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Document C2007/211/03

    Causa C-507/04: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva 79/409/CEE — Misure di trasposizione)

    GU C 211 del 8.9.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 211/2


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

    (Causa C-507/04) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Misure di trasposizione)

    (2007/C 211/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, B. Schima e M. Lang, agenti)

    Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: H. Dossi, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Incompleta ed inesatta trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:

    l'art. 1, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;

    l'art. 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;

    l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409 in Alta Austria;

    l'art. 7, n. 1 della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta Austria;

    l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:

    in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare orientale,

    in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,

    in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,

    nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,

    in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,

    in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,

    nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e

    nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia;

    l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria;

    l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art. 20, quarto comma, della Legge della Bassa Austria sulla protezione della natura (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria;

    l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa Austria,

    la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva 79/409.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


    (1)  GU C 45 del 19 febbraio 2005.


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