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Document 62021CA0231
Case C-231/21: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 31 March 2022 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA v Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Dublin system — Regulation (EU) No 604/2013 — Article 29(2) — Transfer of the asylum seeker to the Member State responsible for examining the application for international protection — Six-month time limit for transfer — Possibility of extending that time limit up to a maximum of one year in the event of imprisonment — Definition of ‘imprisonment’ — Court-authorised non-voluntary committal of the asylum seeker to a hospital psychiatric department)
Causa C-231/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di «detenzione» – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice]
Causa C-231/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di «detenzione» – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice]
GU C 207 del 23.5.2022, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 207/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Causa C-231/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Sistema di Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articolo 29, paragrafo 2 - Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale - Termine di trasferimento di sei mesi - Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione - Nozione di «detenzione» - Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice)
(2022/C 207/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IA
Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Dispositivo
L’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «detenzione», di cui a tale disposizione, non è applicabile al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, autorizzato con una decisione giudiziaria per il motivo che tale persona, a causa di una patologia psichica, costituisce un serio pericolo per sé stessa o per la società.