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Document C2007/223/05

    Causa C-322/07 P: Ricorso proposto il 12 luglio 2007 dalla Papierfabrik August Koehler AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007 , cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

    GU C 223 del 22.9.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/5


    Ricorso proposto il 12 luglio 2007 dalla Papierfabrik August Koehler AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

    (Causa C-322/07 P)

    (2007/C 223/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Papierfabrik August Koehler AG (Rappresentanti: I. Brinker e S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte; J. Schwarze, Universitätsprofessor)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, causa T-125/02, nella parte relativa alla ricorrente;

    annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante) (1), nella parte relativa alla ricorrente;

    in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione;

    in subordine rispetto a quanto richiesto al punto 2, rinviare la causa al Tribunale per una decisione conforme alla sentenza della Corte;

    in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte:

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene quanto segue. Le affermazioni del Tribunale sulla determinazione dell'ammenda violerebbero i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. La ricorrente lamenta in proposito una violazione del diritto comunitario sostanziale. Il Tribunale avrebbe erroneamente supposto che fosse irrilevante la natura di impresa familiare della ricorrente, priva, a differenza delle altre imprese, di accesso diretto al mercato dei capitali. Il Tribunale avrebbe invece erroneamente affermato che un'impresa non può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altre imprese. Tuttavia, la ricorrente non avrebbe utilizzato tale argomento. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le differenze strutturali fra la ricorrente e le altre imprese alle quali è stata contestata un'infrazione. Esso avrebbe pertanto violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità

    Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente supposto che la ricorrente avesse partecipato all'infrazione nel periodo precedente all'ottobre 1993. A tale proposito esso avrebbe esaminato le prove in modo insufficiente, le avrebbe valutate in modo contraddittorio e distorto, violando la presunzione di innocenza e i diritti di difesa della ricorrente. La ricorrente lamenta qui l'esistenza di un vizio di procedura. Le affermazioni con le quali il Tribunale argomenta circa il fatto che le riunioni ufficiali dell'associazione AEMCP nel periodo dal gennaio 1992 al settembre 1993 sarebbero state la sede per accordi sui prezzi a livello europeo sarebbero insufficienti e contraddittorie. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel supporre che la ricorrente abbia preso parte a riunioni informali in cui sarebbero stati concordati i prezzi a livello nazionale.


    (1)  GU 2004, L 115, pag. 1.


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