Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CB0769

Causa C-769/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattazione di una causa entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa – Ammissibilità)

GU C 138 del 19.4.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/14


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD

(Causa C-769/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6 - Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Trattazione di una causa entro un termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice - Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa - Ammissibilità)

(2021/C 138/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento principale

UC, TD

altra parte nel procedimento: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio del primato del diritto dell’Unione e il diritto al rispetto della dignità umana devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio viziata per mancanza di chiarezza, incompletezza o contraddittorietà del suo contenuto, non consente in nessun caso al pubblico ministero di sanare tali vizi nell’udienza preliminare nel corso della quale sono stati rilevati e impone al giudice di porre fine al procedimento giurisdizionale e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


Top