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Document 62022TN0614
Case T-614/22: Action brought on 30 September 2022 — MBDA France v Commission
Causa T-614/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — MBDA France / Commissione
Causa T-614/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — MBDA France / Commissione
GU C 7 del 9.1.2023, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/33 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — MBDA France / Commissione
(Causa T-614/22)
(2023/C 7/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MBDA France (Le Plessis-Robinson, Francia) (rappresentante: F. de Bure e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione notificata alla ricorrente il 20 luglio 2022 (ARES(2022)5278815) recante rigetto della proposta EDF-2021-AIRDEF-D- EATMI-HYDIS (in prosieguo: la «proposta HYDIS») sulla base degli articoli 256 e 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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annullare sulla stessa base qualsiasi decisione collegata, al fine di permettere il riesame delle proposte presentate in risposta all’invito a presentare proposte EDF-2021-AIRDEF-D «Endo-atmospheric interceptor — concept phase» (intercettore endo-atmosferico — fase di progettazione), e la riassegnazione dei finanziamenti, inclusa la decisione della Commissione che accoglie la proposta presentata dal consorzio coordinato da Sener Aeroespacial (in prosieguo: la «proposta HYDEF»); |
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condannare la convenuta a produrre tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente in relazione alla valutazione, effettuata dalla Commissione, delle proposte HYDIS e HYDEF; |
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condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale applicando un metodo di classificazione artificioso e arbitrario in conflitto con gli obiettivi fondamentali della soluzione dell’intercettore endo-atmosferico (in prosieguo: il «progetto EATMI»). Il progetto EATMI ha come obiettivo quello di assegnare un contributo pari a EUR 100 milioni del Fondo europeo per la difesa (in prosieguo: il «FED») per la fase di progettazione di un intercettore, quale soluzione contro i missili e gli alianti «ipersonici». Queste nuove tipologie di armi aeree, che ad oggi non possono essere neutralizzate dai sistemi di difesa aerea esistenti, sono state usate per la prima volta dalla Russia durante l’invasione dell’Ucraina. In un contesto di insicurezza geopolitica accresciuta, esse costituiscono una minaccia senza precedenti, decisiva e potenzialmente esistenziale all’integrità e alla sicurezza degli Stati membri dell’Unione europea e dei loro cittadini. Esse richiedono un nuovo approccio alla progettazione della difesa aerea. Ciò nonostante, il metodo di classificazione della Commissione si allontana da tale obiettivo:
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2. |
Secondo motivo, vertente su numerosi errori manifesti di valutazione:
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3. |
Terzo motivo, vertente sulle violazioni dei principi di buona amministrazione e trasparenza:
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione. La decisione impugnata contiene una serie di affermazioni che sono oscure o difficili da comprendere nell’ambito del presente caso, impedendo in tal modo alla ricorrente di valutarne la fondatezza. In particolare, la Commissione aveva il dovere di spiegare in che modo avesse interpretato e applicato le suddette considerazioni generiche nello specifico contesto del progetto EATMI e in che modo ne avesse dedotto commenti negativi. Tuttavia non ha provveduto in tal senso. |