This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019TN0793
Case T-793/19: Action brought on 15 November 2019 — Tirreno Power v Commission
Causa T-793/19: Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione
Causa T-793/19: Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione
GU C 10 del 13.1.2020, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/51 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commissione
(Causa T-793/19)
(2020/C 10/62)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Tirreno Power SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, T. Ferrario, M. Vasari, P. Ziotti e M. Pagliarulo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, tramite la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della «Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali», aiuto di Stato SA.53821 (2019/N); |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2019) 4509 del 14 giugno 2019 con cui la Commissione Europea, informata dallo Stato Italiano circa la modifica del meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica («mercato della capacità») autorizzato con decisione C(2018) 617 del 7 febbraio 2018 e non ancora avviato, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della nuova misura notificata, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza procedere ad un’adeguata valutazione delle modifiche apportate alla misura in precedenza autorizzata.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo vertente sulla violazione dei propri diritti procedurali derivanti dall’art. 108, paragrafo 2, TFUE, per non essere stata chiamata – nell’ambito di un procedimento di indagine formale, nella specie non avviato – a presentare le proprie osservazioni in merito all’intenzione di ampliare la platea dei partecipanti al mercato della capacità, ricomprendendo nella nozione di «capacità nuova», accanto alle unità di produzione nuove per le quali siano stati già rilasciati tutti i titoli abilitativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti, anche le unità di produzione nuove che abbiano soltanto avviato i procedimenti amministrativi per il relativo rilascio.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un difetto di istruttoria e un difetto di motivazione dell’atto.
|