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Document 32003L0120

Direttiva 2003/120/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 333, 20.12.2003, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 695 - 695
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 041 P. 72 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 041 P. 72 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 198 - 198

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrog. impl. da 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/120/oj

32003L0120

Direttiva 2003/120/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 20/12/2003 pag. 0051 - 0051


Direttiva 2003/120/CE della Commissione

del 5 dicembre 2003

che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) Mediante la decisione 2003/867/CE della Commissione(2) è stata autorizzata l'immissione sul mercato di salatrim come nuovo ingrediente alimentare da impiegarsi nei prodotti da forno e prodotti della confetteria a valore energetico ridotto, in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003(4).

(2) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 13 dicembre 2001, sulla valutazione dell'innocuità di salatrim da utilizzarsi come sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto, quale nuovo ingrediente alimentare, ha dichiarato che il valore energetico di tale sostanza è compreso tra 5 e 6 kcal/g.

(3) Conformemente alle norme in vigore, il valore energetico di salatrim, classificato tra i grassi, va calcolato in base al coefficiente di conversione dei grassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE, ossia 9 kcal/g. L'applicazione di tale coefficiente di conversione per il calcolo del contenuto energetico dichiarato di un prodotto non consente una chiara indicazione del ridotto contenuto energetico, ottenuto tramite l'impiego di salatrim nella sua fabbricazione, né la piena informazione del consumatore. Pertanto nel calcolare il valore energetico dichiarato del prodotto alimentare è necessario applicare il coefficiente di conversione appropriato.

(4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE è aggiunto quanto segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, come pure una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale da essi adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(2) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 32.

(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(4) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

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