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Document 62018TN0603

    Causa T-603/18: Ricorso proposto il 9 settembre 2018 — ZE/Parlamento

    GU C 436 del 3.12.2018, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 436/61


    Ricorso proposto il 9 settembre 2018 — ZE/Parlamento

    (Causa T-603/18)

    (2018/C 436/85)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: ZE (rappresentante: P. Giatagantzidis, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 25 settembre 2018, che dispone nei suoi confronti la sospensione dall’esercizio delle sue funzioni fino al 31 ottobre 2018, nonché qualsiasi altro atto correlato.

    condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Con il primo motivo, il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto ad essere sentito, in riferimento alla decisione impugnata adottata nei suoi confronti.

    2.

    Con il secondo motivo viene fatto valere che la decisione impugnata è stata adottata con un metodo di rilevazione delle informazioni in violazione del diritto del ricorrente ad una buona amministrazione, conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    3.

    Con il terzo motivo viene fatta valere la violazione del principio di imparzialità da parte del Segretario generale, in quanto quest’ultimo ha disposto lo svolgimento di un’indagine amministrativa nei confronti del ricorrente, ma anche l’adozione della decisione impugnata.

    4.

    Con il quarto motivo viene fatto valere che è stato palesemente violato il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita privata a causa del divieto di accesso all’edificio in cui lavora ma anche ai suoi archivi personali.

    5.

    Con il quinto motivo viene fatto valere che la procedura seguita ha violato la presunzione di innocenza e il segreto procedurale a causa di dichiarazioni alla stampa di funzionari del Parlamento.


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