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Document 62019TN0793

    Causa T-793/19: Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione

    GU C 10 del 13.1.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/51


    Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione

    (Causa T-793/19)

    (2020/C 10/62)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Tirreno Power SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, T. Ferrario, M. Vasari, P. Ziotti e M. Pagliarulo, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata, tramite la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della «Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali», aiuto di Stato SA.53821 (2019/N);

    condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Con il ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2019) 4509 del 14 giugno 2019 con cui la Commissione Europea, informata dallo Stato Italiano circa la modifica del meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica («mercato della capacità») autorizzato con decisione C(2018) 617 del 7 febbraio 2018 e non ancora avviato, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della nuova misura notificata, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza procedere ad un’adeguata valutazione delle modifiche apportate alla misura in precedenza autorizzata.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo vertente sulla violazione dei propri diritti procedurali derivanti dall’art. 108, paragrafo 2, TFUE, per non essere stata chiamata – nell’ambito di un procedimento di indagine formale, nella specie non avviato – a presentare le proprie osservazioni in merito all’intenzione di ampliare la platea dei partecipanti al mercato della capacità, ricomprendendo nella nozione di «capacità nuova», accanto alle unità di produzione nuove per le quali siano stati già rilasciati tutti i titoli abilitativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti, anche le unità di produzione nuove che abbiano soltanto avviato i procedimenti amministrativi per il relativo rilascio.

    Si fa valere a questo riguardo che la decisione risulta affetta da un palese difetto di istruttoria e da una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione non ha adeguatamente valutato gli effetti derivanti da tale modifica apportata al regime approvato nel 2018 sull’attività degli impianti esistenti.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un difetto di istruttoria e un difetto di motivazione dell’atto.

    Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha omesso qualsivoglia esame su ulteriori aspetti della disciplina notificata che modificavano il regime in precedenza autorizzato, aspetti fortemente impattanti sul sistema e tali da incidere significativamente sull’attività degli operatori che partecipano al mercato della capacità.


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