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Document 62020TN0398

Causa T-398/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

GU C 271 del 17.8.2020, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/47


Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

(Causa T-398/20)

(2020/C 271/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport) (Villanova d’Albenga, Italia) (rappresentante: G. Casucci, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aéroports de la Côte d’Azur (Nizza, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo a colori RIVIERA AIRPORT — Marchio dell’Unione europea n. 16 392 731

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2020 nel procedimento R 2174/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata nel senso di:

accogliere il ricorso della ricorrente;

accogliere integralmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 20 824 C proposta dal ricorrente per dichiarare nullo il marchio controverso;

condannare la titolare del marchio dell’Unione europea alle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento;

in subordine, rinviare il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento per l’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Interpretazione errata della disposizione relativa alla domanda di marchio presentata in malafede;

Analisi e valutazione errate e parziali degli indizi rilevanti necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede;

Mancata presa in considerazione degli altri indizi rilevanti e degli elementi di prova della malafede disponibili, necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede;

Interpretazione errata dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione ed errata applicazione al caso di specie;

Mancato svolgimento di un corretto esame da parte della commissione di ricorso.


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