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Dokuments 31999L0062
Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
GU L 187 del 20.7.1999., 42./50. lpp.
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Altre edizioni speciali
(CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 07 tomo 004 pag. 372 - 380
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Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0042 - 0050
DIRETTIVA 1999/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71, paragrafo 1, e l'articolo 93, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) che l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri richiede nel contempo l'armonizzazione dei sistemi di prelievo e l'istituzione di equi meccanismi di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture; (2) che tali obiettivi possono essere conseguiti solo a tappe; (3) che un certo grado di armonizzazione dei sistemi fiscali è già stato realizzato con l'adozione della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(5), e della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(6); (4) che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 5 luglio 1995, nella causa C-21/94, Parlamento/Consiglio(7), ha annullato la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture(8) mantenendo in vigore gli effetti di detta direttiva sino a che il Consiglio non emani una nuova direttiva; che, pertanto, la direttiva 93/89/CEE deve essere sostituita dalla presente direttiva; (5) che nell'attuale situazione occorrerebbe limitare l'adeguamento dei sistemi nazionali di imposizione agli autoveicoli commerciali di tonnellaggio superiore a una determinata soglia; (6) che, a tale scopo, è opportuno fissare aliquote minime per le tasse sugli autoveicoli che sono attualmente applicate negli Stati membri o che potrebbero eventualmente sostituirle; (7) che sarebbe opportuno incoraggiare l'impiego di veicoli che rispettino di più l'ambiente e il sistema viario introducendo una maggiore differenziazione delle tasse o di altri oneri, purché essa non interferisca col funzionamento del mercato interno; (8) che è opportuno che a taluni Stati membri sia concesso un periodo di deroga agli importi minimi per agevolare l'adeguamento delle imposizioni richieste dalla presente direttiva; (9) che alcune operazioni di trasporto interno locale che non hanno grande incidenza sul mercato dei trasporti della Comunità sono attualmente assoggettate ad aliquote ridotte delle tasse sugli autoveicoli; che, per una transizione ordinata, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe temporanee alle aliquote minime; (10) che occorrerebbe consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte o esenzioni agli autoveicoli il cui impiego non sia tale da avere ripercussioni sul mercato dei trasporti della Comunità; (11) che, al fine di tener conto di determinate situazioni speciali, occorrerebbe prevedere una procedura secondo la quale gli Stati membri possono essere autorizzati a conservare ulteriori esenzioni o riduzioni; (12) che le attuali distorsioni di concorrenza non possono essere eliminate solo mediante l'armonizzazione delle tasse o delle accise sul carburante; che, tuttavia, in attesa di forme di prelievo tecnicamente ed economicamente più idonee, le distorsioni possono essere limitate prevedendo la possibilità di conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza per l'uso delle autostrade; che, inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prelevare diritti per l'uso di ponti, gallerie e valichi di montagna; (13) che, date le specifiche condizioni di taluni itinerari alpini, può essere opportuno che uno Stato membro non applichi un sistema di diritti d'utenza in un settore ben definito della sua rete autostradale, onde consentire l'applicazione di un onere connesso con l'infrastruttura; (14) che è necessario che i pedaggi e i diritti d'utenza non siano discriminatori, non comportino eccessive formalità, non creino ostacoli alle frontiere interne; che è necessario, quindi, adottare misure adeguate per consentire il pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza in qualsiasi momento e con diversi mezzi di pagamento; (15) che le aliquote dei diritti d'utenza dovrebbero essere fissate in funzione della durata dell'uso dell'infrastruttura in questione ed essere differenziate secondo i danni causati dai veicoli stradali; (16) che ai veicoli immatricolati in Grecia dovrebbero essere temporaneamente applicati diritti d'utenza ridotti per tener conto delle difficoltà legate alla sua posizione geopolitica; (17) che, per garantire un'applicazione uniforme dei diritti d'utenza e dei pedaggi, è opportuno stabilire talune modalità di applicazione, quali le caratteristiche delle infrastrutture alle quali si applicano, i livelli massimi di alcune aliquote ed altre condizioni generali da rispettare; che le aliquote medie ponderate dai pedaggi dovrebbero essere connesse con i costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi; (18) che gli Stati membri dovrebbero poter destinare alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto una percentuale dell'importo dei diritti d'utenza o dei pedaggi, a condizione che tale importo sia calcolato conformemente alle disposizioni della presente direttiva; (19) che gli importi previsti