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Document 62020TA0259
Case T-259/20: Judgment of the General Court of 17 February 2021 — Ryanair v Commission (State aid — French air transport market — Deferral of payment of civil aviation tax and solidarity tax on airline tickets due on a monthly basis during the period from March to December 2020 in the context of the Covid-19 pandemic — Decision not to raise any objections — Aid intended to make good the damage caused by an exceptional occurrence — Free provision of services — Equal treatment — Criterion of holding a licence issued by the French authorities — Proportionality — Article 107(2)(b) TFEU — Duty to state reasons)
Causa T-259/20: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione («Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione»)
Causa T-259/20: Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione («Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione»)
GU C 138 del 19.4.2021, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/31 |
Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — Ryanair / Commissione
(Causa T-259/20) (1)
(«Aiuti di Stato - Mercato francese del trasporto aereo - Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Decisione di non sollevare obiezioni - Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale - Libera prestazione di servizi - Parità di trattamento - Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi - Proporzionalità - Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 138/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel e P. Dodeller, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) — Francia — COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato. |
3) |
La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese. |