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Document 62021CA0231

Causa C-231/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di «detenzione» – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice]

GU C 207 del 23.5.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — IA / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-231/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Sistema di Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Articolo 29, paragrafo 2 - Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale - Termine di trasferimento di sei mesi - Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione - Nozione di «detenzione» - Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice)

(2022/C 207/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IA

Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositivo

L’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «detenzione», di cui a tale disposizione, non è applicabile al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, autorizzato con una decisione giudiziaria per il motivo che tale persona, a causa di una patologia psichica, costituisce un serio pericolo per sé stessa o per la società.


(1)  GU C 242 del 21.6.2021.


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