nella presente direttiva, espressi nelle unità monetarie nazionali degli Stati membri che adottano l'euro, sono stati fissati il 1o gennaio 1999 allorché il valore dell'euro è stato determinato ai sensi del regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottato l'euro(9); che è opportuno che gli Stati membri che non adottano l'euro riesaminino annualmente gli importi previsti nella presente direttiva espressi nelle monete nazionali e adeguino, se necessario, tenendo conto delle modifiche nei tassi di cambio; che gli adeguamenti annuali nelle monete nazionali non possono essere obbligatori se la modifica derivante dall'applicazione del nuovo tasso di cambio è inferiore a una certa percentuale; (20) che dovrebbe essere applicato il principio di territorialità; che due o più Stati membri possono collaborare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza, salva l'osservanza di talune condizioni supplementari; (21) che, in base al principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma del trattato; (22) che si dovrebbe prevedere un calendario rigoroso per il riesame delle disposizioni della presente direttiva e, se necessario, per il loro adattamento allo scopo di istituire un sistema di prelievi a carattere maggiormente territoriale, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 La presente direttiva riguarda le tasse sugli autoveicoli nonché i pedaggi e i diritti d'utenza gravanti sugli autoveicoli, quali definiti all'articolo 2. La presente direttiva non si applica agli autoveicoli che effettuano trasporti esclusivamente nei territori non europei degli Stati membri. Inoltre, essa non si applica agli autoveicoli immatricolati nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, e nelle Azzorre e a Madera e che effettuano trasporti esclusivamente in questi territori o tra questi e il territorio continentale rispettivamente della Spagna o del Portogallo. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: a) "autostrada", una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà finitime, e che: i) è dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi; ii) non presenta intersezioni a raso con alcun'altra strada, linea ferroviaria o sede tranviaria, o cammino pedonale; iii) è espressamente segnalata come autostrada; b) "pedaggio", il pagamento di una determinata somma per un autoveicolo che effettua un tragitto fra due punti di una delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 2, basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo; c) "diritti di utenza", il pagamento di una somma determinata che dà il diritto all'utilizzo da parte di un autoveicolo, per una durata determinata, delle infrastrutture di cui all'articolo 7, paragrafo 2; d) "autoveicolo", un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada e che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato pari o superiore a 12 tonnellate; e) autoveicolo "EURO I", un veicolo con le caratteristiche di cui alla casella A della tabella di cui alla sezione 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli(10); f) autoveicolo "EURO II", un veicolo con le caratteristiche di cui alla casella B della tabella di cui alla sezione 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE. CAPO II Tasse sugli autoveicoli Articolo 3 1. Le tasse sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 sono le seguenti: - Belgio: taxe de circulation sur les véhicules automobiles//verkeersbelasting op de autovoertuigen; - Danimarca: vægtafgift af motorkøretøjer m.v.; - Germania: Kraftfahrzeugsteuer; - Grecia: Τέλη κυκλοφορίας; - Spagna: a) impuesto sobre vehículos de tracción mecànica, b) impuesto sobre actividades económicas (unicamente per quanto riguarda l'importo dei prelievi riscossi per gli autoveicoli); - Francia: a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers, b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur; - Irlanda: vehicle excise duty; - Italia: a) tassa automobilistica, b) addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica; - Lussemburgo: taxe sur les véhicules automoteurs; - Paesi Bassi: motorrijtuigenbelasting; - Austria: Kraftfahrzeugsteuer; - Portogallo: a) imposto de camionagem, b) imposto de circulação; - Finlandia: varsinainen ajoneuvovero//egentlig fordonsskatt; - Svezia: fordonsskatt; - Regno Unito: a) vehicle excise duty, b) motor vehicles licence. 2. Lo Stato membro che sostituisca una delle tasse di cui al paragrafo 1 con un'altra analoga ne informa la Commissione, la quale procede alle necessarie modifiche. Articolo 4 Le procedure di riscossione e recupero delle tasse menzionate all'articolo 3 sono stabilite da ciascuno Stato membro. Articolo 5 Per quanto riguarda gli autoveicoli immatricolati negli Stati membri, le tasse di cui all'articolo 3 sono riscosse unicamente dallo Stato membro d'immatricolazione. Articolo 6 1. Qualunque sia la struttura delle tasse di cui all'articolo 3, gli Stati membri stabiliscono le relative aliquote in modo che, per ogni categoria o sottocategoria di autoveicoli di cui all'allegato I, non siano inferiori all'aliquota minima stabilita nell'allegato medesimo. Fino a due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna sono autorizzati ad applicare aliquote più basse, ma non inferiori al 65 % dei minimi stabiliti nell'allegato I. 2. