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Document 62021TN0122

    Causa T-122/21: Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — QI / Commissione

    GU C 138 del 19.4.2021, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/50


    Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — QI / Commissione

    (Causa T-122/21)

    (2021/C 138/67)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: QI (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare i rapporti finali di valutazione della carriera della ricorrente per il 2018 e il 2019;

    annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 16 novembre 2020;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul mancato rispetto delle disposizioni generali di esecuzione applicabili. Per quanto riguarda il rapporto di valutazione per il 2018, la ricorrente sostiene che c'è stata una revisione illegittima del carattere soddisfacente delle sue prestazioni in sede di appello. Per quanto riguarda il rapporto di valutazione per il 2019, la ricorrente contesta l'intervento del valutatore di appello in una fase preliminare. Infine, per quanto riguarda entrambi i rapporti, la ricorrente fa valere un errore nell'interpretazione e nell'applicazione alla sua situazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), delle disposizioni generali di esecuzione e dell'articolo 4 delle medesime.

    2.

    Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di imparzialità e neutralità, alla violazione del dovere di assistenza e di buona amministrazione, alla violazione dell'articolo 21 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e allo sviamento o abuso di procedura.

    3.

    Terzo motivo, attinente all’errore manifesto di valutazione, ad inesattezze materiali sui fatti, a denunce infondate e non legate a fatti oggettivi e alla violazione del concetto di dovere di lealtà.


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