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Document 62018TN0239

Causa T-239/18: Ricorso proposto il 17 aprile 2018 — SKS Import Export / Commissione

GU C 231 del 2.7.2018, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150571955212018/C 231/362392018TC23120180702IT01ITINFO_JUDICIAL20180417292911

Causa T-239/18: Ricorso proposto il 17 aprile 2018 — SKS Import Export / Commissione

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C2312018IT2910120180417IT0036291291

Ricorso proposto il 17 aprile 2018 — SKS Import Export / Commissione

(Causa T-239/18)

2018/C 231/36Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Kammama Saber (S.K.S.) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisia) (rappresentante: H. Chelly, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato

e nell’accoglierlo:

annullare parzialmente il regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017 per quanto riguarda l’inclusione della Tunisia nell’elenco dei paesi terzi che, in base alla sua dichiarazione, presentano carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la Commissione avrebbe ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni rispetto all’accordo di associazione tra la Tunisia e l’Unione europea, in base alle quali essa avrebbe dovuto sottoporre la questione al Consiglio di associazione affinché quest’ultimo pervenisse a dirimere la controversia o, in subordine, consentire alle parti di adottare le misure necessarie per proteggere i loro interessi.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda, da un lato, la valutazione della Tunisia accolta dall’Unione europea e, dall’altro lato, la valutazione della Tunisia accolta dal Gruppo di azione finanziaria internazionale. A tale proposito, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia adottato le misure adeguate per gestire l’aumento del rischio che il regolamento delegato impugnato comporta per il processo di sviluppo economico in Tunisia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati dell’Unione, in particolare dell’articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo il quale gli accordi internazionali vincolano le istituzioni.

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