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Document C2007/223/34

    Causa F-20/07: Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

    GU C 223 del 22.9.2007, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/19


    Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

    (Causa F-20/07)

    (2007/C 223/34)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto della domanda datata 31 marzo 2006 ed inviata in data 4 aprile 2006, nella parte in cui detta decisione concerne la domanda inoltrata dal ricorrente affinché, nella determinazione e conseguente erogazione del rimborso inerente a una visita effettuata in data 28 settembre 2005, fosse applicato il punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione»);

    annullare, la decisione con la quale è stata rigettata la domanda datata 31 marzo 2006;

    annullare, nella misura del necessario, il conteggio n. 58, lista n. 30001052, datato 24 maggio 2006;

    annullare, nella misura del necessario, la nota ADMIN.B.2/MB/nb D(06) 27556 datata 30 novembre 2006, contenente, inter alia, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in risposta al reclamo datato 7 agosto 2006 e avente sostanzialmente il medesimo oggetto del presente ricorso;

    condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune a mezzo della domanda datata 31 marzo 2006, della differenza tra la somma di EUR 720,45 sborsata dall'attore e quella di EUR 396,36 rimborsatagli, ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, differenza da maggiorarsi degli interessi a decorrere dall'8 aprile 2006, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti;

    condannare la convenuta, nella misura del necessario, alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovutogli e non erogatogli, ai sensi e per gli effetti del punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione, in relazione alla visita effettuata in data 28 settembre 2005, da maggiorarsi degli interessi a decorrere dal 4 aprile 2006, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso è proposto in relazione al diniego da parte della convenuta di rimborsare all'attore il complemento al 100 % di alcune spese mediche che egli ha sostenuto e di applicare, nella determinazione del rimborso in relazione ad una visita medica effettuata in data 28 settembre 2005, il punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

    L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

    1)

    difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in quanto non si comprenderebbe perché mai la convenuta abbia opposto al ricorrente il diniego di cui sopra;

    2)

    errore manifesto di apprezzamento e violazione di legge, poiché lo stato patologico del ricorrente avrebbe natura tale da far insorgere nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello statuto dei funzionari, il diritto al rimborso delle spese mediche nella misura del 100 %;

    3)

    violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi gravemente illegittimi.


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