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni: a) agli autoveicoli del ministero della Difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine, nonché agli autoveicoli adibiti alla manutenzione stradale, b) agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro d'immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l'accordo della Commissione. 3. a) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a mantenere esoneri o riduzioni supplementari delle tasse sugli autoveicoli per motivi inerenti a specifiche politiche di natura socioeconomica o connessi alle infrastrutture dello Stato medesimo. Tali esoneri o riduzioni possono riguardare unicamente autoveicoli immatricolati nello Stato membro in questione che effettuano trasporti esclusivamente all'interno di una parte ben definita del suo territorio. b) Qualunque Stato membro che desideri conservare un siffatto esonero o una siffatta riduzione ne informa la Commissione comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esonero o della riduzione proposti entro un mese. Si considera che il Consiglio abbia autorizzato il mantenimento dell'esonero o della riduzione proposti se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data alla quale gli altri Stati membri sono stati informati ai sensi del precedente comma, né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venga esaminata dal Consiglio. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, nonché dell'articolo 6 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri(11), gli Stati membri non possono accordare alcuna esenzione o riduzione delle tasse di cui all'articolo 3, che abbia per effetto di rendere l'importo della tassa inferiore alle aliquote minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo. CAPO III Pedaggi e diritti d'utenza Articolo 7 1. Gli Stati membri possono conservare o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10. 2. a) I pedaggi e i diritti d'utenza sono imposti solo per l'uso di autostrade o altre strade a corsie multiple con caratteristiche analoghe a quelle delle autostrade, dei ponti, delle gallerie e dei valichi di montagna. Tuttavia, in uno Stato membro sprovvisto di rete generale di autostrade o di strade a doppia carreggiata con caratteristiche analoghe, i suddetti oneri possono essere imposti in detto Stato membro all'utenza della categoria di strade più elevata dal punto di vista tecnico. b) Previa consultazione della Commissione, secondo la procedura di cui alla decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti(12), i) i pedaggi e i diritti d'utenza possono essere imposti anche su altre sezioni della rete stradale principale, in particolare - quando lo richiedano ragioni di sicurezza, - in uno Stato membro sprovvisto, nella maggior parte del suo territorio, di una rete coerente di autostrade o di strade a doppia carreggiata aventi caratteristiche analoghe, in detta parte del paese, ma solo sulle strade utilizzate per il trasporto pesante di merci interregionale e internazionale, purché la domanda di traffico e la densità demografica non giustifichi economicamente la costruzione di autostrade o di strade a doppia carreggiata con caratteristiche analoghe; ii) gli Stati membri interessati possono introdurre un regime speciale per le zone frontaliere; iii) l'Austria può esentare dall'applicazione dei diritti d'utenza austriaci il tratto autostradale tra Kufstein e Brennero. 3. Per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente pedaggi e diritti d'utenza. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare anche pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti in cui sono riscossi diritti d'utenza. 4. I pedaggi e i diritti d'utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità del trasportatore oppure all'origine o alla destinazione dell'autoveicolo. 5. L'applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza sono effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatori alle frontiere interne della Comunità. A tal fine gli Stati membri cooperano per introdurre metodi che consentano ai trasportatori di pagare i diritti d'utenza 24 ore su 24, almeno nei principali punti di vendita, utilizzando qualsiasi comune mezzo di pagamento all'interno e all'esterno degli Stati membri nei quali sono applicati. Gli Stati membri prevedono attrezzature adeguate ai punti di pagamento dei pedaggi e dei diritti d'utenza in modo da mantenere i normali livelli di sicurezza stradale. 6. Uno Stato membro può stabilire che gli autoveicoli immatricolati nel suo territorio siano assoggettati a diritti d'utenza per l'utilizzo di tutta la sua rete stradale. 7. I diritti d'utenza, comprese le spese amministrative per tutte le categorie di autoveicoli, sono fissati dallo Stato membro interessato ad un importo non superiore all'importo massimo stabilito nell'allegato II. Detto importo massimo viene riesaminato il 1o luglio 2002 e successivamente ogni due anni. Ove necessario, la Commissione propone gli adattamenti appropriati e il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano alle condizioni previste dal trattato. Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri in cui vige un diritto d'utenza applicano una riduzione del 50 % delle aliquote dei diritti d'utenza per gli autoveicoli immatricolati in Grecia, in ragione della sua posizione geopolitica. La Commissione può decidere di autorizzare di anno in anno la proroga di tale riduzione da parte di detti Stati membri. 