro della Comunità europea dalla Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt

(2004/890/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt (2) («Convenzione di Danzica»).

(2)

La Convenzione di Danzica contempla, all'articolo XIX, il recesso dalla Convenzione di una parte contraente.

(3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 12, dell'Atto di adesione del 2003, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono adottare le misure adatte per recedere dalla Convenzione di Danzica alla data dell'adesione o il più presto possibile dopo tale data.

(4)

In conseguenza del recesso di detti nuovi Stati membri, la Comunità e la Federazione russa rimarranno le uniche parti contraenti della Convenzione di Danzica e il 95 % circa della zona della Convenzione sarà costituita da acque comunitarie.

(5)

Il mantenimento di un'organizzazione di pesca internazionale ai fini della gestione della pesca in acque che sono interamente sotto la giurisdizione di due sole parti sarebbe sproporzionato e inefficiente. È pertanto opportuno che la Comunità receda dalla convenzione di Danzica,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea receda dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a notificare al depositario della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt il recesso della Comunità europea dalla Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  Parere espresso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 237 del 26.8.1983, pag. 4.


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