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Document 62019CN0649
Case C-649/19: Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 3 September 2019 — Criminal proceedings in respect of IR
Causa C-649/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 3 settembre 2019 – Procedimento penale a carico di IR
Causa C-649/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 3 settembre 2019 – Procedimento penale a carico di IR
GU C 413 del 9.12.2019, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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9.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 413/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 3 settembre 2019 – Procedimento penale a carico di IR
(Causa C-649/19)
(2019/C 413/30)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nella causa principale
IR
Questioni pregiudiziali
Se i diritti dell’imputato a norma degli articoli 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE (1) si applichino all’imputato arrestato in forza di un mandato d’arresto europeo.
In caso affermativo: se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del mandato d’arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare, l’inserimento all’interno di detto modello di un nuovo testo concernente i diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo.
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’emissione di un mandato d’arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi all’autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, con gli articoli 4, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l’autorità giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell’arresto della persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i relativi documenti.
Se la decisione quadro 2002/584/GAI sia valida ove non sussista alcun altro mezzo giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo a norma degli articoli 4 - in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 -, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE.
(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).