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Document 62022TN0614

    Causa T-614/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — MBDA France / Commissione

    GU C 7 del 9.1.2023, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 7/33


    Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — MBDA France / Commissione

    (Causa T-614/22)

    (2023/C 7/42)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: MBDA France (Le Plessis-Robinson, Francia) (rappresentante: F. de Bure e A. Delors, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione notificata alla ricorrente il 20 luglio 2022 (ARES(2022)5278815) recante rigetto della proposta EDF-2021-AIRDEF-D- EATMI-HYDIS (in prosieguo: la «proposta HYDIS») sulla base degli articoli 256 e 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    annullare sulla stessa base qualsiasi decisione collegata, al fine di permettere il riesame delle proposte presentate in risposta all’invito a presentare proposte EDF-2021-AIRDEF-D «Endo-atmospheric interceptor — concept phase» (intercettore endo-atmosferico — fase di progettazione), e la riassegnazione dei finanziamenti, inclusa la decisione della Commissione che accoglie la proposta presentata dal consorzio coordinato da Sener Aeroespacial (in prosieguo: la «proposta HYDEF»);

    condannare la convenuta a produrre tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente in relazione alla valutazione, effettuata dalla Commissione, delle proposte HYDIS e HYDEF;

    condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale applicando un metodo di classificazione artificioso e arbitrario in conflitto con gli obiettivi fondamentali della soluzione dell’intercettore endo-atmosferico (in prosieguo: il «progetto EATMI»).

    Il progetto EATMI ha come obiettivo quello di assegnare un contributo pari a EUR 100 milioni del Fondo europeo per la difesa (in prosieguo: il «FED») per la fase di progettazione di un intercettore, quale soluzione contro i missili e gli alianti «ipersonici». Queste nuove tipologie di armi aeree, che ad oggi non possono essere neutralizzate dai sistemi di difesa aerea esistenti, sono state usate per la prima volta dalla Russia durante l’invasione dell’Ucraina. In un contesto di insicurezza geopolitica accresciuta, esse costituiscono una minaccia senza precedenti, decisiva e potenzialmente esistenziale all’integrità e alla sicurezza degli Stati membri dell’Unione europea e dei loro cittadini. Esse richiedono un nuovo approccio alla progettazione della difesa aerea. Ciò nonostante, il metodo di classificazione della Commissione si allontana da tale obiettivo:

    in primo luogo, la Commissione ha applicato un identico criterio di ponderazione a tutti i progetti FED 2021, senza prendere in considerazione gli aspetti chiave del progetto EATMI;

    in secondo luogo, la Commissione ha valutato le proposte della ricorrente quasi esclusivamente sulla base di generiche considerazioni comuni a tutti i progetti FED 2021, che sono prive di pertinenza o si pongono persino in contrasto con gli obiettivi del progetto EATMI;

    mediante tale criterio artificioso e arbitrario, la Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, compromettendo di conseguenza la capacità dell’Unione di favorire una risposta autonoma alle minacce ipersoniche.

    2.

    Secondo motivo, vertente su numerosi errori manifesti di valutazione:

    la Commissione ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione della proposta HYDIS. In particolare: i) la Commissione ha frainteso la nozione di «fase di progettazione» e ha respinto la proposta HYDIS sulla base di elementi che sono manifestamente irrilevanti durante tale fase; ii) la Commissione ha frainteso la nozione di cooperazione transfrontaliera. Di conseguenza, essa ha valutato negativamente il precedente contributo del gruppo MBDA all’integrazione dell’industria europea per la difesa, e ha ignorato il sostegno dei principali poteri militari dell’Unione a favore della sua proposta; e iii) la Commissione ha fatto affidamento su considerazioni generiche che non sono rilevanti nell’ambito del progetto EATMI, e non ha tenuto conto dei requisiti specifici di tale progetto;

    gli errori manifesti di valutazione della Commissione hanno condotto ad una decisione che contraddice ampiamente gli obiettivi generali del FED: essa i) ignora le iniziative prese dagli Stati membri nell’ambito della cooperazione strutturata permanente; ii) ha provocato un’allocazione subottimale di risorse che non riflette la competenza degli attori europei nel settore della difesa; e iii) condurrà probabilmente a duplicazioni di competenze all’interno dell’Unione europea.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulle violazioni dei principi di buona amministrazione e trasparenza:

    la Commissione ha respinto la proposta HYDIS perché, prevalentemente, ha ritenuto che alcuni aspetti non fossero sufficientemente dettagliati. Tuttavia, secondo il principio di buona amministrazione, la Commissione avrebbe avuto il dovere di raccogliere tutti i fatti rilevanti, anche richiedendo ove necessario chiarimenti alla ricorrente, in particolare poiché è in gioco la futura sicurezza degli Stati membri e dei cittadini dell’Unione. La ricorrente avrebbe potuto facilmente fornire tali chiarimenti. Invece, l’atteggiamento passivo della Commissione e la mancata acquisizione delle informazioni fattuali pertinenti hanno portato alla violazione del principio di buona amministrazione;

    inoltre, tali asserite carenze sono collegate quasi esclusivamente alle considerazioni generiche comuni a tutti i progetti FED 2021 che non sono correlate ai requisiti tecnici e funzionali specifici dell’EATMI. La Commissione ha violato il principio di trasparenza attribuendo troppa rilevanza a tali considerazioni, senza previamente informare la ricorrente.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione.

    La decisione impugnata contiene una serie di affermazioni che sono oscure o difficili da comprendere nell’ambito del presente caso, impedendo in tal modo alla ricorrente di valutarne la fondatezza. In particolare, la Commissione aveva il dovere di spiegare in che modo avesse interpretato e applicato le suddette considerazioni generiche nello specifico contesto del progetto EATMI e in che modo ne avesse dedotto commenti negativi. Tuttavia non ha provveduto in tal senso.


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