EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0306

Causa T-306/19: Ricorso proposto il 17 maggio 2019 — Graandhel P. van Schelven/Commissione

GU C 280 del 19.8.2019, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/42


Ricorso proposto il 17 maggio 2019 — Graandhel P. van Schelven/Commissione

(Causa T-306/19)

(2019/C 280/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Graanhandel P. van Schelven BV (Niewue Tonge, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Almeida, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/446; (1)

ordinare alla convenuta di produrre tutti i documenti pertinenti che hanno portato all’adozione del regolamento (UE) 2019/446.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’eliminazione, da parte della Commissione, di «Control Union Certifications» (CUC) quale certificatore biologico UE appare arbitraria poiché basata su fatti falsi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto soggettivo della ricorrente di essere protetta dall’eliminazione arbitraria di designazioni della Commissione di certificatori biologico per effettuare controlli biologici UE nei paesi terzi. L’interesse della ricorrente in qualità di concorrente nel mercato biologico non è stato protetto.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, con la revoca della designazione del CUC come certificatore biologico, la fornitura di prodotti biologici in relazioni commerciali decennali è bloccata e sul fatto che vi sono state ripercussioni dirette sui diritti della ricorrente in qualità di importatrice. Siffatto interesse diretto è dimostrato dal regolamento impugnato, in quanto la ricorrente era la destinataria, in qualità di importatrice, di certificati di ispezione rilasciati dal CUC, che le consentivano di accedere al mercato dell’UE degli alimenti e dei mangimi biologici. Il CUC è il certificatore biologico delle aziende agricole site nella regione del Mar Nero, presso le quali il fornitore principale della ricorrente si approvvigiona di prodotti biologici.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto della ricorrente di essere soggetta solo a un’ingerenza proporzionata nelle sue attività nonché della fondamentale garanzia dei suoi diritti di proprietà e della sua libertà di svolgere attività economiche.

5.

Quinto motivo — riferentisi al secondo capo delle conclusioni della ricorrente, con il quale si mira ad avere accesso ai documenti della Commissione — vertente sul fatto che la ricorrente è titolare di diritti generali di accesso conferiti dalla normativa dell’UE e basatio sulla garanzia del giusto processo e sul diritto di essere sentiti, come tutelati dagli strumenti in materia di diritti umani pertinenti.


(1)  Regolamento di esecuzione 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi (GU 2019, L 77, pag. 67).


Top