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Document 62019TN0708

    Causa T-708/19: Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Bujar/Commissione

    GU C 10 del 13.1.2020, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/36


    Ricorso proposto il 17 ottobre 2019 – Bujar/Commissione

    (Causa T-708/19)

    (2020/C 10/48)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Marcin Bujar (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione del 20 dicembre 2018, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 7, paragrafo 1, delle GIP [general implementing provisions for the transfer of pension rights; disposizioni generali di esecuzione riguardanti il trasferimento di diritti pensionistici]:

    gli anni oggetto di abbuono dovrebbero essere calcolati in base all’importo effettivamente trasferito diminuito della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data di trasferimento effettivo;

    il PMO ha erroneamente calcolato i diritti pensionistici trasferibili in base all’importo stabilito dall’amministrazione nazionale nella decisione provvisoria, laddove l’importo effettivamente trasferito comprendeva non solo la rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo, ma anche: un ricalcolo dei diritti pensionistici da parte dell’autorità nazionale; la rivalutazione del capitale per il periodo precedente la domanda di trasferimento.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’ingiustificato arricchimento dell’Unione:

    il calcolo degli anni oggetto di abbuono in base a un importo provvisorio soggetto a ricalcolo e che non comprendeva la sola rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo ha causato un arricchimento ingiustificato dell’Unione.


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