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Document E2013J0006

    Sentenza della Corte, del 27 novembre 2013 , nella causa E-6/13 — Metacom AG contro Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Libertà di prestazione di servizi transfrontalieri degli avvocati — Direttiva 77/249/CEE — Autorappresentanza — Obbligo di notifica nel diritto nazionale — Conseguenze dell'omessa notifica)

    GU C 88 del 27.3.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 88/13


    SENTENZA DELLA CORTE

    del 27 novembre 2013

    nella causa E-6/13

    Metacom AG contro Rechtsanwälte Zipper & Collegen

    (Libertà di prestazione di servizi transfrontalieri degli avvocati — Direttiva 77/249/CEE — Autorappresentanza — Obbligo di notifica nel diritto nazionale — Conseguenze dell'omessa notifica)

    2014/C 88/10

    Nella causa E-6/13, Metacom AG contro Rechtsanwälte Zipper & Collegen — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo fra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), riguardo all'interpretazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso il 27 novembre 2013 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

    1)

    un avvocato che avvia un procedimento per proprio conto in uno Stato SEE diverso da quello in cui è stabilito può invocare la libertà di prestazione dei servizi e la direttiva 77/249/CEE se agisce nell'ambito della propria attività professionale, e se l'ordinamento giuridico nazionale dello Stato ospitante prevede che un avvocato possa agire per proprio conto come avvocato in un procedimento;

    2)

    una norma nazionale come l'articolo 59 della legge sugli avvocati del Liechtenstein, in base alla quale un avvocato stabilito in un altro Stato SEE è obbligato in tutte le circostanze e d'ufficio non solo a presentare la documentazione per dimostrare la sua qualifica di avvocato, ma anche a notificare preventivamente alle autorità competenti dello Stato ospitante la sua prestazione di servizi in detto Stato e a rinnovare la notifica ogni anno è contraria all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 77/249/CEE e all'articolo 36 del SEE;

    3)

    la mancata osservanza di una norma nazionale come l'articolo 59 della legge sugli avvocati del Liechtenstein non può costituire una considerazione rilevante per quanto riguarda la possibilità di chiedere le spese di giudizio rispetto alla prestazione di servizi transfrontalieri da parte di un avvocato.


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