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Document 62019TN0790

    Causa T-790/19: Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Novolipetsk Steel/Commissione

    GU C 10 del 13.1.2020, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/49


    Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Novolipetsk Steel/Commissione

    (Causa T-790/19)

    (2020/C 10/60)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Novolipetsk Steel PAO (Lipetsk, Russia) (rappresentanti: P. Vander Schueren ed E. Gergondet, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione (1), nella parte in cui si applica alla ricorrente;

    mantenere gli effetti del regolamento impugnato fino al momento in cui la convenuta avrà adottato le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del Tribunale, conformemente al secondo paragrafo dell’articolo 264 TFUE;

    condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non era competente e ha agito in violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/477 («regolamento sull’effetto combinato») (2), dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento antidumping di base») (3), imponendo livelli variabili di dazi antidumping in funzione dell’esaurimento o meno dei contingenti ai sensi delle misure di salvaguardia.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la convenuta e sulla violazione da quest’ultima compiuta dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sull’effetto combinato e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, modificando le misure antidumping solo all’esaurimento dei contingenti ai sensi delle misure di salvaguardia


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227, del 3.9.2019, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83, del 27.3.2015, pag. 11).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (codificazione) (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).


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