8. I diritti d'utenza sono proporzionali alla durata dell'utilizzo delle infrastrutture. Uno Stato membro ha facoltà di applicare agli autoveicoli immatricolati nel suo territorio importi unicamente annuali. 9. I pedaggi medi ponderati sono in funzione dei costi di costruzione, esercizio e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi. 10. Fatti salvi i pedaggi medi ponderati di cui al paragrafo 9, gli Stati membri possono differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi in funzione a) delle categorie di emissione dei veicoli, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 50 % il pedaggio imposto ai veicoli equivalenti che soddisfano i requisiti di emissione più severi; b) dell'ora del giorno, a condizione che nessun pedaggio superi di oltre il 100 % del pedaggio imposto durante il periodo del giorno meno costoso. Qualsiasi modulazione dei pedaggi in relazione alle categorie di emissione dei veicoli o dell'ora del giorno è proporzionale all'obiettivo perseguito. Articolo 8 1. Due o più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune di diritti d'utenza applicabile all'insieme dei loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione alla preparazione di detto sistema, nonché al suo successivo funzionamento e le sue eventuali modifiche. 2. Un sistema comune è subordinato alle seguenti condizioni, cumulative rispetto a quelle prescritte dall'articolo 7: a) i diritti d'utenza comuni sono fissate dagli Stati membri partecipanti ad un importo non superiore a quello massimo indicato all'articolo 7, paragrafo 7; b) il pagamento dei diritti d'utenza comuni dà accesso alla rete definita dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2; c) altri Stati membri possono aderire al sistema comune; d) gli Stati membri partecipanti elaborano un criterio di ripartizione che consenta di assegnare a ciascuno di loro un'equa parte delle entrate provenienti dai diritti d'utenza. CAPO IV Disposizioni finali Articolo 9 1. La presente direttiva lascia non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri: a) delle tasse o diritti specifici: - riscossi all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, oppure - gravanti sugli autoveicoli o i carichi di peso o di dimensioni fuori della norma; b) dei pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana; c) dei diritti regolatori specificamente destinati a combattere le situazioni di congestione del traffico circoscritte a determinati luoghi e momenti. 2. La presente direttiva non osta inoltre a che gli Stati membri destinino alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo equilibrato delle reti di trasporto una percentuale dell'importo di diritto d'utenza o di pedaggio, a condizione che tale importo sia calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafi 7 e 9. Articolo 10 1. Per l'applicazione della presente direttiva i tassi di cambio tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono quelli fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno civile successivo. 2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro hanno la facoltà di mantenere gli importi in vigore al momento dell'adeguamento annuale fatto ai sensi del paragrafo 1, se la conversione di tali importi espressi in euro comporta una modifica espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %. Articolo 11 1. Alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della congestione del traffico. 2. Per consentire alla Commissione di redigere la suddetta relazione, gli Stati membri le forniscono, al più tardi sei mesi prima delle date di cui al paragrafo 1, le informazioni necessarie. 3. Gli Stati membri che introducono sistemi elettronici di riscossione dei pedaggi o dei diritti d'utenza cooperano al fine di realizzare un adeguato livello di interoperabilità. Articolo 12 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 13 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 1999. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente F. MÜNTEFERING (1) GU C 59 del 26.2.1997, pag. 9. (2) GU C 206 del 7.7.1997, pag. 17. (3) Parere espresso il 3 giugno 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22.9.1997, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 18 gennaio 1999 (GU C 58 dell'1.3.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 7 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). (6) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE. (7) Racc. 1995, pag. I-1827. (8) GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32. (9) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. (10) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1). (11) GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38. (12) GU 23 del 3.4.1962, pag. 720/62. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 73/402/CEE (GU L 347 del 17.12.1973, pag. 48). ALLEGATO I IMPORTI MINIMI DI IMPOSTA DA APPLICARE SUGLI AUTOVEICOLI >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7 Annuo >SPAZIO PER TABELLA> Mensile e settimanale L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture. Giornaliero Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 8 euro per tutte le categorie di veicoli.