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Document 62018TN0301
Case T-301/18: Action brought on 13 May 2018 — Yanukovych v Council
Causa T-301/18: Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio
Causa T-301/18: Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio
GU C 231 del 2.7.2018, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa T-301/18: Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio
Ricorso proposto il 13 maggio 2018 — Yanukovych / Consiglio
(Causa T-301/18)
2018/C 231/60Lingua processuale: ingleseParti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018 ( 1 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018 ( 2 ), nella parte in cui riguardano il ricorrente; e |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri enunciati per l’inclusione di una persona nell’elenco. Il Consiglio dell’Unione europea non ha tenuto debitamente in conto e non ha preso in considerazione tutto il materiale fornitogli, pur essendo, nel contempo, altamente selettivo rispetto al materiale di cui ha tenuto conto. A sostegno di tale motivo sono inclusi i seguenti argomenti: il ricorrente è oggetto solo di indagini preliminari che sono rimaste ferme e sono chiaramente insufficienti a soddisfare i criteri pertinenti; i materiali su cui il Consiglio ha fondato la propria decisione di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco sono completamente inadeguati, incoerenti, falsi e non sono suffragati da alcun elemento di prova. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il ricorrente nei provvedimenti impugnati. Effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, il Consiglio è incorso in un errore manifesto. Inoltre, le ragioni indicate nell’ambito del primo motivo si applicano anche al secondo motivo. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione da parte del Consiglio. Il Consiglio non ha enumerato i motivi specifici e concreti della designazione del ricorrente. Le «motivazioni» nella sesta decisione di modifica e nel sesto regolamento di modifica (in prosieguo, congiuntamente: i «provvedimenti di modifica») per l’inclusione del ricorrente (oltre ad essere errate) sono stereotipate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione, e il ricorrente non ha avuto un’equa e congrua possibilità di correggere errori o di presentare informazioni relative alla sua situazione personale. In nessun momento sono state fornite al Consiglio/al ricorrente prove serie, credibili e concrete per giustificare l’imposizione di misure restrittive. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per i provvedimenti di modifica. A sostegno di tale motivo sono inclusi i seguenti argomenti: a) i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE non erano soddisfatti dalla sesta decisione di modifica. In particolare: i) gli obiettivi ai quali il Consiglio si è espressamente riferito sono semplicemente vaghe affermazioni; ii) la base [su cui il Consiglio si è fondato] non presenta alcun collegamento sufficiente con il livello adeguato di controllo giurisdizionale richiesto nel presente caso; e iii) l’imposizione di [misure] restrittive sostiene e legittima la condotta del nuovo regime in Ucraina, il quale di per sé sta compromettendo il giusto processo e lo stato di diritto, nonché violando sistematicamente i diritti umani; b) i presupposti per basarsi sull’articolo 215 TFUE erano insussistenti per la mancanza di una valida decisione ai sensi del capo 2 del titolo V del TUE; c) mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente. |
6. |
Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell’attuare i provvedimenti di modifica era essenzialmente quello di ingraziarsi l’attuale regime ucraino (affinché l’Ucraina stringa legami più stretti con l’Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi/i motivi espressi nei provvedimenti di modifica. I criteri di designazione costituiscono una delega di potere straordinaria e su larga scala coerente con lo scopo perseguito dal Consiglio. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché, tra l’altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti, in quanto in particolare: (i) non vi sono indicazioni che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; e (ii) non è né necessario né appropriato congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno ormai quantificato il valore delle perdite asseritamente oggetto dei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente. |
( 1 ) Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 48).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 5).