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Document 62019CN0439

Causa C-439/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) l’11 giugno 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima

GU C 280 del 19.8.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 280/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) l’11 giugno 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima

(Causa C-439/19)

(2019/C 280/34)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti nel procedimento principale

Richiedente: B

Organo autore dell’atto di cui si discute la costituzionalità: Latvijas Republikas Saeima

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza», di cui all’articolo 10 del regolamento 2016/679 (1), debba essere interpretata nel senso che include il trattamento di informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali previsto nella norma controversa.

2)

Indipendentemente dalla risposta alla prima questione, se le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il principio di «integrità e riservatezza» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo, debbano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di stabilire che le informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali siano accessibili al pubblico e che i dati corrispondenti possano essere trattati mediante comunicazione degli stessi.

3)

Se i considerando 50 e 154, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 10 del regolamento 2016/679 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater), della direttiva 2003/98/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che consente la trasmissione delle informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali a fini del loro riutilizzo.

4)

In caso di risposta affermativa a una qualsiasi delle questioni di cui sopra, se il principio del primato del diritto dell’Unione e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che potrebbe essere possibile applicare la norma controversa e mantenere i suoi effetti giuridici fino al passaggio in giudicato della decisione finale adottata dalla Corte costituzionale.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU 2003, L 345, pag. 90).


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