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Document 62019CB0769
Case C-769/19: Order of the Court (Tenth Chamber) of 14 January 2021 — (request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Criminal procedure against UC, TD (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Judicial cooperation in criminal matters — Directive 2012/13/EU — Right to information in criminal proceedings — Article 6 — Right of suspects or accused persons to be informed of their rights — Second paragraph of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Dealing with a case in a reasonable time — National legislation providing for the discontinuance of judicial proceedings in the case of a finding of deficiencies in the bill of indictment by the court — Remission of the matter to the public prosecutor’s office for a new bill of indictment to be drawn up — Admissibility)
Causa C-769/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattazione di una causa entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa – Ammissibilità)
Causa C-769/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattazione di una causa entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice – Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa – Ammissibilità)
GU C 138 del 19.4.2021, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/14 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di UC, TD
(Causa C-769/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6 - Diritto delle persone indagate o imputate di essere informate dei loro diritti - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Trattazione di una causa entro un termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede la conclusione del procedimento giudiziario in caso di vizi di forma dell’atto d’accusa rilevati dal giudice - Restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa - Ammissibilità)
(2021/C 138/18)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parti nel procedimento principale
UC, TD
altra parte nel procedimento: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio del primato del diritto dell’Unione e il diritto al rispetto della dignità umana devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, nel caso di richiesta di rinvio a giudizio viziata per mancanza di chiarezza, incompletezza o contraddittorietà del suo contenuto, non consente in nessun caso al pubblico ministero di sanare tali vizi nell’udienza preliminare nel corso della quale sono stati rilevati e impone al giudice di porre fine al procedimento giurisdizionale e restituire gli atti al pubblico ministero per la formulazione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.