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Document 62018TA0284
Case T-284/18: Judgment of the General Court of 11 July 2019 — Arbuzov v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine — Freezing of funds — List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources — Maintenance of the applicant’s name on the list — Council’s obligation to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection)
Causa T-284/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Arbuzov/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
Causa T-284/18: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Arbuzov/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
GU C 295 del 2.9.2019, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/27 |
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Arbuzov/Consiglio
(Causa T-284/18) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2019/C 295/35)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano le suddette misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |