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Document 62019TN0797

Causa T-797/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

GU C 10 del 13.1.2020, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/56


Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

(Causa T-797/19)

(2020/C 10/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienna, Austria) e Belegging-Maatschappij «Far-East» BV (Velp, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Fischer, J. Willheim e M. Ketzer, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 14 novembre 2019, con la quale è stata revocata alla Anglo Austrian AAB Bank AG l’autorizzazione come ente creditizio;

condannare la convenuta alle spese;

alla luce delle circostanze del caso di specie, decidere la causa con priorità, conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1.

La convenuta ha violato l’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1), nell’aver applicato erroneamente il diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 di tale regolamento, ai fini della revoca dell’autorizzazione.

2.

La convenuta ha violato il principio di proporzionalità, in quanto, con la revoca dell’autorizzazione ha applicato illegittimamente l’ultima ratio dei possibili strumenti di vigilanza.

3.

La convenuta ha violato il diritto della Anglo Austrian AAB Bank AG a un ricorso effettivo, nel non aver sospeso l’esecuzione della decisione.

4.

La convenuta ha violato l’articolo 41 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché l’articolo 70, paragrafo 4 della Bankwesengesetz (legge austriaca sul settore bancario) e l’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel non aver rispettato i diritti processuali della Anglo Austrian AAB Bank AG, ivi riconosciuti.

5.

La convenuta ha violato il diritto di proprietà della Belegging-Maatschappij «Far-East» B.V., nell’aver revocato l’autorizzazione alla Anglo Austrian AAB Bank AG e nell’aver fatto crollare, in tal modo, il valore economico delle quote della Anglo Austrian AAB Bank AG detenute dalla Belegging-Maatschappij «Far-East» B.V.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).


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