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Document 62018CN0761

    Causa C-761/18 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 da Päivi Leino-Sandberg avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 20 settembre 2018, causa T-421/17: Leino-Sandberg / Parlamento

    GU C 82 del 4.3.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 82/10


    Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 da Päivi Leino-Sandberg avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 20 settembre 2018, causa T-421/17: Leino-Sandberg / Parlamento

    (Causa C-761/18 P)

    (2019/C 82/10)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

    Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018, causa T-421/17;

    avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, e

    condannare il Parlamento europeo alle spese, comprese quelle degli eventuali intervenienti.

    Motivi e principali argomenti

    Primo motivo d’impugnazione: errori di diritto nell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che il ricorso è divenuto privo di oggetto, e che quindi non vi è più luogo a statuire. La ricorrente sostiene che nell’ordinanza impugnata, erroneamente, non si applica il criterio giuridico enunciato nella causa C-57/16 P, ClientEarth / Commissione (EU:C:2018:660) in base al quale si sarebbe dovuto constatare che poiché il Parlamento europeo non ha revocato la decisione impugnata, l’oggetto del ricorso persisteva.

    Secondo motivo d’impugnazione: errori di diritto e procedurali nell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che non vi è più interesse ad agire. La ricorrente sostiene che nell’ordinanza impugnata si applica in modo errato il criterio giuridico enunciato nella giurisprudenza costante, in particolare nella causa C-57/16 P, in base al quale si sarebbe dovuto constatare che l’illegittimità può riprodursi in futuro, indipendentemente dalle particolari circostanze della causa, e che quindi l’interesse ad agire permaneva.


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