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Document 62018TN0519
Case T-519/18: Action brought on 3 September 2018 — Global Silicones Council and Others v ECHA
Causa T-519/18: Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Global Silicones Council e altri / ECHA
Causa T-519/18: Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Global Silicones Council e altri / ECHA
GU C 399 del 5.11.2018, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 399/42 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Global Silicones Council e altri / ECHA
(Causa T-519/18)
(2018/C 399/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, D.C., Stati Uniti) e altri sei soggetti (rappresentanti: R. Cana, F. Mattioli, G. David, lawyers, e D. Abrahams, Barrister)
Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
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annullare la decisione impugnata (1), nella parte in cui include tutte e tre le sostanze ottametilciclotetrasilossano («D4»), decametilciclopentasilossano («D5») e dodecametilcicloesasilossano («D6») nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti; |
— |
in alternativa, annullare la decisione impugnata nella parte relativa a una o più delle suddette inclusioni nell’elenco delle sostanze candidate; |
— |
condannare la convenuta alle spese, e |
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adottare ogni ulteriore e successivo provvedimento ritenuto di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso palesi errori nella valutazione delle proprietà bioaccumulative («B») di D4, D5 e D6 e nella valutazione delle proprietà tossicologiche («T») di D5 e D6, ha ecceduto nell’esercizio dei propri poteri nonché violato l’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, quando:
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché l’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate va al di là di quanto appropriato e necessario ai fini del conseguimento dell’obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno onerosa che la convenuta avrebbe potuto adottare. |
(1) Decisione pubblicata il 27 giugno 2018 dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche recante «Inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV», nella parte in cui essa include le tre sostanze ottametilciclotetrasilossano («D4»), decametilciclopentasilossano («D5») e dodecametilcicloesasilossano («D6») nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)