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Document 62018CN0761
Case C-761/18 P: Appeal brought on 3 December 2018 by Päivi Leino-Sandberg against the order of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 20 September 2018 in Case T-421/17: Leino-Sandberg v Parliament
Causa C-761/18 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 da Päivi Leino-Sandberg avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 20 settembre 2018, causa T-421/17: Leino-Sandberg / Parlamento
Causa C-761/18 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 da Päivi Leino-Sandberg avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 20 settembre 2018, causa T-421/17: Leino-Sandberg / Parlamento
GU C 82 del 4.3.2019, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 82/10 |
Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 da Päivi Leino-Sandberg avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione), del 20 settembre 2018, causa T-421/17: Leino-Sandberg / Parlamento
(Causa C-761/18 P)
(2019/C 82/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018, causa T-421/17; |
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avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, e |
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condannare il Parlamento europeo alle spese, comprese quelle degli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo d’impugnazione: errori di diritto nell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che il ricorso è divenuto privo di oggetto, e che quindi non vi è più luogo a statuire. La ricorrente sostiene che nell’ordinanza impugnata, erroneamente, non si applica il criterio giuridico enunciato nella causa C-57/16 P, ClientEarth / Commissione (EU:C:2018:660) in base al quale si sarebbe dovuto constatare che poiché il Parlamento europeo non ha revocato la decisione impugnata, l’oggetto del ricorso persisteva.
Secondo motivo d’impugnazione: errori di diritto e procedurali nell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara che non vi è più interesse ad agire. La ricorrente sostiene che nell’ordinanza impugnata si applica in modo errato il criterio giuridico enunciato nella giurisprudenza costante, in particolare nella causa C-57/16 P, in base al quale si sarebbe dovuto constatare che l’illegittimità può riprodursi in futuro, indipendentemente dalle particolari circostanze della causa, e che quindi l’interesse ad agire permaneva.