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Document 62021TN0614

    Causa T-614/21: Ricorso proposto il 24 settembre 2021 — KPMG Advisory/Commissione

    GU C 481 del 29.11.2021, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 481/35


    Ricorso proposto il 24 settembre 2021 — KPMG Advisory/Commissione

    (Causa T-614/21)

    (2021/C 481/49)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: KPMG Advisory SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, I. Perego e R. Fragale, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    (i) ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, annullare, in tutto o in parte, la decision of 13th July 2021 on the exclusion of KPMG Advisory S.p.A. from participating in award procedures governed by Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council or from being selected for implementing Union funds [Ref. Ares(2021)4544873], notificata in data 14 luglio 2021(decisione impugnata);

    (ii) in subordine, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 143, paragrafo 9, del Regolamento Finanziario del 2018, annullare o ridurre la sanzione di esclusione e/o annullare la sanzione di pubblicazione comminate dalla decisione impugnata;

    (iii) ove occorra, dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento 2018/1046 (1) e/o dell’articolo 146, paragrafo 6, del Regolamento 2018/1046;

    (iv) e, in ogni caso, di condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente alla violazione delle forme sostanziali e del principio di collegialità.

    Si fa valere a questo riguardo che la decisione è viziata da una violazione delle forme sostanziali e del principio di collegialità in quanto adottata non dalla Commissione ma dal Direttore Generale in violazione delle prescrizioni in materia di delega di cui agli articoli 1 e 14 del regolamento interno della Commissione.

    Si formula inoltre una eccezione di illegittimità dell’articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento 2018/1046.

    2.

    Secondo motivo, vertente alla violazione dei diritti di difesa e del diritto fondamentale ad una buona amministrazione.

    Si fa valere a questo riguardo che la decisione è viziata in quanto la ricorrente non ha avuto modo di esercitare in modo pieno il proprio diritto al contraddittorio, in particolare, dinanzi all’ordinatore responsabile dell’adozione della decisione.

    Si fa valere inoltre la violazione dell’obbligo di esame imparziale e diligente, sancito dell’articolo 41 della Carta.

    Si formula inoltre una eccezione di illegittimità dell’articolo 136, paragrafo 6, del Regolamento 2018/1046.

    3.

    Terzo motivo, vertente alla violazione degli articoli 106, paragrafo 1, del Regolamento Finanziario del 2015 (2) e 136, paragrafo 2, del Regolamento 2018/1046 — errori di apprezzamento e difetto di motivazione

    Si fa valere a questo riguardo che la decisione è viziata in quanto l’ordinatore avrebbe dovuto verificare, valutare e motivare nella decisione, alla luce di tutti gli elementi rilevanti, l’esistenza o meno di un grave illecito professionale.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 136, paragrafi 6 e 7 del Regolamento 2018/1046 — errori di apprezzamento e difetto di motivazione

    Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata è viziata in quanto l’ordinatore, in esito ad una carente istruttoria e ad errori di apprezzamento, ha ritenuto inidonee le misure correttive adottate dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 136, paragrafi 6 e 7, del Regolamento 2018/1046.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla eccezione di prescrizione del potere di esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 136 del Regolamento 2018/1046 e violazione del principio di proporzionalità

    Si fa valere a questo riguardo che si eccepisce la prescrizione del potere dell’ordinatore di escludere la ricorrente e disporre la pubblicazione dell’esclusione.

    La imposizione della esclusione e della sua pubblicazione violano il principio di proporzionalità.


    (1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUo2018, Lo193, p.o1).

    (2)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUo2015, Lo286, p.o1).


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