EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0392

97/392/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 concernente l'immissione sul mercato di colza geneticamente modificato, (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 164 del 21.6.1997, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/392/oj

31997D0392

97/392/CE: Decisione della Commissione del 6 giugno 1997 concernente l'immissione sul mercato di colza geneticamente modificato, (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 21/06/1997 pag. 0038 - 0039


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1997 concernente l'immissione sul mercato di colza geneticamente modificato, (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, con gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE, è stata istituita una procedura comunitaria secondo la quale l'autorità competente di uno Stato membro può dare il proprio consenso all'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da essi;

considerando che, conformemente a detta procedura, la Commissione ha adottato la decisione 96/158/CE (3) relativa all'immissione sul mercato di semi di colza ibrido tollerante agli erbicidi (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn × RF1Bn) che autorizza l'autorità competente del Regno Unito a dare il proprio consenso all'immissione sul mercato di detto prodotto, unicamente al fine della coltivazione per ottenere semi; che, a seguito di detta decisione, il medesimo notificante (Plant Genetic Systems) ha trasmesso una nuova notificazione (riferimento C/F/95/05/01A) all'autorità competente della Francia, al fine di ottenere il consenso per la coltivazione e la manipolazione nell'ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali;

considerando che l'autorità competente della Francia ha in seguito trasmesso il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni sul fascicolo di cui trattasi;

considerando che, in forza dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/220/CEE la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della medesima;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato le obiezioni sollevate alla luce della direttiva 90/220/CEE e le informazioni contenute nel fascicolo, è giunta alle seguenti conclusioni:

- in caso di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale la valutazione dei rischi prevista dalla direttiva 90/220/CEE riguarda la valutazione degli eventuali effetti tossici o indesiderabili per la salute umana e l'ambiente che possono risultare dalla modificazione genetica,

- non vi è motivo di ritenere che l'introduzione nel colza di geni codificanti per la fosfinotricina acetil transferasi e per la neomicina fosfotransferasi II avrà effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente,

- non esistono motivi di sicurezza che giustifichino l'indicazione, sull'etichetta, delle tecniche di modificazione genetica utilizzate per fabbricare il prodotto,

- l'etichetta deve indicare che il prodotto presenta una maggiore tolleranza all'erbicida glusofinato-ammonio;

considerando che l'autorizzazione degli erbicidi chimici destinati ai vegetali e la valutazione dell'impatto della loro utilizzazione sulla salute umana e sull'ambiente rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (5), e non nell'ambito della direttiva 90/220/CEE;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie, in particolare delle direttive 69/208/CEE (6) e 70/457/CEE (7) del Consiglio, e nel rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente della Francia consente all'immissione sul mercato del seguente prodotto notificato dal Plant Genetic Systems (Rif. C/F/95/05/01A):

semi di soia di colza ibrido (Brassica napus L. oleifera Metzg.) ottenuto utilizzando incroci tra:

a) la progenie della linea di colza maschio sterile MS1 (B91-4), cultivar Drakkar, contenente il gene barnase, derivato dal Bacillus amyloliquefaciens che codifica per la ribonucleasi, il gene bar, derivato dallo Streptomyces hygroscopicus che codifica per la fosfinotricina acetil transferasi; il gene neo, derivato dall'Escherichia coli che codifica per la neomicina fosfotransferasi II, il promotore PSsuARA, derivato dalla Arabidopsis thaliana, il promotore PNos, derivato dall'Agrobacterium tumefaciens, il promotore PTA29 derivato da Nicotiana tabacum; e

b) la progenie della linea di colza ristoratrice della fertilità RF1 (B93-101), cultivar Drakkar, contenente il gene barstar, derivato dal Bacillus amyloliquefaciens che codifica per l'inibitore della ribonucleasi, il gene bar, derivato dallo Streptomyces hygroscopicus che codifica per la fosfinotricina acetil transferasi, il gene neo, derivato dall'Escherichia coli che codifica per la neomicina fosfotransferasi II, il promotore PSsuARA, derivato dalla Arabidopsis thaliana, il promotore PNos, derivato dall'Agrobacterium tumefaciens, il promotore PTA29 derivato da Nicotiana tabacum.

2. Il consenso riguarda le progenie derivate da incroci del prodotto con qualsiasi colza coltivato con i metodi tradizionali.

Esso riguarda l'immissione sul mercato del prodotto per gli usi previsti e cioè la coltivazione e la manipolazione nell'ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali.

Salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura previsti dalla normativa comunitaria, l'etichetta di ciascuna confezione di semi indica che il prodotto presenta una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(2) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

(3) GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 30.

(4) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(5) GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.

(6) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(7) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

Top